Nell’ambito della responsabilità extracontrattuale Codice Civile dedica una speciale disposizione di legge per la ipotesi di danno causato da cose in custodia, prevedendo la responsabilità di colui che si trova ad avere un simile rapporto con la cosa stessa che ha determinato il pregiudizio, salvo la prova del caso fortuito (art. 2051 c.c.).
Trattasi di una previsione succinta che ha occupato in modo considerevole la giurisprudenza e la dottrina, impegnate ad individuarne i contenuti e gli esatti confini in ordine alla sua applicabilità nel caso concreto.
Orbene, come emerge dalla norma in esame, si tratta di una responsabilità presunta per la cui operatività sono richieste due condizioni:
1) l’esistenza di un rapporto di custodia con la cosa;
2) il fatto che il danno lamentato sia provocato “dalla” cosa.
Riguardo al primo requisito, si fa riferimento alla relazione tra la cosa e colui il quale ha l’effettivo potere su di essa.
Quindi, non solo il proprietario ma anche il possessore o il detentore, come ad esempio il conduttore o il comodatario.
Quanto al secondo requisito, occorre che il danno sia provocato dalla cosa in custodia.
Approfondendo l’esame delle due condizioni, si può dire, in riferimento al rapporto di custodia, che la responsabilità si fonda, per l’appunto, su una relazione intercorrente tra la cosa ed il custode, prescindendosi dal carattere colposo, del comportamento o dell’attività  di quest’ultimo nonchè dalla pericolosità della cosa stessa.
In questo senso, si è espressa più volte la Cassazione in quanto la responsabilità in questione è di matrice oggettiva e, quindi, necessita, per la sua configurabilità,  della esistenza del nesso eziologico fra cosa ed evento (v. ex multis, Cass. 2008/28811; Cass. 2010/8229; Cass. 2011/15375).
È questo l’indirizzo maggioritario e più accreditato a cui si oppone altro orientamento, largamente minoritario, di matrice soggettiva, che viceversa individua nell’art. 2051 c.c. una ipotesi di responsabilità civile aggravata.
È logico ritenere che l’inciso “dalla cosa” voglia significare l’esigenza che il danno sia provocato dalla cosa medesima (“per il fatto della cosa”, così si esprime Cass. 1998/5031), per sua intrinseca natura ovvero per l’insorgenza in essa di agenti dannosi (v. Cass. 1995/6125; Cass. 2001/4480; Cass. 2013/3662).
In buona sostanza, sussiste detto requisito quando la cosa in custodia rappresenta non una mera occasione nel processo produttivo del danno ma sia essa stessa causa o concausa del pregiudizio stesso.
È ovvio che, in tale contesto, non possa entrare in gioco il danno provocato “con la cosa” (esempio: ferita provocata ad una persona con un coltello), per cui esso è risarcibile a diverso titolo, ex art. 2043 c.c.
La giurisprudenza, almeno negli ultimi tempi, è pressocchè unanime nel ritenere applicabile la presunzione in questione anche quando il danno sia arrecato “dalla cosa” in concorso con altri fattori causali.
Come argutamente ritenuto dal Tribunale di Roma (Sent. 14.06.2005), però sarebbe proprio il concorso di detti fattori e non la cosa a provocare il danno, che senza di essi non si sarebbe verificato, con conseguente inapplicabilità dell’art. 2051 c.c., al pari delle ipotesi in cui la res abbia avuto un ruolo del tutto inerte e passivo nella causazione del danno, come nei casi molto frequenti delle cadute o scivolate negli esercizi commerciali (cfr Tribunale di Roma 28.10.98; 27.03.01; 25.01.04; 07.11.04; 04.06.05; 05.03.06; Tribunale di Cassino 06.08.97).
Nello specifico tema si rinvengono contrastanti orientamenti.
A quello appena ricordato, sostenuto, come visto, soprattutto dal Tribunale di Roma e da una giurisprudenza risalente della Cassazione (v. Cass. 94/5083 e Cass. 1995/6125 ad esempio) si oppone l’altro indirizzo interpretativo secondo cui la responsabilità ex art. 2051 c.c. “trae il suo fondamento oltre che su un effettivo potere esercitato dal soggetto sulla cosa, tale da implicare il controllo e l’uso di essa, anche sul fatto che il danno si sia prodotto nell’ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima o per l’insorgenza in questo di un processo dannoso ancorchè provocato da elementi esterni” (così Cass. 2004/20334, ma in senso conforme, v. anche Cass. 2000/15538; Cass. 2001/4480).
