In tal senso allart. 3 comma 5 la stessa " Legge Pinto" consente alle parti di chiedere che la Corte dAppello disponga in tutto o in parte lacquisizione degli atti e documenti utili, e consente, inoltre, alle stesse di chiedere di essere ammesse al deposito di memorie o documenti fino a 5 giorni prima delludienza, o del diverso termine stabilito dal Giudice, e consente anche di chiedere di essere sentite in camera di consiglio con il difensore, se compaiono. 12. QUAL E IL PROCEDIMENTO ? Come accennato, la richiesta di equa riaparazione per la non ragionevole durata del processo si introduce con ricorso, sottoscritto da un avvocato con procura speciale. A seguito del deposito del ricorso introduttivo la Corte dappello provvede in camera di consiglio ex art 737 c.p.c. e ss. e, fissata ludienza, sarà onere della parte ricorrente notificare il ricorso e il decreto allAmministrazione convenuta presso lAvvocatura di Stato. Normalmente il processo avanti alla Corte dappello si risolve in ununica udienza: la decisione sul risarcimento devessere adottata entro il termine di quattro mesi fissato dalla Legge Pinto per lo svolgimento dellintero procedimento di equa riparazione. Va, però, detto che il rispetto di tale temine dipende dal carico di lavoro delle Corti e che, ad oggi, in linea di massima possono trascorrere complessivamente oltre due anni prima di ricevere il pagamento a seguito dellottenuta condanna dello Stato a risarcire il ritardo processuale. La Corte di Appello decide con decreto che è ricorribile per Cassazione. La decisione positiva della Corte è comunicata a cura della cancelleria alle parti ed al Procuratore Generale della Corte dei Conti. 13. MA LA CONDANNA DELLO STATO A RISARCIRE QUANDO PUO ESSERE USATA ? La garanzia per il cittadino, leso dallirragionevole durata del processo, di ottenere il ristoro del danno subito è prevista dallart. 3 comma 6 della "Legge Pinto", e il decreto di condanna emesso nei confronti dello Stato è immediatamente esecutivo. Limmediata esecutività autorizza a dar corso alla procedura di esecuzione forzata nei confronti dello Stato qualora questi non provveda spontaneamente ad ottemperare alla condanna inflittagli dalla Corte dAppello. Lunico limite allerogazione degli indennizzi è rappresentato dalle risorse disponibili che, fortunatamente non sono ancora agli sgoccioli. 14. COSA SUCCEDE DALLALTRA PARTE? I dipendenti pubblici responsabili del ritardo potranno vedersi attivare unazione di responsabilità a cura del Procuratore Generale presso la Corte dei Conti che, come detto, è pari destinatario della comunicazione della sentenza di accoglimento del ricorso. Inoltre, potrà essere attivata, sempre nei confronti dei dipendenti pubblici responsabili, anche unazione disciplinare da parte dei superiori gerarchici, cui parimenti è comunicato il decreto di accoglimento del ricorso. 15. QUALI SONO I COSTI DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO? La procedura è esente dal pagamento del contributo unificato per espressa previsione di legge; le uniche spese da considerare sono quelle per lattività del difensore, a volte non preventivabili. Con le recenti riforme della professione forense è possibile anche pattuire con il legale il cosiddetto patto di quota lite con il quale il legale si limita a dividere percentualmente con la parte il solo risultato raggiunto e quindi il trattamento indennitario ottenuto. In tale ipotesi, in caso di mancato indennizzo, il legale potrebbe addirittura non essere affatto pagato. In alternativa è poi possibile pattuire con il legale un pagamento forfetario per lattività svolta, e ciò anche tenedo conto che, di prassi, alla vittoria nella richiesta dindennizzo si accompagna anche la condanna dello Stato a pagare le spese legali della procedura ex "Legge Pinto". Tale somma è solitamente liquidata al minimo, ma può essere computata nella quantificazione forfettaria del compenso del legale. E SE NON HAI IL REDDITO PER PAGARTI UN AVVOCATO? Ove si rientri nei limiti reddituali previsti per lammissione al gratuito patrocinio, e ci si avvalga di tale istituto, lavvocato che assiste la parte per la procedura ex "Legge Pinto" sarà pagato direttamente dallo Stato senza alcun onere a carico del ricorrente. La legge sul gratuito patrocinio, infatti, garantisce lesercizio del diritto di difesa ai meno abbienti mettendo loro a disposizione degli avvocati abilitati, iscritti in apposite liste, pagati dallo Stato. Per essere ammessi al Patrocinio gratuito a spese dello Stato, è necessario che Tu sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16 (importo periodicamente rivalutato dal Ministero e qui calcolato alla data del 10.05.2010). La domanda di ammissione al beneficio, da Te sottoscritta, va presentata in carta semplice e deve indicare: 1. la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio ; 2. le generalità anagrafiche e codice fiscale Tue e dei componenti il Tuo nucleo familiare; 3. l’attestazione dei redditi percepiti l’anno precedente alla domanda (autocertificazione); 4. l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio.
legge pinto istruzioni per l'uso
1. QUAL E IL RIMEDIO AI RITARDI DELLA GIUSTIZIA? la macchina processuale viene attivata dai cittadini per ottenere giustizia quando subiscono lillegittima compressione di un diritto: con essa si chiede al sistema giudiziario di porvi immediatamente rimedio. Purtroppo, però, i risultati processuali che dovrebbero tutelare le situazioni giuridiche compromesse diventano spesso inefficaci a causa delle lungaggini procedurali.
