Dal prossimo mese di giugno salirà a quattordici giorni (oggi sono dieci) il tempo a disposizione del consumatore per esercitare il diritto di recesso.   Durante questo periodo di quattordici giorni, il consumatore potrà decidere di recedere dall’acquisto di un bene o un servizio per un contratto già firmato e siglato a distanza o fuori dai locali commerciali. Il consumatore potrà così recedere senza dover sostenere alcuna spesa e senza dover dare alcuna motivazione alla sua decisione.   I soli costi che il consumatore dovrà sopportare saranno quelli necessari alla consegna dei beni (solo, però, nel caso in cui abbia scelto una modalità diversa da quella meno costosa offerta dal venditore) e quelli di restituzione dei beni.   Nel caso in cui il contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali si riferisca a servizi (ad esempio quelli di telefonia mobile), il termine di 14 giorni per poter recedere inizia a decorrere dalla conclusione del contratto; la stessa regola si applica ai contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità, o di contenuto digitale non fornito su supporto materiale.   Per i contratti di vendita che si riferiscano a merci, invece, il termine decorre dal giorno in cui il consumatore o un’altra persona da lui designata abbia ottenuto il possesso fisico del bene (o del primo bene consegnato, se erano previste più consegne periodiche).   Nel caso in cui il venditore abbia dimenticato di fornire al consumatore, prima della conclusione del contratto, l’informativa obbligatoria sulle condizioni, i termini e le procedure per esercitare il diritto di recesso, il tempo per poter recedere è aumentato di dodici mesi rispetto a quello ordinario (ed è, dunque, di un anno e 14 giorni).   Il consumatore deve informare il venditore della sua decisione di recedere prima della scadenza del periodo di quattordici giorni. Per comunicare il recesso, il consumatore può utilizzare il modulo-tipo allegato al Codice del consumo oppure può presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita.   Il venditore può anche consentire al consumatore di compilare e inviare elettronicamente la dichiarazione di recesso attraverso il proprio sito internet: in questo caso deve comunicare prontamente al consumatore, su un supporto durevole, la conferma di ricevimento della dichiarazione.   Per il consumatore è sufficiente aver inviato la dichiarazione di recesso entro il quattordicesimo giorno, anche se l’impresa l’abbia ricevuta o conosciuta successivamente alla scadenza di tale periodo.   Con il recesso cessano gli obblighi delle parti di eseguire il contratto e vengono anche meno, senza costi per il consumatore, anche gli altri eventuali contratti accessori a quello per il quale è stato esercitato il recesso.   Come effetto del recesso, il venditore deve rimborsare tutti i pagamenti fatti dal consumatore nel termine di quattordici giorni da quando è venuto a conoscenza della decisione di recesso (oggi il termine è di trenta giorni).   Il rimborso, di regola, dev’essere fatto con lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore per l’acquisto iniziale ed in ogni caso il consumatore non deve sopportare alcun costo per ottenere il rimborso.   La nuova normativa, così come già l’attuale, prevede la nullità di qualsiasi clausola che limiti il rimborso delle somme versate dal consumatore.   Nei contratti di vendita di merci l’impresa potrà però trattenere il rimborso finché non abbia ricevuto i beni in restituzione, o almeno finché il consumatore non abbia dimostrato di averli rispediti.