Con sentenza n. 10651/2008, la Suprema Corte di Cassazione, sezione I, ha dettato degli importanti principi in tema di vendita di pacchetto di turistico, fornendo una definizione di uno dei tre elementi che li caratterizzano e dalla cui sussistenza dipende l’applicazione della disciplina di cui al Codice del Consumo.
La Cassazione ha chiarito, inanzitutto, che “è eccessivamente restrittiva una lettura dell'espressione servizi come prestazioni direttamente dipendenti dall'attività e dalla struttura imprenditoriale dell'organizzatore del viaggio”, tenuto conto della ratio ispiratrice dell’art. 91 del codice del consumo.
“Se, per esempio” spiega la Corte, “si considera l'ipotesi di un viaggio organizzato è evidente ritenere che il venir meno di una linea di trasporto pubblico che avrebbe dovuto consentire di raggiungere una certa località costituirà, oggettivamente, il venir meno di un servizio essenziale per il programmato svolgimento del viaggio cui l'organizzatore dovrà comunque supplire, ad esempio, con il ricorso a mezzi di trasporto propri o privati”.
Pertanto deve ritenersi quindi logica e coerente alla ratio della direttiva comunitaria una interpretazione che renda applicabile la norma anche quando a venir meno non sono i servizi riconducibili all'attività del tour operator ma piuttosto i presupposti estrinseci della vacanza che rendono rilevanti e utili i servizi offerti dal tour operator.
Il metro di giudizio per l’applicazione della norma, infatti, deve essere sempre il turista che ha diritto a fruire attraverso i servizi a quelle utilità tipiche del soggiorno, della vacanza o del viaggio che il tour operator ha posto sul mercato
Per servizio turistico, dunque, debbono intendersi tutte quelle utilità che consentono al turista di fruire del pacchetto turistico.
Vi rientra, quindi, “la fruizione del mare e della spiaggia” qualora si sia scelto un soggiorno in una località di mare o “le possibilità di accesso alle attrattive ambientali, artistiche o storiche che sono alla base della scelta da parte del turista di acquistare quello specifico pacchetto turistico”.
Ne consegue, pertanto, che l’impossibilità di accedere a dette utilità costituisce il venir meno di un presupposto essenziale di utilizzazione del servizio che l'organizzazione e la struttura ricettiva dell'organizzatore del viaggio mettono a disposizione del consumatore, tale da integrare una forma di inadempimento contrattuale.
Detta responsabilità non sussite qualora r la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore ovvero dipende da fatto imprevedibile o inevitabile del terzo o da forza maggiore o caso fortuito. 

Avv. Federica Malagesi