La complessità del mercato, la molteplicità dei prodotti offerti, le nuove tecniche di vendita, legate all’uso di strumenti nuovi, hanno richiesto un’evoluzione legislativa necessaria ai fini del  riconoscimento al consumatore di nuovi diritti e nuove tutele. È evidente, infatti, che il consumatore è immerso in una realtà nella quale risulta difficile orientarsi e osservare in modo critico, soprattutto per chi non possiede le conoscenze necessarie. Ciò determina il profilarsi di una serie di insidie e di rischi connessi ai rapporti di consumo. Nasce da qui l’esigenza di educazione e informazione del consumatore, nell’ottica di una consapevole conoscenza dei diritti allo stesso riconosciuti nonché degli strumenti predisposti dall’ordinamento giuridico per la loro tutela. Attraverso vari provvedimenti legislativi, oggi confluiti nel Codice del consumo, sono state poste le basi per la formazione di un rapporto paritario tra consumatori e professionisti. Uno degli aspetti più importanti di tale disciplina, quale presupposto del raggiungimento della finalità suddetta, è quello concernente il diritto di educazione e informazione dei consumatori. Il consumatore ha diritto ad una corretta informazione, ossia un’informazione che sia adeguata, in grado di orientare le sue scelte, completa e comprensibile. Essa deve porre in grado il consumatore di conoscere le caratteristiche essenziali, il prezzo dei beni e dei servizi offerti. Riguardo al contenuto degli obblighi di informazione, gravanti su produttori e professionisti, particolare attenzione meritano quelle che si riferiscono alla sicurezza, alla composizione e alla  qualità dei prodotti venduti. Ogni prodotto industriale deve poter essere usato in condizioni di sicurezza, ossia senza il pericolo che lo stesso possa arrecare un pregiudizio all’integrità fisica del consumatore o ai suoi beni. Un prodotto non sicuro è un prodotto difettoso, per i danni da esso causati è responsabile il produttore. Un settore ove gli obblighi di informazione son particolarmente pregnanti è quello alimentare, dove la particolare attenzione alla tutela della salute delle persone comporta una normativa in costante evoluzione. Puntuale anche la disciplina che il legislatore ha apprestato in tema di pubblicità. Al fine di proteggere il consumatore da una forma di pubblicità che può indurlo ad assumere decisioni pregiudizievoli nel momento in cui acquista beni o servizi, il legislatore ha previsto che la stessa deve essere corretta, trasparente e non ingannevole. Per pubblicità ingannevole deve intendersi qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa anche indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge a che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente. Per valutare l’esistenza di un eventuale carattere ingannevole della pubblicità effettuare un indagine ad ampio raggio che prenda in considerazione tutti gli elementi del messaggio, con particolare riguardo a taluni elementi, quali il prezzo, le condizioni in cui i beni vengono forniti, etc. Può considerarsi ingannevole anche la pubblicità cd. suggestiva. Nell’accertamento dei profili di ingannevolezza, il messaggio pubblicitario va valutato da un punto di vista oggettivo, sulla base della percezione e interpretazione che ne darebbe il consumatore. Appare opportuna un breve disamina sulla pubblicità subliminale che è vietata. Si ritiene subliminale quel messaggio pubblicitario che apparentemente non viene percepito ma che, in realtà, lascia dei segni nella memoria di un individuo. Rientrano nella pubblicità subliminale tutte quelle forme di pubblicità che condizionano all’insaputa della percezione, dell’attenzione e della volontà la memoria e la coscienza di un soggetto. Tale forma di pubblicità, come già detto, è proibita in quanto contrastante con il principio di consapevolezza. Sempre nella logica della correttezza, trasparenza e consapevolezza del consumatore, è previsto che tutti i prodotti immessi nel commercio devono riportare una serie di indicazioni chiaramente visibili e leggibili, relativi alla denominazione legale o merceologica del prodotto, al nome o marchio o sede legale del produttore, al Paese di origine se situato fuori dall’Unione europea, all’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente, ai materiali impiegati e metodi di lavorazione, alle istruzioni, precauzioni o destinazione d’uso. Tali indicazioni in quanto destinate ai consumatori e utenti devono essere in lingua italiana. I prodotti che non riportano le informazioni previste in forme chiaramente visibili e leggibili non possono essere commerciati all’interno dello stato italiano. Una disciplina più rigorosa è prevista con riguardo ai prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori. Per tali prodotti, si considera pubblicità ingannevole quella che ometta di dare notizie in ordine a tale carattere di pericolosità o le dia in modo equivoco così da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza. L’equivocità del messaggio promozionale può risultare o dall’incompletezza del suo contenuto o da una sua impostazione tale da ingenerare nel destinatario l’idea erronea che non sia dannoso. Inoltre, con riferimento ai bambini e agli adolescenti, si dispone che: è ingannevole la pubblicità che minacci la loro sicurezza o abusi della loro naturale credulità o mancanza di esperienza o che impiegando bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani. Apposita disciplina è stata, poi riservata alle televendite. Le televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, credulità o paura, non devono contenere scene di violenza fisica o morale, tale da offendere il gusto e la sensibilità dei consumatori. Non devono contenere dichiarazioni o rappresentazioni che possono indurre in errore gli utenti o i consumatori , per mezzo di omissioni , ambiguità , esagerazioni, etc. Richiamando la disciplina e i principi codificati a livello comunitario, il legislatore italiano ha stabilito che l’attività di televendita venga sottoposta a un rigoroso vaglio allorché essa entri in conflitto con valori costituzionalmente considerati di rango superiore rispetto a quello della libertà economica. Il divieto opera in tutti i casi in cui la trasmissione veicoli contenuti o rappresentazioni inaccettabili sul piano del rispetto della dignità della persona, tutela della salute, etc.