Attestazioni camerali su dichiarazioni delle imprese di sussistenza cause di forza maggiore per emergenza COVID-19 secondo la circolare Ministero dello Sviluppo Economico
A cura dell’avv. Enrica Caon – Owner Studio Legale Vis-Legis
 
 
La diffusione del CoViD-19 e le misure di urgenza adottate per contenerla stanno incidendo sull’esecuzione dei contratti, ritardandone o impedendone l’adempimento. Tali ritardi e inadempimenti stanno di conseguenza creando difficoltà alle imprese che non riescono ad eseguire nei tempi concordati le prestazioni contrattuali a causa dell’emergenza da Covid19.
In concreto, ci si domanda su quali basi giuridiche le aziende possanoinvocare la causa di forza maggiore e a quali condizioni. 
La causa di forza maggiore può essere fatta valere nei contratti commerciali direttamente dalle impresepurchè siano rispettate delle condizioni. Innanzitutto, occorre che le imprese, non appena vengono a conoscenza dell’inadempimento del contratto dovuto a COVID-19, provvedano a notificare alle controparti tale prevedibile inadempimento a causa di forza maggiore. Dopodiché dovranno fornire la prova della sussistenza della forza maggiore.
Ai sensi dell’articolo 118 della legge cinese sui contratti, ad esempio, le parti che invocano la forza maggiore devono fornire le prove relative alla forza maggiore.Sebbene la grave circostanza del COVID-19 sia ben nota e conosciuta da tutti, anche le aziende italiane dovranno comunquedimostrare che il mancato adempimento delle prestazioni è direttamente causato dall’epidemia.
Per capire invece quando sipuò invocare la causa di forza maggiore occorre richiamare la già citata Convenzione di Vienna, la quale, salvo diverso accordo delle parti, dispone che essa si applica:
  • A seguito di specifici accordi tra il venditore e il compratore nel contratto di vendita (che la indicano quindi nel contratto come legge applicabile),
  • Qualora non sia presente un esplicito accordo, l’art.1 della Convenzione prevede che essa comunque si applichi, salvo patto contrario, ai contratti di vendita fra parti aventi sede d’affari in Stati diversi:
a) quando tali Stati sono Stati contraenti della Convenzione;
b) quando le norme di diritto internazionale privato portano all’applicazione della legge di uno Stato contraente.
Va sottolineato però che, al fine di sostenere le imprese che si trovano in difficoltà causa Pandemia, Confindustria sta sollecitando l’Europa affinchè delinei un orientamento comunevolto a facilitare la prova della cd. causa di forza maggiore ed evitare l’applicazione di eventuali penali per i ritardi nell’adempimento.
Si attende quindi una pronuncia a livello comunitario che indirizzi gli Stati membri ad attribuire, in via generale, al Coronavirus la natura di forza maggiore ovvero a favorire il rilascio di certificati di forza maggiore alle imprese impossibilitate – anche temporaneamente – all’adempimento.
Nel frattempo,le imprese possono inoltrare alle Camere di commercio una dichiarazione in cui, facendo riferimento alle restrizioni disposte dalle autorità di governo e allo stato di emergenza in atto, affermano di non aver potuto assolvere nei tempi agli obblighi contrattuali precedentemente assunti per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha diramato a Unioncamere, CCIAA e Associazioni imprenditoriali, una circolare sulla possibilità, per le stesse Camere, di rilasciare alle imprese dichiarazioni sullo stato di emergenza conseguente all'epidemia da COVID-19 e sulle restrizioni imposte dalla Legge per il contenimento dell'epidemia.
 
Tali dichiarazioni saranno rilasciate in lingua inglese e con riferimento ai contratti con controparti estere, affinché le imprese possano esibirle a queste ultime per giustificare l’impossibilità di assolvere nei tempi agli obblighi contrattuali già assunti, per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale.
Per rispondere alla domanda se il Covid19 può essere considerato causa di forza maggiore la risposta è presumibilmente di sì. Questo perché, come è avvenuto per la SARS del 2003, l’epidemia di COVID-19 è così improvvisa che in meno di due mesi il numero dei contagi è aumentato in modo incontrollato. Inoltre, l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) il 30 gennaio 2020ha dichiarato l’emergenza da COVID-19 come Pandemia.
Considerando le circostanze impreviste, l’ampia diffusione, la grande influenza e la difficoltà nel controllo e nella prevenzione dell’epidemia, ci sono quindi i presupposti per poter ritenere che lo scoppio di COVID-19 potrebbe essere considerato forza maggiore nei contratti commerciali generali.
Per qualsiasi chiarimento scrivere al seguente indirizzo email: avv.enricacaon@gmail.com