http://www.anplegal.eu/news/danno-animali-chi-paga-art-2052-2043/ a cura dell'Avv. Leonardo Andriulo
  La vita dell'uomo da sempre è stata allietata (alle volte turbata) dalla presenza di animali. Sin da bambino mi hanno raccontato di storie di animali formidabili.
Di strabilianti aneddoti ed avventure di questi compagni di allegre brigate. I disastri di Tom e Jerry. La storia di Cappuccetto Rosso "mangiata" dal Lupo.  Che dire delle pecore che ho contato prima di addormentarmi. Tutt'oggi la mia vita ne è influenzata.
Mai nessuno però mi ha mai raccontato di chi ha pagato i danni materiali che i simpatici animaletti hanno cagionato durante le loro scorribande. Di chi effettivamente ha messo mani al portafogli.

Non mi è difficile pensare che il proprietario di Lassiae (il cane che tornava sempre a casa), essendo di morso facile, avrà pagato più di qualche dollaro. 
E nel caso di Tom e Jerry? Sicuramente i vicini per gli schiamazzi avranno ottenuto un lauto risarcimento.

E di Peter il pastore (amico di Heidi), proprietario di tutte quelle pecore? Beh con tutte le aiuole che hanno rovinato e le migliaia di siepi distrutte, poveretto, quanti soldi persi. Per non parlare delle denunce per pascolo abusivo.
Mi domando tuttavia su che base giuridica scatta la responsabilità nel dover pagare i danni? Ci sono delle eccezioni?

Questo articolo lo dedico a tutti coloro che hanno un animale da compagnia (un cane o un gatto) o che per attività sono proprietari di animali (mucche, pecore, cavalli, bufali, tigri, serpenti, zebre, elefanti, puma, conigli, api, ) che si ritrovano a dover fare i conti con richieste di pagamento danni o che devono intentare una causa per vedere riconosciuti i propri diritti.

Cosa dice il codice civile (art. 2052) in materia di danni cagionati dagli animali?
Passando ad un tono più serioso, dobbiamo iniziare a dire che la fattispecie di responsabilità del danno cagionato da animali è disciplinata dall'art. 2052 c.c., secondo cui
"il proprietario di un animale o chi se ne serve è responsabile del danno cagionato a terzi dall’animale". La fattispecie rientra nel genus delle ipotesi specifiche di responsabilità extracontrattuale disciplinate nel titolo IX “Dei fatti illeciti” (art. 2043 c.c. e ss.). 
La norma all'inizio è chiarissima. Se vogliamo è anche logica. Il proprietario dell'animale paga! Infatti, qualora l'animale, morda, graffi, distrugga un giardino, invada una corsia di strada e distrugga una macchina, faccia a pezzi il divano del vicino, è tenuto (salvo prova contraria) al risarcimento dei danni cagionati a terzi. Ma l'articolo che stiamo esaminando, porta con se un ulteriore concetto. Si parla del "servirsi di un animale". Che significa? Chi quindi oltre al proprietario è anche responsabile dei danni cagionati?

Che sia chiaro il proprietario in una causa di richiesta danni, verrà sempre chiamato a rispondere dei danni cagionati dal proprio animale anche se ci sono altri responsabili. Per essere esente da responsabilità dovrà dimostrare l'altrui responsabilità. Ma chi sono gli altri soggetti che rispondono parimenti di questi danni.  Come detto prima, nel codice si parla di colui che se ne serve. 

Cosa bisogna quindi valutare perché venga dichiarata (o no) la responsabilità dei danni cagionati dall'animale da parte di chi se ne serve?
Stando alla lettera dell'articolo 2052 c.c. si sono sviluppate nel tempo diverse teorie su come individuare chi è tenuto a pagare.

Sicuramente il proprietario è responsabile dei danni provocati dal proprio animale che sia un cane, un gatto, una pecora, una mucca etc. etc.. Ma cosa succede se lascio il mio cane durante le vacanze presso una pensione? O se un cliente che prende a noleggio un cavallo per una passeggiata? Oppure se un mio amico mi chiede in prestito il cane per far da guardia al suo giardino?

Differenza tra custodia e uso.

