In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento e' stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. I danni risarcibili possono essere sia di carattere patrimoniale che extrapatrimoniale, in quest’ultimo caso però i limiti del danno risarcibile sono quelli delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea. Per il risarcimento dei danni patrimoniali il termine di prescrizione entro il quale il consumatore danneggiato può avanzare relativa domanda è di un anno decorrente dalla data del suo rientro nel luogo di partenza. Per i danni alla persona è previsto un termine più lungo, pari a tre anni decorrenti sempre dalla data di rientro nel luogo di partenza. Dalla suesposta disciplina discende che il tour operator risponde personalmente degli atti o omissioni dei suoi impiegati o agenti, qualora questi agiscano nell’esercizio della loro funzioni, e in generale di qualsiasi inadempimento parziale o totale dei suoi obblighi riguardanti l’organizzazione del viaggio, quali risultanti dal contratto o dalla legge. Tra le varie situazioni che possono integrare una fattispecie di inadempimento del tour operator,  la giurisprudenza ha previsto quella in cui esso anticipi l’orario di partenza dal pomeriggio alla mattina del giorno prestabilito, senza darne comunicazione al consumatore nei termini stabiliti. Ricorrendo simili ipotesi il consumatore ha diritto non solo di recedere dal contratto, con il diritto al rimborso delle somme già versate, ma anche di pretendere la riparazione di danni non patrimoniali subiti a causa della rinuncia al viaggio. Sulla titolarità della responsabilità del Tour operator, anche quando l’inadempimento è imputabile all’azione o all’omissione di un suo dipendente, la giurisprudenza ha precisato che il danno alla salute derivante da inadempimento di un contratto di viaggio tutto compreso è integralmente imputabile all’agenzia organizzatrice a titolo di responsabilità contrattuale, indipendentemente dalla causa che ha comportato l’inadempimento, e anche se tale inadempimento è riconducibile ad un preposto dell’agenzia al quale competevano le scelte per l’organizzazione del viaggio. In presenza invece di informazioni inesatte o mancanti circa il viaggio, di errata prenotazione, e di altri difetti del contratto, sarà responsabile l'agenzia di viaggi, l’intermediario. Una nuova categoria di danno risarcibile elaborata dalla dottrina e riconosciuta anche dalla giurisprudenza è quella del “danno da vacanza rovinata”. Il danno da vacanza rovinata trova il suo fondamento normativo nell’art. 95 del codice del consumo, dal quale si trae la regola della risarcibilità di ogni pregiudizio “diverso dal danno alla persona” derivante dall’inadempimento delle obbligazioni contrattuali gravanti sull’operatore turistico. Esso consiste nel "danno consistente nel pregiudizio conseguente alla lesione dell'interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere, di svago o di riposo, senza essere costretto a soffrire quel disagio psicofisico che talora si accompagna alla mancata realizzazione in tutto o in parte del programma previsto, avuto riguardo alla particolare importanza che normalmente si attribuisce alla fruizione di un periodo di vacanza adeguato alle proprie aspettative" (Morandi, Il danno da vacanza rovinata, in Il danno esistenziale, Milano, 2000, 628). In molteplici situazioni la giurisprudenza ha ravvisato la sussistenza di responsabilità contrattuale e extracontrattuale con conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti dal consumatore. Senza presunzione di completezza, possono essere considerati taluni casi di seguito esposti. In particolare, si è ritenuto che nel contratto di fornitura di pacchetto turistico "tutto compreso" rientra tra i servizi essenziali che l'organizzatore del viaggio è tenuto a garantire ai sensi dell'art. 12, comma 4, d.lg. 17 marzo 1995 n. 111 (oggi trasfuso nell'art. 91 d.lg. 7 settembre 2005 n. 209, Codice del consumo), la fruizione delle attrattive naturalistiche od artistiche della meta del viaggio. Ne deriva che quando tali attrattive non siano fruibili per causa indipendente della volontà dell'organizzatore del viaggio, questi è liberato della responsabilità per danni, ma è pur sempre tenuto - in virtù delle norme appena ricordate - a predisporre adeguate soluzioni alternative senza oneri per il viaggiatore, ed in difetto, a rifondergli la differenza tra i servizi pagati e quelli effettivamente goduti. (Nella specie due viaggiatori, che avevano acquistato un soggiorno "tutto compreso" in Tunisia, non avevano potuto fare il bagno a causa dell'inquinamento provocato da una petroliera, ed avevano chiesto al "tour operator" la rifusione del costo del viaggio. La S.C., enunciando il suddetto principio, ha ritenuto corretta la sentenza di merito la quale, accertato che l'operatore turistico non aveva fornito ai viaggiatori alcuna alternativa, l'aveva condannato a rifondere ai due viaggiatori la metà del costo del pacchetto turistico acquistato). A tutela dello scopo di piacere del consumatore che il pacchetto turistico è volto a soddisfare, la giurisprudenza ha osservato che, qualora lo stesso preveda la fruizione delle attrattive ambientali, artistiche storiche, essa costituisce parte essenziale della prestazione contrattuale a carico dell'organizzatore del viaggio, pertanto, rientra nei suoi obblighi predisporre soluzioni alternative ovvero rimborsare la differenza tra il valore delle prestazioni previste e quelle erogate, anche quando l'impossibilità di fornire i servizi derivi da caso fortuito, forza maggiore o fatti ascrivibili al comportamento di un terzo, imprevedibili ed inevitabili per il tour operator. Ai sensi dell’art. 96 del Codice del consumo, “l'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 94 e 95, quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto e' imputabile al consumatore o e' dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore. L'organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile”.