L’ ordinamento italiano regolamenta e disciplina nel decreto legislativo n. 111 del 17 Marzo 1995 emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE, ora abrogato in quanto incluso nel Codice del Consumo (artt. 82-100), il contratto di vendita di “pacchetto turistico”.
Il pacchetto turistico si qualifica come un’ offerta rivolta al consumatore ed avente ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e risultanti dalla combinazione di almeno due tra gli elementi trasporto, alloggio e servizi turistici non accessori.
I contraenti sono:
a) organizzatore di viaggio, che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici verso un corrispettivo forfetario;
c) consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste al quale deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall'organizzatore o venditore.
Il Codice del Consumo che, come detto, ha recepito ed incluso le disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 111 del 17 Marzo 1995, all’art. 93 statuisce che “in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.”
Dunque, in caso di inadempimento contrattuale da parte dell’organizzatore del viaggio possono derivare al viaggiatore, sostanzialmente due tipi di danno:
? il primo di natura patrimoniale;
? il secondo di natura non patrimoniale, ossia il c.d. “danno da vacanza rovinata”.
Al viaggiatore viene, quindi, riconosciuto il diritto, da una parte alla rifusione della perdita economica non prevista, e dall’altra al risarcimento del danno esistenziale, determinato da nervosismo, ansia e frustrazione sopportato a causa dell’inesatta esecuzione della prestazione promessa. (Cass. 31/05/03 n. 8827; Trib. Roma 21/01/04; G.d.P. Monza 19/10/02)
Il danno c.d. da vacanza rovinata - come quello conseguente al disagio ed alla delusione per un viaggio vacanza che ha tradito le attese od aspettative del consumatore - è risarcibile - come un danno contrattuale - soltanto quando sia la conseguenza dell'inadempimento - totale o parziale - di un contratto turistico". In tal caso, infatti, l'interesse del consumatore - a fruire pienamente della vacanza - riflette e caratterizza la causa stessa del contratto: pertanto l'inadempimento del contratto lede quel particolare interesse del contraente, che permea la causa del contratto, qualificando come bene vacanza l'oggetto della prestazione o la sommatoria delle singole prestazioni: talché l'inadempimento del contratto - o di una singola prestazione - rende rilevante e risarcibile il danno da vacanza rovinata.