L’ordinamento italiano ed il proprio sistema giuridico tutelano e consentono il ristoro dei danni conseguenti il clima vessatorio perpetratosi per anni in danno di una mente eccelsa e vivace che aspira a fare lo scrittore di mestiere?

Prendiamo purtroppo atto di quanto le menti geniali spesso non vengano valorizzate, bensì, come ebbe ad affermare Baudelaire, derise ed emarginate come l’Albatros in preda agli scherni dei marinai.
La possibilità di ottenere il risarcimento del danno non-patrimoniale è fatto certo per l’ordinamento civile italiano, il quale prevede senz’altro, secondo il dettato dell’art. 2059 c.c., la risarcibilità dello stesso ma solo nei casi previsti dalla legge, cioè, secondo un’ interpretazione costituzionalmente orientata:

  • - quando il fatto illecito sia configurabile come reato;
  • - quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di un’ipotesi di reato;
  • - quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona e come tali oggetto di tutela costituzionale.

Il caso occorso in istudio rientrava proprio in questa categoria, in quanto il cliente lamentava la violazione del proprio diritto alla salute, al lavoro, all’affermazione sociale in un sistema che, mediante continue vessazioni perpetratesi ad opera di funzionari statali, insegnanti etc, rifiutava, per molti aspetti, le capacità, la sensibilità, la determinazione dello stesso nel voler esercitare la professione di scrittore.

La risarcibilità, tuttavia, è subordinata ad un’impostazione ed una conduzione della vertenza civile informata e consapevole, in modo tale da fornire al giudice tutti gli elementi necessari ad una pronuncia il più possibile favorevole.
Per una richiesta di risarcimento del danno non – patrimoniale è indispensabile:

  • - individuare con esattezza chi potrebbe essere il destinatario-convenuto dell’azione civile instauranda: un risarcimento per danno morale nei confronti dello Stato, ad esempio, richiede prove e presupposti ben precisi;
  • - provare le condotte che si ritengono lesive (a mezzo testimonianza o meglio ancora ottenendo una sentenza penale di condanna che affermi con certezza la responsabilità del convenuto);
  • - provare quanto patito dall’attore (certificati medici, perizie medico-legali etc…);
  • - provare il nesso di causalità che deve necessariamente intercorrere tra i comportamenti vessatori e l’insorgenza delle conseguenze psicologiche, fisiche, economiche sulla persona vessata;
  • verificare che non siano decorsi i termini prescrizionali (termine prescrizionale ordinario decennale, che decorre dal momento nel quale i diritti possono essere fatti valere).