L'indennizzo consiste in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la somma corrispondente ad un importo base di riferimento, determinato in analogia a quanto previsto per i soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, per le categorie dalla prima alla quarta, a cinque volte per le categorie quinta e sesta, e a quattro volte per le categorie settima e ottava della tabella A, annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
L'indennizzo di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La norma prevede che l’indennizzo venga erogato al 100%al danneggiato nel caso in cui non goda di assistenza prevalente e continuativa da parte di congiunti; in caso contrario il 50% dell’indennizzo viene erogato a chi presta assistenza; se l’assistenza viene prestata da più congiunti, il 50% dell’indennizzo viene suddiviso.
Nel caso in cui il soggetto danneggiato sia stato dichiarato incapace di intendere e di volere l’indennizzo viene erogato al 100% ai congiunti conviventi che l’assistono.
Procedura
La domanda di indennizzo deve essere presentata al competente Ufficio del Ministero della Salute che  ha  il compito di svolgere l'istruttoria, controllando la completezza di tutta la documentazione richiesta e verificando il possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Svolta l'istruttoria, l’Ufficio invia copia completa del fascicolo alla Commissione medica ospedaliera (CMO) competente che provvede a convocare a visita l'interessato, ad esaminare la documentazione sanitaria e a redigere il giudizio sul nesso causale tra l'infermità e la somministrazione del farmaco talidomide, sulla categoria di ascrizione dell’infermità e sulla tempestività della domanda . Il verbale contenente il giudizio viene restituito all’Ufficio che provvede a notificarlo ai diretti interessati o alle persone da essi delegate. Nel caso di riconoscimento del beneficio contestualmente alla notifica sarà richiesta la documentazione necessaria per predisporre gli atti finalizzati all’erogazione dell’indennizzo.
Nel caso di aggravamento dell'infermità già riconosciuta, l'interessato può presentare all’Ufficio, entro sei mesi dalla conoscenza dell'evento, una domanda di revisione (art.6 L.210/92),al fine di ottenere l’ascrizione ad una diversa categoria tabellare.
Qualora a causa della vaccinazione obbligatoria sia derivato il decesso in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, l'avente diritto può optare tra l'ulteriore indennizzo di cui al comma 1 e un assegno una tantum pari a 150.000 euro, da corrispondere in cinque rate annuali di 30.000 euro ciascuna. Gli aventi diritto nell'ordine sono i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.  La domanda va presentata all’Ufficio. Gli eredi hanno inoltre diritto ad ottenere la somma corrispondente ai ratei maturati e non riscossi dall’intestatario dell’indennizzo. Il nostro team di professionisti offre consulenza in ordine a tutto l’iter da seguire, dall’inizio sino all’ottenimento dell’indennizzo previsto dalla legge.
Avv. Massimiliano Gallone