La responsabilità della P.A. per i danni subiti dagli utenti della strada rappresenta, in materia di risarcimento del danno, uno degli argomenti più controversi sia in dottrina che in giurisprudenza.
Oggetto del contendere, infatti, è la configurabilità in capo alla Pubblica Amministrazione di una responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c., ovvero per danno da cosa in custodia ex art. 2051 c.c..
L'applicazione dell'uno o dell'altro articolo alla fattispecie concreta costituisce per il danneggiato un elemento di fondamentale importanza sul piano probatorio.
Difatti, nell'ipotesi in cui venga dedotta la responsabilità della P.A. ex art. 2043 c.c., sarà onere del danneggiato fornire prova, da una parte dell'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dalla non visibilità e dalla non prevedibilità (Cass. 2067/2002; 6463/2000; 3991/1999; 12324/98; 5989/98; 1162/97; 7742/97; 8863/95 e 5677/86) e dall'altra della sussistenza di un nesso di causalità tra l'evento lesivo e la colposa condotta omissiva della P.A.. Ne consegue che, in assenza della prova da parte dell'attore della presenza di un pericolo occulto ed imprevedibile, quindi non evitabile dal medesimo, egli non potrà vedersi liquidare alcun danno.
Diversamente, nell'azione di responsabilità per danni da cosa in custodia, essendo la responsabilità del danneggiante insita nel dovere di custodia, al danneggiato non resterà che provare il solo nesso eziologico tra l'evento dannoso e la cosa oggetto di custodia. Graverà, infatti, sulla P.A. l'onere di provare il caso fortuito.
Orbene detto questo, occorre precisare che ad oggi la Cassazione sembra orientata nel ritenere la P.A. responsabile i danni cagionati dai beni demaniali, ivi compresi quelli del demanio stradale, pur se tali beni siano oggetto di uso generale e diretto dal parte del cittadino (Cass. 27/11/2002-15/01/2003 n. 488).
Fino alla predetta pronuncia, infatti, la prevalente giurisprudenza di legittimità era orientata nel senso di escludere che, con riguardo ai danni subiti da utenti delle strade, potesse trovare applicazione l’art. 2051 c.c. nei confronti della pubblica amministrazione proprietaria, ovvero del concessionario, in quanto il bene è oggetto di uso diretto e generale ed ha estensione tale da non consentire una vigilanza idonea ad evitare l’insorgenza di situazioni di pericolo.
Diversamente, la Suprema Corte, con la riportata recente pronuncia, partendo da una diversa valutazione del concetto di “possibilità di un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza sul bene”, quale elemento che scinde le ipotesi di applicazione della presunzione di cui all’art. 2051 c.c., è giunta ad una ridefinizione del proprio orientamento, ravvisando la configurabilità di un rapporto di custodia, tra il bene demaniale e l’ente gestore, per gli effetti di cui all’art. 2051 c.c.. ed ammettendo, quindi, una responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c. indipendentemente dall'estensione più o meno ampia del bene oggetto di custodia.
Conseguenza essenziale, come detto, di tale diversa interpretazione del principio della responsabilità, è la disciplina applicabile in tema di onere della prova: l’attribuzione di una responsabilità ex art. 2051 c.c. determina in capo al custode una presunzione di colpa relativa, nel senso che il soggetto gravato ha l’onere di dimostrare, che l’evento si è verificato per un caso fortuito.
A ciò si aggiunga che la giurisprudenza ha immediatamente confermato detto orientamento, stabilendo che l’applicabilità dell’art. 2051 del c.c. (nei confronti della P.A. o del gestore) non è automaticamente esclusa, allorquando il bene demaniale o patrimoniale da cui si sia originato l’evento dannoso, risulti adibito all’uso diretto da parte della collettività (anche per il tramite del pagamento di una tassa o di un corrispettivo) e si presenti di notevole estensione. (Cass. 30/06/04 – 01/10/04 n. 19653)
Ne consegue che, in forza del recente orientamento giurisprudenziale:
1) la P.A. è, quindi, responsabile i danni cagionati dai beni demaniali, ivi compresi quelli del demanio stradale, pur se tali beni siano oggetto di uso generale e diretto dal parte del cittadino;
2) tale responsabilità, che è basata sulla presunzione di colpa nei confronti di colui che ha il dovere di vigilare sulla res, può essere superata solo qualora il custode provi che il danno è derivato dal caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo dal fatto del terzo e della colpa del danneggiato.
Occorre, in ogni caso rimarcare, che non sono rare pronunce sia dei giudici di legittimità che di merito (Tribunale di Roma 15 febbraio 2005; Tribunale di Rimini 20 dicembre 2005; Cassazione 15/07/2002; 16179/2001) che, a tutt'oggi, non ritengono invocabile “la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., per i danni subiti dagli utenti delle strade comunali “, sulla base del principio che “non è esigibile dall'amministrazione una custodia costante e perenne della rete viaria, né tale interpretazione della norma costituisce un favor per la pubblica amministrazione, la quale comunque risponderà del danno ove ricorrano i requisiti di cui all'art. 2043”.