Il codice del consumo (D.Lgs. 6.9.2205, n. 206) disciplina agli artt. 82 e seguenti la vendita di pacchetti turistici, id est servizi integrati di prestazioni abbraccianti almeno due delle seguenti: il trasporto, l’alloggio e servizi turistici non accessori al trasporto ovvero all’alloggio (come le escursioni organizzate). Detti pacchetti sono commerciati dalle figure dell’organizzatore o del venditore all’interno o all’esterno dei locali commerciali ovvero a distanza. Detta l’art. 83 cod. cons.: “si intende per: a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui all'articolo 84 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici; b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'articolo 84 verso un corrispettivo forfetario; c) consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico”.

Il requisito di forma richiesto ex lege per la validità del contratto è la forma scritta; non soltanto: è altresì imposta una ulteriore formalità concretantesi nel rilascio al consumatore di una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall’organizzatore o venditore (art. 85 cod. cons.). Gli elementi di cui il contratto consta sono analiticamente annoverati all’art. 86 cod. cons.. Tra essi: dati attinenti al soggiorno, alle generalità delle parti, il prezzo del pacchetto, l’importo versato all’atto della prenotazione, che non può eccedere il 25% del prezzo complessivo del pacchetto, versato a titolo di caparra.

Passiamo in rassegna ulteriori norme a presidio del consumatore del pacchetto turistico.

Durante le trattative che sogliono precedere la conclusione del contratto al consumatore devono esser fornite per iscritto le informazioni connesse alla effettuazione del viaggio e del soggiorno in materia di passaporto, visto, obblighi sanitari e le formalità annesse. Una serie di altri dati sono investiti dall’obbligo di informazione per iscritto; essi sono indicati all’art. 87, comma 2, cod. cons.

Ove il venditore o l’organizzatore si avvalgano di un opuscolo onde adempiere i loro obblighi di informazione, questo deve indicare in modo chiaro e preciso ex art. 88 cod. cons.:

a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;

b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'ubicazione, la categoria o il livello e le caratteristiche principali, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;

c) i pasti forniti; d) l'itinerario;

e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno;

f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;

g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il consumatore deve essere informato dell'annullamento del

pacchetto turistico;

h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza.

Ebbene, le disposizioni raccolte nell’opuscolo informativo assumono valenza giuridica vincolante. Lo sancisce il secondo comma dell’art. 88 cod. cons.: “Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano l'organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione”.

   

Il consumatore il quale versi nella impossibilità di fruire del pacchetto acquistato è facultato a cederlo a terzi? Lo è a condizione che lo comunichi al venditore od organizzatore entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza comunicando la propria impossibilità e specificando le generalità del cessionario. La cessione non lo libera dagli obblighi di pagamento del prezzo: cedente e cessionario diverranno condebitori solidali.

Ancora: quid juris in caso di recesso del consumatore? Ove il recesso sia determinato dalla revisione del prezzo forfetario convenuto ovvero dalla modifica delle condizioni contrattuali da parte del venditore od organizzatore del pacchetto (ex artt. 90 e 91 cod. cons.), al consumatore spetta il “diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta” (art. 92 cod. cons.). Spetta altresì al consumatore il risarcimento di ogni ulteriore danno. Tali situazioni giuridiche soggettive attive sorgono in capo al consumatore anche nella ipotesi di cancellazione del pacchetto prima della partenza.

 

E’ frequente nella prassi che il consumatore, giunto sul luogo di vacanza, riscontri, con amara delusione, che la qualità dei servizi proposti non risponde a quelli realmente offerti. Tale evenienza configura un inesatto adempimento da parte del venditore od organizzatore. In tali casi e, a fortiori, in caso di mancato adempimento codeste figure sono obbligate al risarcimento dei danni in favore del consumatore se non provano che il loro inadempimento totale o parziale è stato determinato da impossibilità della prestazione a loro non imputabile (come da principio generale in materia obbligazionaria).

Il diritto al risarcimento del danno alla persona del consumatore si prescrive in tre anni decorrenti dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza. Quanto ai danni diversi da quelli alla persona, la parti possono convenire in forma scritta limitazioni ad esso (salva l’applicazione degli artt. 1341 cod. civ e artt. da 33 a 37 cod. cons.).

Dispone, infine, l’art. 96 cod. cons.: “L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 94 e 95, quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

L'organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile”.