Il Tribunale di Termini Imerese con la sentenza n. 921 del 22.08.2017 affronta il tema della responsabilità professionale del Notaio.
Si legge nella sentenza: “Come noto, la responsabilità del notaio si inquadra nell’ambito della disciplina della c.d. responsabilità professionale, regolata dagli artt. 2229 e ss. c.c.
Il notaio, in quanto esercente una professione intellettuale, avente ad oggetto una attività che per essere espletata richiede la conoscenza di specifiche regole tecniche, è tenuto, nell’adempimento dell’obbligazione, a conformarsi al canone di diligenza qualificata previsto dall’art. 1176, comma 2, c.c., diverso e più pregnante rispetto alla diligenza del buon padre di famiglia che la legge pone a carico del comune debitore.
A tale previsione, si affianca l’art. 2236 c.c., che mitiga il regime di responsabilità del professionista, prevedendo che, nel caso in cui la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave. … … … … … … Nel caso di specie, la condotta tenuta dal notaio si è tradotta in un’ipotesi di negligenza, in quanto questi avrebbe dovuto conoscere l’esistenza dei dubbi e delle incertezze interpretative manifestate dalla giurisprudenza tributaria, in modo da consigliare all’attrice di procedere in via cautelativa al trasferimento di residenza.
Rientra, infatti, tra i compiti del notaio quello di fornire assistenza fiscale ai clienti al momento della stipula dell’atto (cfr. Cass. n. 309/2003, 26369/2014), in modo da assicurargli anche il conseguimento delle eventuali agevolazioni che gli spettano. Nella specie, l’assolvimento di tale compito si sarebbe dovuto tradurre nell’espressa previsione, all’interno del contratto, dell’impegno (stabilito dalla legge a pena di decadenza del beneficio fiscale) da parte dell’attrice al trasferimento della residenza nel termine di 18 mesi dalla stipula dell’atto.
Se, da un lato, è ravvisabile una responsabilità contrattuale in capo al convenuto, dall’altro, va comunque dato rilievo alla condotta colposa dell’attrice che, omettendo di impugnare i provvedimenti fiscali per cui è causa, ha concorso alla causazione del danno.
Proprio in virtù dei contrastanti orientamenti sviluppatisi in seno alla giurisprudenza tributaria, sarebbe stato onere di parte attrice quello di proporre impugnazione, stante la sussistenza di una chance, pari al 50%, di ottenere l’annullamento dei provvedimenti a lei sfavorevoli.
Sulla scorta dell’art. 1227, comma 1, c.c., si reputa quindi congruo ridurre della metà l’ammontare del danno per cui il convenuto è chiamato a rispondere.