In questo ultimo anno il Covid-19 ha cambiato i piani di viaggio di tutti noi, sia che si trattasse di viaggi di lavoro che di piacere. In primo luogo perché molte frontiere sono state chiuse con conseguente cancellazione dei relativi voli aerei; e in secondo luogo perché molti italiani hanno contratto il virus e sono dunque stati impossibilitati a partire, perché malati, in quarantena o in “zona rossa”.
Due sono le domande a cui vogliamo dare risposta in questo articolo:
1)cosa accade se il volo è annullato causa Covid-19?
2)cosa accade se il passeggero contrae il virus o si trova in “zona rossa” e non può partire?
Per rispondere al primo quesito dovremo fare riferimento all’art. 1463 c.c. relativo all’impossibilità sopravvenuta della prestazione, che prevede: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito”
Nel caso di specie, l’acquisto del biglietto aereo dà vita ad un contratto in cui ciascuna parte deve adempiere una prestazione, appunto un contratto a prestazioni corrispettive in cui: il viaggiatore deve pagare il prezzo del biglietto, e la compagnia di volo deve eseguire il trasporto del passeggero rispettando quanto indicato nel titolo di viaggio (ad es. tratta aerea, orario di partenza e durata del volo).
Nel caso di volo aereo cancellato causa Covid-19, la risposta alla domanda posta sopra appare piuttosto pacifica: il biglietto deve essere rimborsato o sostituito con un voucher a causa dell’impossibilità sopravvenuta per la compagnia aerea di adempiere alla propria prestazione. Ciò  stato stabilito anche dall’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile); dopo un’iniziale situazione di incertezza l’Ente ha infatti chiarito che i voli cancellati a causa della pandemia dovessero essere rimborsati o sostituiti con un voucher, ma che suddetta cancellazione non prevedesse anche il diritto per il passeggero all’indennizzo previsto dalla normativa europea in materia (Regolamento CE 261/2004), trattandosi di circostanze eccezionali che fanno venir meno il diritto alla compensazione pecuniaria.
Più controversa è invece la seconda questione, relativa all’impossibilità del passeggero di imbarcarsi poiché affetto da Covid-19, sottoposto a quarantena o perché si trova in “zona rossa”.
Come chiarito dalla Commissione Europea negli orientamenti interpretativi al Covid-19 non vi è una normativa sovra-nazionale che preveda il diritto del passeggero al rimborso del costo del volo o la sostituzione dello stesso con un voucher; pertanto, tale decisione è rimessa alle normative dei singoli stati.
Per quel che ci riguarda, in Italia, dobbiamo senz’altro fare riferimento all’art. 945 del Codice della Navigazione che prevede quanto segue: “Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato. Se l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri può chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni. Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell'impedimento e il passeggero è responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell'impedimento, entro il limite massimo dell'ammontare del prezzo del biglietto”.  
E’ evidente, nel caso di specie, che contrarre la malattia da nuovo Coronavirus o trovarsi in “zona rossa”, costituisce un impedimento alla partenza del passeggero che non può essere allo stesso imputata. Pertanto in questi casi, come previsto dalla normativa, il viaggiatore avrà diritto all’integrale rimborso del prezzo già pagato; il consumatore dovrà unicamente avere cura di avvertire la compagnia di volo “tempestivamente” poiché quest’ultima potrebbe lamentare un danno nel caso di ritardata notizia. Il danno dovrà in ogni caso essere provato e comporterà un risarcimento massimo pari al prezzo già corrisposto del biglietto.
Ciononostante, molti viaggiatori hanno lamentato la mancata disponibilità delle compagnie aeree a rimborsare il biglietto acquistato o in alternativa a sostituirlo con un voucher.
E’ necessario pertanto chiarire che deve ritenersi assolutamente legittima la richiesta dei passeggeri, che si trovino nelle richiamate circostanze, ad ottenere il rimborso del prezzo corrisposto per un volo aereo su cui non potranno imbarcarsi senza loro colpa.
Concludendo quindi, sia che si tratti di volo cancellato sia che il passeggero sia impossibilitato ad imbarcarsi causa Covid-19, applicando l’una o l’altra norma sopra richiamate al singolo caso (art. 1463 c.c. nel caso di cancellazione del volo e art. 945 Codice della Navigazione nel caso in cui il passeggero abbia contratto il Covid o sia in quarantena o “zona rossa”), il passeggerò avrà diritto ad ottenere il rimborso del biglietto aereo già pagato o in alternativa la sostituzione dello stesso con un voucher
A cura dell’Avv. Vanessa Bellucci
Studio Legale FBO
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