In questo periodo di viaggi e vacanze, numerose sono state le cancellazioni dei voli aerei da parte delle compagnie creando notevoli disagi ai passeggeri. Proprio in questa estate di ritrovato ottimismo nei viaggi verso mete più o meno lontane grazie alla caduta delle precedenti restrizioni da Covid-19, questi comportamenti delle compagnie aeree stanno creando sfiducia e danno economico ai viaggiatori.
Quali sono, dunque, le tutele offerte ai passeggeri titolari di un valido titolo di viaggio (biglietto aereo) dalle normative internazionali?
In primo luogo trova applicazione la normativa CE 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
Nel caso di cancellazione del volo aereo tale normativa prevede che, se il passeggero non era stato informato di suddetta circostanza lo stesso ha diritto ad una serie di tutele, di seguito indicate.
1)Assistenza prevista dall’articolo 8 della richiamata normativa comunitaria; tale disposizione prevede che al passeggero sia offerto:
-il rimborso del prezzo del biglietto o un volo verso il punto di partenza iniziale;
-un imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale appena possibile o ad una data successiva disponibile e di gradimento del passeggero.
2)Assistenza prevista dal successivo articolo 9 che prevede il diritto del passeggero a titolo gratuito a:
-pasti e bevande in relazione all’attesa;
-sistemazione in albergo se necessario e trasporto tra l’aeroporto ed il luogo di sistemazione.
3)Compensazione pecuniaria a norma dell’art. 7 nelle seguenti misure:
-€ 250,00 per le tratte pari o inferiori a 1500km, per un ritardo di almeno 2 ore;
-€ 400,00 per le tratte superiori a 1500km e sino ai 3500km, per un ritardo di almeno 3 ore;
-€ 600,00 per le tratte superiori a 3500km, per un ritardo di almeno 4 ore.
Inoltre la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 19 novembre 2009, ha stabilito che: “Gli artt. 5, 6 e 7 del regolamento 261/2004 devono essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri dei voli cancellati ai fini dell’applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria e che essi possono pertanto reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall’art. 7 di tale regolamento quando, a causa di un volo ritardato, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo”.
Di conseguenza, la Corte ha stabilito che, i passeggeri il cui volo è stato cancellato, e quelli vittima di un ritardo del volo, subiscono un danno analogo, consistente in una perdita di tempo, e si trovano pertanto in situazioni paragonabili ai fini dell’applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall’art. 7 del regolamento 261/2004.
In aggiunta a ciò, sostiene ancora la Corte, qualora ai passeggeri dei voli ritardati non fosse conferito il diritto alla compensazione pecuniaria, essi sarebbero trattati in modo meno favorevole sebbene abbiano subito un’analoga perdita di tempo: “Poiché i danni subiti dai passeggeri del traffico aereo in caso di cancellazione o di ritardo prolungato sono analoghi, non è ammissibile, a pena di violare il principio della parità di trattamento, trattarli in modo differente. Ciò è vero a maggior ragione quando si consideri la finalità perseguita dal regolamento 261/2004, ossia accrescere la tutela di tutti i passeggeri dei vettori aerei”.
Oltre a quanto sinora detto, la richiamata normativa comunitaria lascia impregiudicato il diritto dei passeggeri ad ottenere anche un risarcimento supplementare (ex art. 12), dal quale può però essere detratto l’indennizzo ricevuto (come indicato nell’art. 7 sopra esposto da € 250,00 ad € 600,00). In questo contesto, si fa richiamo alla Convenzione di Montreal che detta le condizioni per il risarcimento del danno (incluso il danno morale) ai sensi degli artt. 19 e 22; questi articoli dispongono la responsabilità del vettore aereo in caso di ritardo ed il limite massimo risarcibile. Chiaramente, ogni danno lamentato deve essere dimostrato ai fini del risarcimento dello stesso.
Riassumendo, a tutela dei diritti del passeggero in caso di ritardo del volo aereo o di cancellazione dello stesso, il regolamento CE 261/2004 prevede la possibilità di indennizzo nella misura variabile da € 250,00 ad € 600,00 con possibilità di ulteriore risarcimento del danno, la cui misura è stabilita nel suo massimo dalla Convenzione di Montreal.
 
A cura dell’Avv. Vanessa Bellucci
Studio Legale FBO
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