Poste Italiane dovrà rimborsare un buono postale fruttifero al titolare superstite dello stesso, anche se il cointestatario è deceduto, senza il necessario intervento degli eredi.
E' quanto ha stabilito con decreto ingiuntivo n. 868/17 dal Giudice di Pace di Messina.
Il ricorrente, una ragazza messinese, assistita dall'avvocato Gianluca Perrone del foro di Messina, ha presentato ricorso per decreto ingiuntivo in quanto si è vista negare il rimborso del buono fruttifero postale (avente clausola PFR, Pari Facoltà Rimborso).
Prima di presentare ricorso al Giudice di Pace, il legale ha tentato di ottenere il rimborso del buono postale, tramite formale diffida all’immediato pagamento. Poste Italiane spa rispondeva che, data la circostanza del decesso del cointestatario era necessario l’intervento di tutti gli eredi. Circostanza contestata dall’intestatario superstite in ragione della clausola PFR. Ritenuto di non poter percorrere la strada stragiudiziale, è stato presentato il ricorso al GdP.
Una tesi, quella sostenuta dal legale della ricorrente, che trova conferma nella normativa e nella giurisprudenza. Infatti, l’esistenza della clausola “PFR” ha come conseguenza che Poste Italiane spa, all’atto dell’emissione, ha assunto una vera e propria obbligazione contrattuale alla quale non può, oggi, sottrarsi, o comunque non può unilateralmente modificare una clausola inserita nel titolo, posto che “il vincolo contrattuale tra l’emittente ed il sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti” (Cass. civ. sez. Un. 15.6.2007 n. 13979; C. App. Palermo 20.12.2011).
Il buono fruttifero postale non è stato inserito nella dichiarazione di successione, poiché, l’articolo 12 lettera I del testo unico sulle successioni (Decreto Legislativo 31 ottobre 1990 n. 346) che elenca, i beni non compresi nell’attivo ereditario, afferma che i titoli garantiti dallo Stato, come i buoni fruttiferi postali che hanno la garanzia della Cassa depositi e prestiti, non sono compresi nell’attivo ereditario, quindi non devono essere inseriti nella dichiarazione di successione. (D.L. 31/10/1990 n°346, art.12, Lettera I: “gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, nonché ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall’imposta da norme di legge”).
La Risoluzione del Dipartimento delle Entrate - ex Ministero delle Finanze, n° 115/E del 13/07/99, assimila in tutto e per tutto il trattamento dei Buoni Fruttiferi Postali agli altri Titoli di Stato che per questa ragione devono essere esclusi dalla denuncia di successione. Si è pervenuti alla equiparazione dei buoni postali ai titoli di stato e alla loro esenzione dalla disciplina successoria, pertanto si può affermare che, alcun potere prescrittivo o verificativo ha Poste Italiane spa.
Altresì, l’art. 2021 cod. civ. statuisce che, “Il possessore di un titolo nominativo è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell’intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell’emittente.”.
Per i titoli nominativi trova applicazione la disciplina sui titoli di credito prevista all’art. 1992 c.c., (Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge.
Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto.)  e art. 1993 c.c..
L’art. 1 comma 4 del D.M. 19.12.2000 statuisce “I buoni fruttiferi postali possono essere intestati a più soggetti, con facoltà per i medesimi di compiere operazioni anche separatamente.”
Così come avveniva per i due intestatari quando erano in vita, - cui era consentito individualmente e senza il consenso dell’altro di chiedere il rimborso -, allo stesso modo, subentrando gli eredi nelle stesse facoltà del de cuius, non è consentito a questi avere poteri maggiori rispetto a quelli spettanti al loro dante causa; conseguentemente Poste Italiane spa è tenuta a rimborsare il 100% del valore dei buoni fruttiferi;
“… con sentenza depositata il 18 luglio 2014, il Tribunale di Roma, in una causa come quella di cui oggi si discute, appurando che “non esistono normative o disposizioni di legge che impediscono a Poste Italiane il pagamento di buoni fruttiferi cartacei, cointestati e con clausola di P.F.R. ovvero di pari facoltà di rimborso”, ha accolto la domanda del richiedente (cointestatario con altra persona deceduta di un buono postale fruttifero), reputando con ciò legittimo il diritto di questi a vedersi rimborsare, a vista, l’importo dei buoni. In particolare, il Tribunale giudice capitolino ha dichiarato che “la riscossione dei buoni da parte di uno dei suoi contitolari non incide sul criterio di ripartizione dei diritti tra i vari contitolari o loro aventi causa.” (Trib. Lecco sent. 20.02.2015; anche Cass. Civ. n. 15231 del 29.10.2002; Cass. Civ. sent. 12385 del 03.06.2014; Trib. Cosenza 2.7.2010; Trib. Cosenza 31.1.2011; Trib. Roma 08.07.2014; Trib. Novara 05.04.2014; Trib. Sassuolo 12.02.2013; GdP Forlì sent. 329/16; GdP Savona sent. 559/15).Analogamente “nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere, sino alla estinzione del rapporto, operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell’obbligazione, che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell’altro, l’adempimento dell’intero saldo del libretto di deposito a risparmio e l’adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell’altro contitolare.” (Cass. civ., Sez. I, 29/10/2002, n. 15231; anche Cass. sent. 12385/2014; Cass. 995/2012; Cass. sent. 24657/2007; Trib. Ascoli Piceno sent. 25.02.2016 - RG. 2617/15)
Così come quando i due cointestatari erano in vita, oggi sia il cointestatario vivente, sia gli eredi del cointestatario defunto hanno il PFR, pari facoltà di rimborso, mentre ai rapporti interni tra gli stessi Poste resta estranea.
Alla luce di tali osservazioni, pertanto, anche in considerazione della disciplina della circolazione mortis causa dei buoni postali fruttiferi con clausola PRF, il cointestatario vivente, ha pari facoltà di rimborso, con l’ovvia conseguenza che, Poste Italiane resta estranea ai rapporti interni tra gli eredi liberandosi della propria obbligazione con il pagamento ai richiedenti. Avv. Gianluca Perrone