Chi decide di acquistare un prodotto o un servizio turistico formalizza il suo acquisto attraverso la stipula di un contratto di viaggio. Al riguardo, possono distinguersi due fattispecie contrattuali: contratto di organizzazione, che si configura quando il Tour operator (società che organizza e gestisce il viaggio) si impegna a fornire al cliente una serie di servizi (c.d. circuito tutto compreso) e contratto di intermediazione, ove l’agenzia si impegna a procurare un contratto di organizzazione viaggio, svolgendo quindi solo un’attività di intermediazione tra chi offre il pacchetto e chi lo acquista. Il Codice del consumo detta la disciplina in tema servizi turistici all’art. 82 e ss. L’ambito di applicazione comprende tutti i pacchetti turistici venduti o offerti in vendita nel territorio nazionale nonché quelli negoziati fuori dai locali commerciali o a distanza, per quest’ultimi sono applicabili le disposizioni in tema di diritto di recesso del consumatore, di cui agli artt. 64 a 67 del Codice del consumo. Secondo il tenore letterale dell’art. 84: “I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:  a) trasporto;  b)alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'articolo 86, lettere i) e o), che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.
La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente capo”. Nella vendita di un pacchetto turistico risultano coinvolti tre soggetti: l’organizzatore di viaggio, il venditore e il consumatore. Ai sensi dell’art. 83 dl Codice del consumo è organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui all'articolo 84 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici; venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'articolo 84 verso un corrispettivo forfetario; consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purche' soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico. L'organizzatore puo' vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore. A tutela del consumatore è previsto che dalla fase delle trattative (dunque, prima della conclusione del un contratto) e sino a prima dell’inizio del viaggio il venditore o l’organizzatore hanno l’obbligo di fornire per iscritto al consumatore una serie di informazioni, che sono dettagliatamente elencate dall’art. 87 del Codice del consumo. Il contratto di vendita di pacchetti turistici deve avere forma scritta, una copia dello stesso, sottoscritta o timbrata dall’organizzatore o venditore, dovrà essere rilasciata al consumatore. Il contratto dovrà contenere una serie di elementi, indicati dall’art. 86, esso fa fede, fino a prova contraria, delle condizioni contrattuali. La violazione da parte dell’organizzatore degli obblighi che competono non intacca l’esistenza né la validità del contratto ma l’organizzatore e il venditore, secondo le rispettive responsabilità, rispondono dei pregiudizi derivanti dalla stessa. Nelle condizioni generali di vendita di pacchetti turistici è previsto che il viaggiatore possa farsi sostituire da un’altra persona per l’esecuzione del contratto, sempre che siano rispettate talune condizioni. Innanzitutto, il consumatore/acquirente dovrà comunicare per iscritto al venditore o all’organizzatore, entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto, inoltre, dovrà fornire le generalità della persona a cui si cede il contratto. Con riferimento alla revisione del prezzo, è posto il linea generale il divieto di aumentare il prezzo del contratto. La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti e' ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto e la stessa sia giustificata da eventi esterni che incidono sui costi che l’organizzatore/venditore  dovrà sostenere, tale può essere il caso di una variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio. Si tratta, in ogni caso di ipotesi espressamente previste dal legislatore. Inoltre, in simili circostanze, è previsto l’obbligo per l’organizzatore/ venditore di documentare adeguatamente i costi. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare. In caso contrario, all'acquirente è riconosciuto il diritto di recedere dal contratto, con rimborso delle somme già versate alla controparte. Inoltre, il prezzo non può mai essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza. Con riferimento al caso occorra apportare della modifiche alle condizioni contrattuali, il Codice prevede l’obbligo per l'organizzatore o il venditore di darne immediato avviso, in forma scritta, al consumatore, prima della partenza, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Il consumatore, nei casi previsti dagli artt. 90, 91, e 92 del codice del consumo, è libero di recedere senza pagamento di penali con diritto al rimborso, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione del servizio, della somma di danaro già corrisposta, oppure ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo. In ogni caso, sempre che non ne abbia colpa, ha diritto di essere risarcito dell’eventuale danno derivante dalla mancata esecuzione del contratto. Ai sensi dell’art. 91, IV comma del Codice del consumo “Il consumatore ha l’onere di comunicare la propria scelta entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso. Qualora, invece, avvenga che a seguito della partenza vengano annullati una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, l'organizzatore dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure dovrà rimborsare quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno. Se non e' possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l'accetta per un giustificato motivo, l'organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato”. Il consumatore non ha diritto al risarcimento derivante dalla mancata esecuzione del contratto quando la cancellazione del pacchetto turistico sia dipesa dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti richiesto ed il consumatore sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l'eccesso di prenotazioni. Infine, con riguardo ai profili di responsabilità per il caso in cui il viaggio non risponda alle caratteristiche pubblicizzate, qualora i servizi offerti siano carenti e in generale in presenza di un qualsiasi disservizio imputabile alla cattiva organizzazione del viaggio, il tour operator risponderà dei danni causati. In presenza invece di informazioni inesatte o mancanti circa il viaggio, di errata prenotazione, e di altri difetti del contratto, sarà responsabile l'agenzia di viaggi, l’intermediario. E' possibile chiedere il risarcimento sia dei danni patrimoniali, sia dei danni alla persona (malattia, infortunio e c.d. danni da vacanza rovinata).