In questo senso, la norma non richiederebbe necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura in quanto, anche in relazione alle cose prive di dinamismo proprio sussisterebbe il dovere di custodia e di controllo.
Come si vede, l’approccio interpretativo è diverso e dalla scelta dell’uno o dell’altro criterio dipende la soluzione della controversia, nello specifico tema delle cadute o scivolate negli esercizi commerciali, foriera di rilevante contenzioso.
Ed, invero, aderendo alla prima impostazione (quella del Tribunale di Roma) in siffatte ipotesi sarebbe da escludere una responsabilità ex art. 2051 c.c. nulla togliendo che il risarcimento del danno possa essere riconosciuto sulla base dell’art. 2043c.c., in presenza della specifica prova della illeceità dell’operato di chi abbia causato quel danno.
Aderendo alla seconda, occorrerà verificare (nell’esempio ricordato del danno in un supermercato) se il gestore dell’esercizio commerciale, essendo custode del negozio, abbia onorato l’obbligo di vigilare ed impedire il verificarsi di danni a terzi con riferimento ad ogni singolo bene, attraverso la rimozione delle sostanze scivolose cadute sul pavimento o quantomeno segnalandone la presenza.
La distinzione non è senza importanza in quanto il soggetto danneggiato sarebbe allora costretto, in caso di inapplicabilità  dell’art. 2051 c.c., a rivolgersi al Giudice attraverso l’azione generale ex art. 2043 c.c., per cui non opererebbe la presunzione di responsabilità salvo prova contraria e sul danneggiato graverà l’onere di provare tutte le circostanze del caso concreto e soprattutto la illeceità del comportamento del custode.
Sintetizzando si può, a questo punto, affermare che la giurisprudenza maggioritaria, dopo un primo percorso non privo di dubbi interpretativi, è giunta alla conclusione di considerare arrecato “dalla cosa” il danno provocato “ da un dinamismo proprio della cosa stessa e, quindi, a causa di un suo intrinseco potere, ovvero perché dovuto a causa di un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa” (così si legge in molte pronunce della Cassazione, anche recenti).
In tale contesto, è ovvio che attraverso tale interpretazione si è ampliato il campo di operatività della disposizione in esame, per l’appunto ancorata al c.d. “dinamismo connaturato” nonché “all’agente esterno occorso”, in altro senso al dinamismo originario o derivato della cosa.
Provata l’esistenza da parte del danneggiato del nesso causale fra la cosa in custodia e l’evento, riconducibile ad una anomalia originaria o sopravvenuta, “senza che possa rilevare al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di custodia – dato che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi della cosa” (così Cass. 2006/2284) e senza che occorra alcuna dimostrazione della insidiosità della cosa stessa (es. Cass. 1997/4196), il custode potrà liberarsi dalla conseguente presunzione di responsabilità solo attraverso la dimostrazione del c.d. caso fortuito.
Le superiori osservazioni permettono di definire il caso fortuito come un fattore che non è legato al comportamento del custode ma alla modalità di causazione del danno.
Ricorre il caso fortuito, quindi, quando l’evento è imputabile ad un fattore esterno alla sfera di custodia dell’asserito responsabile, avente un impulso causale autonomo ed il carattere della imprevedibilità ed eccezionalità.
Si parla a tal  proposito di caso fortuito incidente, a significare che la cosa partecipa alla produzione dell’evento solo come mera occasione, assorbendo il fatto esterno in modo esclusivo, la causalità dell’evento.
Nella nozione di caso fortuito la giurisprudenza ricomprende anche il fatto del terzo o dello stesso danneggiato, come può essere la sua imprudenza o l’utilizzazione impropria del bene, la cui pericolosità sia apprezzata da chiunque (v. Cass. 2002/10461; Cass. 2004/5236; Cass. 2004/5334), o più in generale il comportamento dello stesso danneggiato avente una efficacia causale tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l’evento o da affiancarsi come ulteriore contributo utile alla produzione del danno (Cass. 2007/5839; Cass. 2010/8229; Cass. 2013/7125).
In questo senso “quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso le normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra il fatto e l’evento” (Cass. 2013/11946; Cass. 2013/3662).
