La legge sulle professioni non regolamentate n.4/2013, approvata in via definitiva dalla Camera il 19 novembre e pubblicata in G.U. il 26 gennaio US, ha dato dignità ad una miriade di professioni che sino ad allora risultavano prive di un ordinamento e di adeguata tutela.
La legge dei “senza’albo” come ribattezzata nel nomen volgare dalla comunità giuridica, riconosce ai professionisti i diritti acquisiti nel tempo e consolidati dal mercato, ma evidenzia soprattutto doveri verso il consumatore ed il mercato stesso.
In questo calderone di attività professionali spicca la figura del grafologo. 
Ma chi è costui? A mio parere è un professionista che attraverso un complesso di specifiche conoscenze e specializzazioni acquisite con la formazione e l’aggiornamento, opera e agisce in armonia con le reali necessità del mercato, fornendo servizi ai privati ed alla pubblica amministrazione, nel rispetto del codice deontologico riconosciuto dalle associazioni di categoria delle quali fa parte.
La nuova legge rafforza il significato di tale ultima definizione ove si consideri che riconosce il “diritto” all’esercizio della nostra attività professionale, definendola “libera e fondata sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico” (art.1), ne amplia e ne definisce  lo svolgimento prevedendone la forma individuale, associativa, societaria, cooperativa.
All’art.2 la legge prevede la possibilità di costituire associazioni professionali che con apposite strutture tutelino la categoria con norme finalizzate a garantire trasparenza, l’osservanza di principi deontologici che gli appartenenti sono tenuti a seguire.
I successivi artt. 3,4, 5 delineano i compiti dell’associazione con la previsione di tutta una serie di adempimenti necessari atti ad acquisire il cd.  marchio di qualità.
Ma cosa cambia per il professionista grafologo?.
A bene vedere l’unico obbligo al quale il grafologo è tenuto è quello di indicare in ogni documento e rapporto scritto col cliente il riferimento agli estremi della nuova legge (professionista ai sensi della legge n.4/2013).
L’eventuale inadempimento verrà sanzionato quale pratica commerciale scorretta tra professionista e consumatore (Codice del Consumo, Titolo III°, parte II°).
Per il resto il professionista può scegliere di far parte di una associazione professionale (ad esempio AGP e  AGI) sottostando a una serie di obblighi previsti dalla legge: il rispetto delle regole deontologiche (con eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari), la formazione permanente che le associazioni sono ex lege obbligate a garantire e controllare.
Il professionista può però anche decidere di non appartenere ad alcuna associazione rappresentativa e di aderire all’autoregolamentazione volontaria mirata alla autonoma qualificazione della propria attività (art.6).
Invero la disciplina legislativa prevede solo la facoltà di aderire alla associazione professionale potendo il grafologo optare per un percorso di certificazione della qualità della propria prestazione professionale “individuale”.
Tale iter consiste nella richiesta di conformità dell’attività professionale svolta dal grafologo alla normativa tecnica UNI ISO, UNI EN, ISO, UNI EN, e UNI ( normativa tecnica Uni, direttiva 98/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida Cen n.14 del 2010).
Il certificato di conformità verrà richiesto direttamente dal professionista e rilasciato dall’organismo unico nazionale di accreditamento ACCREDIA (www.accredia.it),  sulla base del riscontro alle norme appositamente definite dalla commissione tecnica Uni per l’attività di grafologo (ad oggi ancora in fase di definizione).
Infine il professionista può anche scegliere liberamente di non “autoregolamentarsi” disattendendo anche la norma Uni per la professione di appartenenza. In tal caso nessuna sanzione verrà applicata ma di certo la scelta non potrà che influire negativamente sull’attività professionale.
Cosi le cose, la norma in parola ha creato tre possibili livelli di professionisti: il primo livello è costituito dal grafologo non iscritto ad alcuna associazione professionale e non coerente con la norma Uni per la professione di grafologo, rifiutando anche la via dell’autoregolamentazione; tale livello è quello che offre meno garanzie qualitative e informative al cliente che non ha la possibilità di conoscere le competenze del professionista né per tramite dell’associazione di appartenenza né dal professionista stesso.
Al secondo livello troviamo il professionista che ha optato per l’autoregolamentazione (art.6 e segg.) ottenendo il certificato di conformità Uni ma che sceglie di non iscriversi in alcuna associazione professionale; in tal caso il professionista “sfuggirà” (rectius: non sarà sottoposto) ai controlli sul rispetto delle norme deontologiche e all’obbligo sulla formazione continua e via dicendo.
Infine al terzo livello ritroviamoil professionista che è iscritto a un’associazione professionale, seguendo così gli obblighi sulla formazione continua e sottostando alle norme deontologiche che regolano la professione,  ed è pienamente coerente con la normativa tecnica di certificazione Uni; tale livello al quale mi auguro faranno parte la maggior parte dei professionisti, rappresenta il massimo della garanzia per il cliente ed è il vero e proprio marchio di qualità a tutela del consumatore. 
Ritengo quindi che la scelta del livello al quale il professionista decida di appartenere è direttamente collegata al margine di successo  della propria attività, avendo il consumatore la possibilità e l’interesse di affidarsi ad un professionista vigilato, controllato dall’associazione professionale e “certificato” dalle norme Uni.
Certamente siamo all’inizio di un percorso che cambierà il volto del professionista grafologo ma ritengo che ancora tanto deve farsi per rendere la nostra professione al riparo dalle intrusioni di ciarlatani e improvvisati professionisti ove si consideri che non è prevista la fattispecie dell’esercizio abusivo della professione ex legge 4/2013 e che tutto sommato non v’è alcuna sanzione disciplinare (se non quella del mercato) per la mancata “adesione “ alla disciplina normativa in parola.
Toccherà ancora all’AGP e all’AGI, che con ampio anticipo hanno introdotto il rispetto  del codice deontologico e l’obbligo della formazione continua per i grafologi,  vigilare sulla professione, finalizzare la propria  attività alla tutela del professionista, mettendo in campo tutti gli strumenti che la legge ci indica per qualificare il professionista, dando  al consumatore la possibilità di rendersi conto della convenienza dell’affidamento ad un professionista vigilato e certificato.

avv. Salvatore Caccamo
presidente arigrafcatania e referente regionale AGP