La disciplina sul credito al consumo è riconducibile a una pluralità di fonti normative, comunitarie e nazionali. Nell’ordinamento italiano, la disciplina del credito al consumo è stata recepita con gli articoli da 121 a 128 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). Tale disciplina è integrata da disposizioni di natura secondaria e, in particolare, dal d.m. Tesoro 8 luglio 1992 e successive modificazioni. Anche nell’ambito del Codice del consumo tra le disposizioni in tema di tutela dei consumatori sono presenti norme in materia di “credito al consumo”. Con tale espressione si fa riferimento alla prassi di concedere credito ad un consumatore allo scopo di acquistare beni per soddisfare esigenze di natura personale. In tal modo, attraverso la dilazione del pagamento oppure attraverso la concessione di prestiti, si offre ai consumatori la possibilità di soddisfare immediatamente le proprie esigenze attraverso l’acquisto immediato di tali beni. Non rientra nella nozione di credito al consumo il prestito che viene concesso al consumatore per esigenze di carattere professionale. In particolare, le norme sul credito al consumo non si applicano, a:finanziamenti destinati all’acquisto, alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare ovvero all’esecuzione di opere di restauro o di miglioramento;contratti di locazione purché non prevedano che il diritto di proprietà possa trasferirsi al locatario;finanziamenti senza remunerazione in interessi o altri oneri, salvo il rimborso delle spese vive sostenute e documentate;finanziamenti rimborsabili in un’unica soluzione alla scadenza entro diciotto mesi, con il solo eventuale addebito di oneri, contrattualmente previsti, non calcolabili in forma di interessi; crediti di importo inferiore ad euro 155 e superiore ad euro 30.987. Nelle fattispecie di rapporti di credito al consumo, il consumatore si obbliga: 1)nel caso di dilazione di pagamento, a corrispondere il prezzo al venditore di beni o servizi alle date convenute; 2)nel caso di concessione di un prestito, a restituire l’importo concesso e a pagare gli interessi calcolati sulla base di un parametro finanziario (tasso di interesse). L’adempimento dell’obbligo di restituire il capitale e di corrispondere gli interessi avviene in modo graduale nel tempo attraverso versamenti periodici (le rate), il cui pagamento è di regola mensile. Il consumatore cui è stato concesso il prestito è inoltre tenuto a pagare le spese necessarie per la conclusione del contratto. La dilazione di pagamento del prezzo viene concessa dai venditori di beni e di servizi. Il prestito viene accordato invece dalle banche ovvero dagli intermediari finanziari. Il credito al consumo è un contratto di durata, in quanto impegna le parti contraenti per un certo arco di tempo. La scadenza del contratto è rimessa alla libera determinazione delle parti e va definita nel contratto. L’affermazione della prassi del credito al consumo ha sin da subito evidenziato la necessità di apprestare idonea tutela agli interessi del consumatore. Grazie al recepimento di direttive comunitarie in materia è stata introdotta una disciplina che garantisce trasparenza ed equilibrio nei rapporti tra le due parti contrattuali. Il TUB, decreto legislativo n° 385/1993, distingue due gruppi di norme, quelle che disciplinano la Trasparenza delle condizioni commerciali e quelle che riguardano le operazioni di credito al consumo. Con riferimento agli strumenti di tutela riguardanti i diritti del consumatore nei confronti del finanziatore del credito, in caso di inadempimento del fornitore del bene o del servizio, viene previsto che, dopo aver richiesto senza successo l’adempimento al fornitore, il consumatore può agire nei confronti del finanziatore (banca o intermediario finanziario) nei limiti del credito concesso, a condizione che costui abbia un accordo con il fornitore che gli consenta di avere l’esclusiva per la concessione del credito ai clienti del fornitore (art. 42 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, di seguito Codice del consumo). L’art. 42 del Codice del consumo, prevede che“Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore. La responsabilità si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito”. Attraverso tale norma si garantisce al consumatore la possibilità di rivalersi, in via sussidiaria, sul finanziatore laddove vi sia un collegamento negoziale tra il contratto di credito e quello di fornitura. Tuttavia, per gran parte della disciplina in tema di tutela del consumatore il codice fa rinvio ad ulteriori testi legislativi. Con riguardo alle altre e specifiche tutele previste per il consumatore, va rilevato che è riconosciuto allo stesso il diritto di adempiere in via anticipata, in tale caso avrà diritto ad un’equa riduzione del costo del credito mentre sarà tenuto al pagamento del capitale residuo, degli interessi e altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, al pagamento di un compenso per il creditore non superiore all’uno per cento del capitale residuo. Il consumatore può anche recedere dal contratto senza penalità; non è ammesso il patto contrario. Una tutela specifica è prevista per il consumatore che abbia ottenuto un finanziamento qualora tale contratto sia collegato ad una vendita di beni e servizi a distanza (è il caso, a puro titolo esemplificativo, della vendita conclusa attraverso il telefono o tramite Internet) ovvero ad una vendita conclusa fuori dai locali commerciali del venditore (è il caso, a puro titolo esemplificativo, della vendita conclusa a seguito della visita del venditore al domicilio del consumatore o nel suo posto di lavoro). In tali casi, la normativa prevede che il finanziamento ad essa collegato debba essere concluso in forma scritta o attraverso l’impiego di strumenti informatici che siano stati parificati dalla legge alla forma scritta. La disciplina vigente prevede che il consumatore che abbia esercitato il diritto di recesso dal contratto di vendita – nel rispetto delle forme e delle modalità previste dalla disciplina stessa – potrà recedere automaticamente dal contratto di finanziamento, senza il pagamento di una penale. Spetta invece al venditore comunicare alla banca o all’intermediario finanziario l’avvenuto esercizio del diritto di recesso e rimborsargli le somme da lui eventualmente versate (cfr. artt. 64 e seguenti del Codice del consumo).