Si pensi, ad esempio, al caso esaminato da Cassazione 2004/20334 in cui durante una festa, tenutasi in orario notturno, un ospite si era tuffato, in modo repentino e sconsiderato, nella vicina piscina provocandosi serie lesioni, addebitando il fatto dannoso al gestore dell’impianto per non aver questi adeguatamente illuminato la vasca, per non aver predisposto un servizio di assistenza e per l’assenza del bagnino, che aveva lasciato il posto di lavoro intorno alla mezzanotte.
Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il comportamento di detto soggetto integrasse l’ipotesi del caso fortuito, idoneo ad  interrompere, per le sue modalità, il nesso di causalità fra evento e piscina, addebitabile allo stesso danneggiato per l’imprudenza e l’uso improprio della cosa in custodia.
IN DEFINITIVA I CRITERI INDICATI DALLA GIURISPRUDENZA AD ORIENTAMENTO DELL’INTERPRETE POSSONO COSI’ RIASSUMERSI
1) Il danneggiato deve fornire la prova della esistenza del nesso causale fra cosa ed evento.
2) Il danneggiante deve avere un potere effettivo sulla cosa e la possibilità di intervenire sull’oggetto che ha provocato il danno, in modo tale e sufficiente ad evitarlo attraverso la preventiva opera di controllo e sorveglianza.
3) Il danno deve essere cagionato dalla cosa in ragione del dinamismo connaturato e/o dell’agente esterno occorso, dovendosi prescindere da ogni valutazione in ordine alla diligenza o meno del custode (si parla al riguardo di “rischio da custodia”) ed essendo irrilevante ogni indagine sulla insidiosità o pericolosità della cosa stessa in quanto l’accertamento della responsabilità in questione (di natura oggettiva) attiene alla esistenza del nesso eziologico tra cosa ed evento.
4) L’evento dannoso non deve essere  provocato da caso fortuito, identificato in un fattore del tutto estraneo alla sfera soggettiva del custode, avente un impulso causale autonomo, il carattere della imprevedibilità e della assoluta eccezionalità, ipotizzabile anche in un fatto del terzo e dello  stesso danneggiato.
Applicando dette coordinate esegetiche è stato stabilito - per riferirsi ad alcuni episodi che sovente accadono, soprattutto nei luoghi oggi più frequentati (impianti sportivi ed esercizi commerciali) - che sono idonee ad integrare la fattispecie prevista e regolamentata dall’art. 2051 c.c. i seguenti fatti.
1) In genere, ma non esaustivamente (in quanto nell’ambito di tale fenomenologia le circostanze concrete sono molto variegate), le lesioni causate da cadute, perdite di equilibrio e così via che di solito avvengono nei suddetti luoghi a causa del pavimento reso scivoloso da sostanze liquide di vario genere (acqua, olio, resti di gelato etc.) non segnalate (v. Trib. Mantova 10.11.05; Trib. Piacenza 18.192011 n. 781; Cass. 1997/4196) oppure quando una sostanza scivolosa non era stata rimossa tempestivamente da chi (il custode) doveva vigilare ed impedire il verificarsi di danni a terzi (Trib. Torino 15.05.09).
A meno che l’evento non sia riconducibile a distrazione della c.d. vittima, come la caduta su un pavimento bagnato ben visibile ed illuminato (Cass. 2001/ 4476) ovvero determinato dal comportamento consapevole del danneggiato, il quale, invece, di servirsi del percorso indicato per raggiungere l’ufficio dell’addetto alla vendita, in un esercizio commerciale, sale su una pedana per poter fare prima, già adibita ad esposizione merce, inciampando su un profilo metallico della stessa, rovinando a terra e provocandosi serie lesioni fisiche (Trib. Civitavecchia 25.03.2011 n. 297).
Ma gli esempi possono moltiplicarsi, come nel  caso della signora scivolata su una foglia di insalata in un supermercato che aveva reso il pavimento scivoloso e privo di un appoggio sicuro per il piede, conferendo allo stesso (in sè e per sè non pericoloso) un determinatismo dannoso tale da provocare la caduta (Corte di Appello di Firenze 25.10.2014)  o come il caso di altra Signora che inciampava sullo scivolo metallico, leggermente sopraelevato rispetto al pavimento, a causa del tacco della scarpa, impigliatosi nel bordo dello scivolo stesso, perdendo l’equilibrio e cadendo a terra, subendo serie lesioni fisiche (Cass. 2013/23584).