Dott. Carlo Chiarelli
di Palermo, PA
Letto 8429 volte dal 11/03/2012
In tal senso allart. 3 comma 5 la stessa " Legge Pinto" consente alle parti di chiedere che la Corte dAppello disponga in tutto o in parte lacquisizione degli atti e documenti utili, e consente, inoltre, alle stesse di chiedere di essere ammesse al deposito di memorie o documenti fino a 5 giorni prima delludienza, o del diverso termine stabilito dal Giudice, e consente anche di chiedere di essere sentite in camera di consiglio con il difensore, se compaiono. 12. QUAL E IL PROCEDIMENTO ? Come accennato, la richiesta di equa riaparazione per la non ragionevole durata del processo si introduce con ricorso, sottoscritto da un avvocato con procura speciale. A seguito del deposito del ricorso introduttivo la Corte dappello provvede in camera di consiglio ex art 737 c.p.c. e ss. e, fissata ludienza, sarà onere della parte ricorrente notificare il ricorso e il decreto allAmministrazione convenuta presso lAvvocatura di Stato. Normalmente il processo avanti alla Corte dappello si risolve in ununica udienza: la decisione sul risarcimento devessere adottata entro il termine di quattro mesi fissato dalla Legge Pinto per lo svolgimento dellintero procedimento di equa riparazione. Va, però, detto che il rispetto di tale temine dipende dal carico di lavoro delle Corti e che, ad oggi, in linea di massima possono trascorrere complessivamente oltre due anni prima di ricevere il pagamento a seguito dellottenuta condanna dello Stato a risarcire il ritardo processuale. La Corte di Appello decide con decreto che è ricorribile per Cassazione. La decisione positiva della Corte è comunicata a cura della cancelleria alle parti ed al Procuratore Generale della Corte dei Conti. 13. MA LA CONDANNA DELLO STATO A RISARCIRE QUANDO PUO ESSERE USATA ? La garanzia per il cittadino, leso dallirragionevole durata del processo, di ottenere il ristoro del danno subito è prevista dallart. 3 comma 6 della "Legge Pinto", e il decreto di condanna emesso nei confronti dello Stato è immediatamente esecutivo. Limmediata esecutività autorizza a dar corso alla procedura di esecuzione forzata nei confronti dello Stato qualora questi non provveda spontaneamente ad ottemperare alla condanna inflittagli dalla Corte dAppello. Lunico limite allerogazione degli indennizzi è rappresentato dalle risorse disponibili che, fortunatamente non sono ancora agli sgoccioli. 14. COSA SUCCEDE DALLALTRA PARTE? I dipendenti pubblici responsabili del ritardo potranno vedersi attivare unazione di responsabilità a cura del Procuratore Generale presso la Corte dei Conti che, come detto, è pari destinatario della comunicazione della sentenza di accoglimento del ricorso. Inoltre, potrà essere attivata, sempre nei confronti dei dipendenti pubblici responsabili, anche unazione disciplinare da parte dei superiori gerarchici, cui parimenti è comunicato il decreto di accoglimento del ricorso. 15. QUALI SONO I COSTI DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO? La procedura è esente dal pagamento del contributo unificato per espressa previsione di legge; le uniche spese da considerare sono quelle per lattività del difensore, a volte non preventivabili. Con le recenti riforme della professione forense è possibile anche pattuire con il legale il cosiddetto patto di quota lite con il quale il legale si limita a dividere percentualmente con la parte il solo risultato raggiunto e quindi il trattamento indennitario ottenuto. In tale ipotesi, in caso di mancato indennizzo, il legale potrebbe addirittura non essere affatto pagato. In alternativa è poi possibile pattuire con il legale un pagamento forfetario per lattività svolta, e ciò anche tenedo conto che, di prassi, alla vittoria nella richiesta dindennizzo si accompagna anche la condanna dello Stato a pagare le spese legali della procedura ex "Legge Pinto". Tale somma è solitamente liquidata al minimo, ma può essere computata nella quantificazione forfettaria del compenso del legale. E SE NON HAI IL REDDITO PER PAGARTI UN AVVOCATO? Ove si rientri nei limiti reddituali previsti per lammissione al gratuito patrocinio, e ci si avvalga di tale istituto, lavvocato che assiste la parte per la procedura ex "Legge Pinto" sarà pagato direttamente dallo Stato senza alcun onere a carico del ricorrente. La legge sul gratuito patrocinio, infatti, garantisce lesercizio del diritto di difesa ai meno abbienti mettendo loro a disposizione degli avvocati abilitati, iscritti in apposite liste, pagati dallo Stato. Per essere ammessi al Patrocinio gratuito a spese dello Stato, è necessario che Tu sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16 (importo periodicamente rivalutato dal Ministero e qui calcolato alla data del 10.05.2010). La domanda di ammissione al beneficio, da Te sottoscritta, va presentata in carta semplice e deve indicare: 1. la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio ; 2. le generalità anagrafiche e codice fiscale Tue e dei componenti il Tuo nucleo familiare; 3. l’attestazione dei redditi percepiti l’anno precedente alla domanda (autocertificazione); 4. l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio.
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