ESECUZIONE DEL CONTRATTO, INADEMPIMENTO E DIRITTO DI RECESSO Ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 185/1999, l’esecuzione del contratto deve avvenire entro 30 gg., che decorrono dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l’ordinazione. Viene fissato, quindi, dal legislatore un termine finale per l'esecuzione del contratto da parte del fornitore, anche in questo caso per una generale esigenza di certezza del diritto. In caso di inadempimento del fornitore incombe su questi l’obbligo di informazione (circa l'impossibilità di adempiere la propria prestazione) ed il rimborso di somme eventualmente già percepite. La normativa prevede poi l’ipotesi di fornitura diversa, per la quale occorre il previo consenso del consumatore, e non di fornitura tardiva, per la quale, conseguentemente, è possibile ipotizzare un accordo delle parti. La riforma della disciplina relativa al settore del commercio (D. Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998) contempla infine l’ipotesi della fornitura non richiesta, stabilendo che è vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. E’ consentito l’invio di prodotti o di omaggi, purchè senza spese o vincoli per il consumatore.   Diritto di Recesso   Anche nell’ambito di contrattazioni telematiche, al consumatore è riconosciuto il diritto di recedere dal contratto stipulato in caso di ripensamento. Tale diritto consente a ciascuna delle parti contrattuali di liberarsi unilateralmente dagli obblighi assunti con il contratto. In materia di tutela dei consumatori, il legislatore ha stabilito all’art. 5 del D. Lgs. n.185/1999 che il consumatore può esercitare recesso dal contratto mediante lettera raccomandata A.R., inviata al professionista entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione del contratto (e quindi da quando l’e-mail di ricevuta-accettazione è scaricabile da parte dell’acquirente dal Server del Provider) se si tratta di servizi, o dal ricevimento della merce se si tratta di beni. Tale ipotesi presuppone che il professionista con la e-mail di ricevuta-accettazione abbia confermato tutte le informazioni che è tenuto a rendere al consumatore in base agli artt. 3 e 4 del decreto in oggetto. Se il professionista ha confermato per iscritto tutte le informazioni che è tenuto a fornire al consumatore in base agli artt. 3 e 4 del presente decreto successivamente alla conclusione del contratto, il termine di dieci giorni lavorativi inizia a decorrere da tale conferma. L’esercizio del recesso da parte del consumatore non è subordinato ad alcuna penalità, né giusta causa e dà diritto al rimborso del prezzo pagato. A conferma di quanto sopra esposto è da rilevare che lo stesso diritto del consumatore ad ottenere il rimborso delle somme versate, è subordinato al valido esercizio del diritto di recesso, dunque con raccomandata A.R. nel termine di legge stabilito. A fronte di incertezze interpretative, è sempre preferibile che sia l’operatore stesso ad indicare il termine di decorrenza del diritto di recesso e soprattutto le modalità di esercizio, attraverso una successiva conferma in tempo utile e per iscritto, o a scelta del consumatore, su altro supporto duraturo (per es. via e-mail). a) Casi di esclusione del diritto di recesso salvo un diverso accordo tra le parti: - fornitura di servizi, la cui esecuzione sia già iniziata con l'acconto del consumatore prima del termine per il recesso; - beni o servizi, il cui prezzo sia legato a fluttuazioni che il fornitore non è in grado di controllare; - beni confezionati su misura, oppure personalizzati, oppure per natura non rispedibili o deteriorabili; - prodotti audiovisivi o di software sigillati, aperti dal consumatore; - fornitura di giornali, riviste e periodici. b) Casi di esclusione dell'obbligo di informazione, della conferma, del diritto di recesso e del termine di esecuzione del contratto di 30 giorni: - fornitura di alimenti, di bevande o altri beni per uso domestico, forniti al domicilio, alla residenza o al luogo di lavoro del consumatore da distributore che effettua dei giri regolari; - fornitura di servizi relativi ad alloggi, trasporti, ristorazione, tempo libero, se alla conclusione del contratto il fornitore si obbliga a fornirli ad una data determinata o in un periodo stabilito.