Nel primo caso è ovvio che il Tribunale non poteva far altro che condannare il gestore del supermercato al risarcimento danni sulla base dei principi suindicati.
Un po’ più problematica la soluzione della seconda delle due indicate vicende, laddove i Giudici di merito, con sentenza confermata dalla Cassazione, hanno ritenuto che il gestore del supermercato non era responsabile dell’accaduto dovendosi escludere che il danno fosse stato cagionato dalla cosa poiché l’adozione di un comportamento più cauto della signora, sollecitabile nella specie anche per effetto della visibilità dello scivolo distinto dal pavimento, avrebbe impedito l’evento, addebitabile quindi. alla stessa condotta della danneggiata e quindi integrante il caso fortuito previsto dall’art. 2051 c.c., laddove la cosa sarebbe stata ridotta a mera occasione dell’evento.
Sulla imprudenza del danneggiato idonea ad interrompere il nesso causale fra la cosa e l’evento si rinvengono in giurisprudenza numerose pronunce, tra cui quella relativa al caso di una signora la quale non prestando attenzione al proprio incedere, in un luogo normalmente illuminato, inciampi su una pedana (oggettivamente percepibile) destinata alla esposizione della merce di un esercizio commerciale con successiva caduta, così integrando l’ipotesi del fortuito riconducibile alla sua condotta determinante in via esclusiva l’evento dannoso (così Cass. 2009/993).
Ancor più cospicui gli esempi “in campo sportivo” per così dire, laddove i cambiamenti della società hanno determinato anche un mutamento nel concepire l’esercizio della attività sportiva,  oggi finalizzata soprattutto alla cura della salute e dell’aspetto fisico tant’è che la domanda di palestre e centri sportivi è aumentata in modo esponenziale, determinando conseguentemente l’aumento dei relativi incidenti , non dimenticando quelli che sovente accadono negli stadi durante le partite di calcio.
La fenomenologia anche qui è molto varia ed il profilo di responsabilità del gestore dell’impianto (che è il tema che ci occupa perché altra potrebbe conseguire, ad esempio, nell’ambito della organizzazione di una manifestazione sportiva), può avere matrice extracontrattuale o anche contrattuale, come nel caso di acquisto di un biglietto per assistere ad una partita di calcio o dello skipass per utilizzare le piste messe a disposizione del gestore. Su quest’ultimo tema, una recente sentenza della Cassazione 22.10.14 n. 22344 ha escluso che la responsabilità del gestore dell’impianto sciistico possa estendersi fino a ricomprendere i danni causati a terzi dalla condotta impropria di alcuni utenti senza nulla togliere al fatto, comunque, che il titolare dell’impianto debba garantire la buona manutenzione delle piste, al fine di prevenire situazioni di pericolo, con protezioni e segnalazioni (il caso aveva riguardato la vicenda di una sciatrice rimasta gravemente lesa, con postumi invalidanti dell’85%, a seguito di uno scontro sulle piste da sci con altro sciatore).
Essendo la nostra attenzione sollecitata con il riferimento all’art. 2051 c.c., diciamo subito, con riguardo al gestore di un impianto sportivo, che la norma in esame viene in considerazione laddove  il danno è stato cagionato “dalla cosa”, per il suo dinamismo originario o derivato (come sopra spiegato), sulla quale, chi è chiamato a rispondere del danno, esercita un potere effettivo e di ingerenza  tale da poter  intervenire su di essa attraverso la preventiva opera di controllo e vigilanza, cui è tenuto (sulla base della sua posizione di garanzia) e sempre che vi sia un nesso causale tra la stessa e l’evento dannoso.
Nella casistica che riguarda tale profilo di responsabilità si rinvengono numerose sentenze che, applicando tali principi, riconoscono, ad esempio, la responsabilità del gestore ex art. 2051 c.c. nelle seguenti ipotesi.
1) Nel caso di un infortunio occorso ad un soggetto in un impianto di calcetto allorchè nella fase di riscaldamento prima della partita a causa di una buca presente nel  terreno subiva una grave distorsione al ginocchio (Trib. Marsala 16.07.05).
2) Nel caso di un infortunio occorso ad una minore che frequentando un impianto natatorio era caduta nella vasca a causa della scivolosità della pavimentazione (peraltro non adeguatamente segnalata) riportando la rottura della clavicola (Trib. Trieste 09.03.11 n. 250).
