La Corte costituzionale con la sentenza del 30 marzo 2012 n. 75, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 15 del Dlgs 17 marzo 1995, n. 111 - in Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso». nella parte in cui, limitatamente alla responsabilità per danni alla persona, pone come limite all’obbligo di ristoro dei danni quello indicato dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, ratificata con la legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio - CCV).
I fatti risalgono al 24 febbraio 2006 quando A.M.L. e sua moglie A.C. avevano convenuto in giudizio la Sprintours s.p.a. e la Viaggi e Cultura per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti nel sinistro del 17 novembre 2004, avvenuto durante un viaggio “tutto compreso” in Egitto. Il servizio comprendeva il volo aereo, i trasferimenti da e per l’hotel a Il Cairo, il soggiorno per tre notti, l’escursione in bus ad Alessandria d’Egitto e una crociera per tre notti sul Nilo. Tuttavia, durante l’escursione ad Alessandria, l’autista, per una condotta di guida pericolosa ed imprudente, ha perso il controllo del mezzo e gli attori a causa dell’incidente avevano subito lesioni gravissime, consistite nella deformazione del volto e nell’amputazione del braccio destro.

A questo punto però a fronte  di un danno quantificato nel giudizio principale in 808.119 euro, l’importo massimo liquidabile previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio era di euro 313.500. Di qui il ricorso alla Consulta.

Pertanto, La tesi del Tribunale di Verona, condivisa dalla Consulta, è che il legislatore delegato non sarebbe stato autorizzato ad introdurre la disciplina relativa ai danni alle persone così come prevista nella CCV. E ciò in primo luogo perché l’articolo 24 della legge comunitaria del 1993 espressamente avrebbe consentito di introdurre il limite risarcitorio solo per i danni diversi dal danno alla persona.

 L’articolo 24 della legge 146/1994 delegando l’attuazione della direttiva del Consiglio 90/314/CEE, aveva infatti indicato fra i principi e criteri direttivi che il legislatore delegato avrebbe dovuto seguire quello per cui doveva tenere conto delle disposizioni più favorevoli contenute nella legge n. 1084 del 1977. In particolare, aveva previsto che solo il risarcimento dei danni diversi dal danno alla persona avrebbe dovuto essere ammesso nei limiti stabiliti dalla citata legge di ratifica della Convenzione di Bruxelles.
 

Infatti, l’articolo 24 fissava i seguenti princìpi e criteri direttivi: «a) l’offerta del servizio “tutto compreso” ed il relativo contratto sono disciplinati tenendo conto delle disposizioni più favorevoli dettate in tema di contratto di organizzazione di viaggio dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084; b) il risarcimento dei danni diversi dal danno alla persona, derivanti da inadempimento o cattiva esecuzione delle prestazioni, sarà ammesso nei limiti stabiliti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084».

 In secondo luogo, il rinvio non andava fatto perché la direttiva, oltre a non richiamare la CCV, non imponeva affatto limiti per danni alla persona provocati durante il trasporto terrestre rientrante tra le prestazioni oggetto del pacchetto turistico.