Danno patrimoniale

Danno emergente
Il danno emergente o, per dirla come la definisce il Codice Civile all'art. 1223, la “perdita subita”, si identifica con il depauperamento del danneggiato avente ad oggetto beni, ma anche diritti, valutabili economicamente, di cui il danneggiato era già in possesso al momento della lesione.
Il danno emergente è, dunque, un danno presente, intendendo per danno presente il danno attuale, il pregiudizio che si è prodotto ed è accertato al momento della liquidazione, anche se esso finisce poi per ricomprendere perdite non già in essere e non accertabili al momento della lesione, come le spese mediche future che il soggetto leso potrà vedersi costretto a sostenere nell' ipotesi di invalidità permanente.
Tra le voci di spesa comunemente richieste a titolo di danno emergente, in conseguenza di un fatto illecito debbono essere essere ascritte le spese di cura, le spese funerarie, le spese per l'attivita' stragiudiziale e le spese per il vestiario.
Nella categoria delle spese di cura rientrano tutte quelle che il soggetto deve affrontare per l'acquisto di medicinali, per le terapie, per interventi chirurgici, ecc.. Data la natura prettamente documentale, la risarcibilità di tali voci di danno non desta particolari problemi sotto l'aspetto probatorio, in quanto è sufficiente che il danneggiato conservi le fatture relative alle visite mediche effettuate e gli scontrini fiscali relativi a medicinali e prodotti sanitari acquistati, in modo da poterli esibire alla compagnia assicuratrice in fase stragiudiziale ovvero allegarli nell'eventuale fase giudiziale.
Più complesso è invece il discorso relativo alle c.d. spese di cura future. Tale voce di danno ricorre nelle ipotesi in cui le lesioni personali abbiano comportato una invalidità permanente, determinando così la necessità per il soggetto leso di essere curato ed assistito per un periodo di tempo indeterminato.
Orbene, data l'evidente difficoltà se non la concreta impossibilità di fornire prova dell'entità delle spese di cura future, ed in generale del danno emergente futuro, la giurisprudenza ammette, in mancanza di parametri più certi, il ricorso al criterio dell'id quod plerumque accidit.
Dovendosi operare la liquidazione del danno al momento della pronuncia, occorrerà, quindi, determinare l'entita' delle spese future quali possono presumersi necessarie a quell'epoca e quindi procedere alla loro rivalutazione dal momento in cui sono state stimate, e, in particolare, dalla data della consulenza, alla pronuncia stessa. Sulla somma cosi' determinata andrà poi calcolata l'incidenza dell'anticipata corresponsione, rispetto all'epoca futura in cui si presume che le stesse debbano essere in concreto sborsate.
Qualora le lesioni riportate dalla vittima siano di tale entità da provocarne il decesso, nella categoria del danno patrimoniale, in tal caso da liquidare agli eredi, debbono essere ascriversi anche le spese funerarie.
Qualora il fatto illecito abbia determinato la morte della vittima, infatti, le spese funerarie costituiscono parte integrante dell'obbligazione risarcitoria gravante sull'autore del fatto, dando luogo anch'esse ad un debito di valore. Ne consegue che l’ attribuzione degli interessi decorrerà non già dalla data della sentenza, bensì da quella dell’ avvenuto esborso. Queste spese, così some le spese di cura, non richiedono un particolare sforzo sul piano probatorio, essendo sufficiente l’esibizione, da parte degli eredi, di un’ idonea documentazione giustificativa.

Lucro cessante

Il lucro cessante che si distingue dal danno emergente, che come detto consiste nella diminuzione (riscontrabile in re ipsa) del patrimonio del danneggiato, rappresenta senz'altro l'aspetto più problematico del danno patrimoniale alla persona.
Esso si identifica, infatti, con il mancato guadagno determinato dal fatto dannoso.
Ne consegue, pertanto, che il danno da lucro cessante potrà essere liquidato solo quando si accerti, anche a mezzo di presunzioni, che il danneggiato per effetto del fatto lesivo che ne ha colpito l’integrità psicofisica subirà una perdita parziale o totale e temporanea o permanente della sua specifica capacità futura di guadagno.
Data la sua natura indiretta e futura, la liquidazione di detto danno dovrà avvenire sulla base di un giudizio di tipo prognostico, finalizzato a valutare la concreta incidenza del danno sulla capacità reddituale di quel determinato soggetto, che tenga conto del reddito reale nel caso in cui il soggetto sia percettore di un reddito, o di un reddito virtuale o figurato in tutte le altre ipotesi (è il caso dello studente).
Sul punto occorre precisare che con riferimento ai percettori di reddito, ai sensi dell'art. 6, 2 comma, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le somme liquidate a titolo di risarcimento dei danni da perdita di reddito costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti; fanno eccezione a tale regola le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente o da morte. Ne consegue che in caso di inabilità permanente il danno andrà calcolato in ragione del reddito del danneggiato al netto dell'IRPEF, mentre nelle ipotesi di inabilità temporanea il reddito dovrà essere calcolato al lordo delle imposte.

Il danno patrimoniale dello studente
La giurisprudenza tende, in linea di massima, ad escludere il diritto del minore o nello specifico dello studente al risarcimento del danno da incapacità temporanea, in ragione del principio in forza del quale “non può esserci mancato guadagno se non c'è guadagno”.
Tuttavia vi sono delle eccezioni a detto principio. Secondo la Cassazione, infatti, se è vero che non può esserci danno da mancato guadagno se non c’è guadagno, è pur vero che nell’ipotesi di invalidità temporanea di un soggetto non occupato ma dedito agli studi per l’acquisizione di un titolo personale, la mancanza di redditi lavorativi non è di per sé sufficiente all'esclusione di un danno risarcibile, dovendosi considerare, quali effetti pregiudizievoli ricollegabili all'evento le perdite patrimoniali correlate al ritardato ingresso nel mondo del lavoro.
Nessun dubbio vi è mai stato, invece, con riferimento al diritto al risarcimento da lucro cessante in ipotesi di invalidità permanente. E’ consolidato, sia indottrina che in giurisprudenza, il principio per cui in forza del quale il danno patrimoniale da lucro cessante, per un soggetto privo di reddito e a cui siano residuati postumi permanenti in conseguenza di un fatto illecito altrui, configura un danno futuro, da valutare con criteri probabilistici, in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto.
In tale ipotesi,m in particolare, la liquidazione del danno la liquidazione del risarcimento del danno andrà svolta sulla previsione della sua futura attività lavorativa, in base agli studi compiuti o alle sue inclinazioni, rapportati alla posizione economico-sociale della famiglia, oppure (nel caso in cui quella previsione non possa essere formulata) adottando come parametro di riferimento quello di uno dei genitori, presumendo che il figlio eserciterà la medesima professione del genitore.