3) Nel caso ancora di un infortunio occorso in una piscina da una ragazza che nel tuffarsi a testa in giù, da uno scivolo posto a bordo della vasca, si procurava la frattura del processo traverso e della faccetta articolare superiore C7. In tale ipotesi la responsabilità del custode è stata riconosciuta ex art. 2051 c.c. sulla base di due circostanze: la profondità dell’acqua solo di 120 cm  in un punto dove doveva essere maggiore soprattutto per frequentatori non esperti e l’assenza di segnalatori  e prescrizioni di cautele (Corte di Appello di Roma 16.04.2014).
Talvolta gli infortuni in una piscina vengono ricondotti nella previsione dell’art. 2050 c.c., soprattutto in relazione di un impianto di scivolo veloce ove l’infortunato planando nella sottostante piscina con un materassino invece di ricadere in posizione prona, alzatosi in piedi, si era tuffato di testa  inarcando la schiena, con ciò recidendo il rapporto eziologico, permettendo di conseguenza di escludere la responsabilità dell’evento (Cass. 2007/5839).
Questo solo per fare alcuni esempi, ricordando anche che talvolta la giurisprudenza ha ricondotto tale profilo di responsabilità secondo il modello previsto dall’art. 2050 c.c.: come nel caso appena ricordato ma anche in quello relativo alla gestione di una pista di go.kart o di un maneggio cui la particolare indole del mezzo (cavallo) aveva indotto la giurisprudenza ad includere la relativa attività fra quelle pericolose  (Cass. 1988/3616). Ma la giurisprudenza più recente (Cass. 1994/1380; Cass. 1996/6527) distingue fra due ipotesi: la responsabilità del gestore sussiste qualora  la particolarità del mezzo adoperato concorra con l’inesperienza del cavaliere, restando esclusa qualora il cavallo sia montato da persona esperta.
Avviandoci a conclusione, due recenti sentenze della Cassazione hanno attirato l’attenzione degli operatori del diritto sul tema qui affrontato.
La prima (Cass. 08.05.2014 n. 9967), che a quanto consta non ha precedenti, ha affermato il principio che il custode non risponde dei danni provocati dalla cosa quando essi derivano dal suo mancato uso, impedito per ragioni di tutela della pubblica incolumità. Ed infatti le regole dell’art. 2051 c.c. non potrebbero trovare applicazione in ragione del fatto che la presunzione di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. si fonda sul potere del soggetto di vigilare e mantenere il controllo della cosa al fine di impedire che il suo uso produca danni a terzi.
La vicenda riguardava la richiesta di risarcimento danni di un elettrauto nei confronti della P.A., che aveva disposto la chiusura di una strada, per ragioni di sicurezza pubblica e così per evitare danni agli utenti, con ciò impedendo all’elettrauto di esercitare la propria attività nell’officina ubicata sulla strada dove il traffico era stato interdetto: ma ciò in ragione proprio di una causa di giustificazione (il dissesto della strada che aveva reso necessaria per ragioni di sicurezza la sua chiusura) e, quindi, per un interesse rilevante per l’ordinamento che escluderebbe l’esistenza di un danno ingiusto, come tale risarcibile, anche secondo il modello dell’art. 2043 c.c.
La seconda, Cass. 18.09.14 n. 19657, chiarisce, ulteriormente, quali sono le condizioni perché possa configurarsi l’ipotesi di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., applicata, in questo preciso caso, al rapporti di locazione, laddove è stato precisato, postulando la norma un effettivo rapporto  di custodia con la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo (e cioè la sua disponibilità giuridica e materiale), che sul proprietario dell’immobile locato, conservando la disponibilità giuridica e, quindi, la custodia della struttura muraria e degli impianti in essa inglobati, è responsabile in via esclusiva, ex artt.li 2051 e 2053 c.c. dei danni arrecati a terzi da tali strutture ed impianti, mentre grava solo sul conduttore la responsabilità ex art. 2051 c.c. per danni arrecati a terzi dagli accessori e dalle altre parti del bene locati di cui lo stesso acquista la disponibilità materiale con facoltà ed obbligo di intervenire per evitare pregiudizi ad altri. 
Cerveteri 12.11.2014                             
                                                                       Avv.Antonio Arseni