Analizzare, seppur sommariamente, il contenuto di una lettera di recupero credito significa anche affrontare la questione degli interessi moratori.
Quello che mi interessa non è la loro funzione né la loro natura: per questi temi é sicuramente più adatto leggere un qualsiasi manuale di diritto privato che ne approfondirà ogni aspetto, citando dottrina e giurisprudenza, fornendo un quadro completo ed esaustivo, che tuttavia non credo interessi molto a chi, in concreto, deve recuperare una somma di denaro o a chi viceversa si vede recapitare una lettera di costituzione in mora.
Sempre in questa ottica non voglio parlare di usura e tassi usurari in quanto la mia disamina ha una finalità diversa: immaginiamo un idraulico che debba recuperare un credito per prestazioni professionali o un’azienda che non abbia pagato alla propria fornitrice parte dei beni acquistati, in entrambi i casi sulla scorta di una fattura e un contratto orale.
Negli scorsi post ho chiarito che il debitore deve rifondere al creditore non solo il capitale, ma anche le spese da quest’ultimo sostenute come conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento (spese bancarie, compenso del legale, costi per visure o estratti notarili...) citando, per le transazioni commerciali, l’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2002.
Orbene, oltre a tali voci il debitore é tenuto a corrispondere al creditore anche gli interessi di mora sul capitale.
Tale aspetto non é in discussione poiché lo prevede tanto il codice civile quanto la normativa speciale in materia di transazioni commerciali: si vedano in proposito gli artt. 1218-1224 c.c. (“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”, “Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori”) e l’art. 3 del D. Lgs. n. 231/2002 (“Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo é stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”).
Dunque é pacifico che il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori salvo che il debitore dimostri che il ritardo o l’inadempimento siano stati determinati dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Ciò non significa che il creditore sia libero di richiedere gli interessi nella misura e nei termini da lui arbitrariamente determinati, né che il debitore non debba verificare la correttezza di quanto addebitatogli, anche solo per scongiurare semplici errori di calcolo.
Tralasciando gli errori materiali e la tematica dell’imputazione dei pagamenti, molto banalmente si dovrà prestare attenzione al metodo di calcolo utilizzato dal creditore, focalizzandosi sulla decorrenza e sul tasso applicato.
La decorrenza degli interessi varierà a seconda del caso concreto; per esempio, in caso di transazioni commerciali varranno le disposizioni dell’art. 4 del citato D. Lgs. n. 231/2002 che é bene venga riletto tanto dal creditore quanto dal debitore onde evitare errori di sorta o pagamenti indebiti.
Lo stesso dicasi per quel che riguarda la misura degli interessi: anche in questo caso si dovrà distinguere a seconda della singola fattispecie ed é dunque sempre preferibile controllare, tanto da un lato quanto dall’altro, che la norma e il tasso applicati siano corretti.
In conclusione non é pertanto lecito il rifiuto del debitore di pagare gli interessi moratori dovuti al creditore sulla scorta di considerazioni diverse da quelle sopra indicate (impossibilita della prestazione per causa non imputabile al debitore, inesatta applicazione delle norme su decorrenza o misura degli interessi, errori di calcolo) e sempre ferma la precisazione iniziale sull’estraneità a questa disamina della questione usura.
Nella prassi quotidiana purtroppo invece il debitore cerca in ogni modo di eludere il pagamento degli interessi, magari pagando solo il capitale dopo la costituzione in mora confidando di scoraggiare il creditore dal proseguire nei suoi confronti solo per spese ed interessi, con motivazioni varie, fantasiose, spesso poco oneste ma di sicuro non sorrette da valide basi giuridiche e, in conclusione, illegittime.