Si inizia ad intuire chi sono gli altri soggetti che possono interagire con l'animale. Che possono essere quindi essere responsabili per i danni cagionati. Per terzo responsabile, si deve intendere chi è adibito alla sua custodia dell'animale ed ancora chi se ne serve.  Ancora una volta la faccenda si complica! Cercherò di spiegare brevemente il concetto di custodia e di uso in maniera semplice.

La teoria della custodia

Per custode, secondo un orientamento tradizionalistico,  si intende chiunque abbia il potere di controllo sull'animalecioè, chi ne esercita il potere effettivo. Da qui deriva la responsabilità del custode.
E' responsabile, dunque, la persona che custodisce l'animale, a qualunque titolo. A corroborare la tesi richiamata si vuole fare riferimento al dato testuale della norma (lì dove dice che chi si serve dell'animale è responsabile sia che l'animale fosse smarrito, sia "che fosse sotto la sua custodia"). Sotto tale profilo, pertanto, sarebbe passibile di responsabilità del danno cagionato da un cane, non il padrone, bensì il proprietario della pensione in cui il era ospitato. Oppure, il pastore (non proprietario) che porta al pascolo le greggi. Ed ancora il cliente che noleggia un cavallo per fare una passeggiata.

La tesi del rapporto d’uso

E' importante notare che non tutta la dottrina, però, condivide la precedente teoria. C'è chi la pensa diversamente. Ma cosa pensa? Abbiamo letto prima che è responsabile dei danni cagionati da un animale "...chi se ne serve". Che significa servirsi di un animale? 
Una parte della Dottrina è convinta che la responsabilità non è ricollegata al potere di custodia, ma all’uso dell’animale. C'è da evidenziare che questa "idea" fu coniata in un periodo in cui gli animali venivano utilizzati come forza lavoro; al contrario oggi, invece, tali ipotesi non sono tanto frequenti. Attualmente gli animali sono per lo più animali domestici come cani e gatti. La responsabilità quindi non ricadrebbe su chi custodisce l’animale. Bensì sul proprietario o chi ne fa uso, indipendentemente dalla custodia.
Ad es. da questo punto di vista, se l’animale viene lasciato presso una pensione per animali, ne risponderebbe sempre il proprietario, e non chi lo custodisce. A supporto di questa ulteriore tesi vi è anzitutto la lettera dell'articolo (che parla, appunto, del proprietario dell'animale o di chi lo ha in uso, e il custode, dal punto di vista tecnico, non fa uso alcuno dell’animale).
 
  Questa interpretazione, poi, è suffragata dal fondamento della norma; la legge vuole far rispondere dei danni solamente coloro che traggono una qualsiasi utilità dall'animale e non chi lo detenga occasionalmente.

Ad esempio per far piacere ad un amico, o perché gestisce una pensione per cani. Del resto, non ci sarebbe motivo di addossare la responsabilità al mero custode, quando c'è già un proprietario a rispondere dei danni (a meno che il custode non detenga l'animale per un determinato vantaggio proprio, come, per esempio, nell’ipotesi in cui una persona si faccia prestare un cane per fare la guardia al suo giardino; in questo caso, allora, la responsabilità ricadrà sul custode).
   In questo senso è orientata la giurisprudenza più recente (Cass. 10189/2010; 2414/2014). Così. Ad esempio, non è responsabile del danno provocato dal calcio di un cavallo colui che lo monta solo provvisoriamente, ma il gestore del maneggio, proprietario del cavallo stesso.

 Presupposti per l’applicazione della norma

La norma in esame, trova applicazione in tutte queste ipotesi:
a) vi sia un collegamento causale tra il fatto dell'animale e il danno
L'evento danno deve derivare da un "comportamento" dell'animaleQuesto significa che non risponde ex articolo 2052 chi aizza volontariamente l'animale stesso contro qualcuno o qualcosa; in tal caso, infatti, abbiamo un evento che deve considerasi umano a tutti gli effetti e si applicherà l'articolo 2043. E' esclusa la responsabilità nel caso di danno provocato da un animale morto o inerte. Ad esempio, è stata esclusa la responsabilità del padrone di un cane disteso sul pavimento, su cui una persona era inciampata.
 

b) Il rapporto di proprietà o di utenza dell'animale.
La responsabilità del proprietario e dell'utente, secondo la dottrina, sono da considerarsi alternative; se colui che usa l'animale non è il proprietario, del danno risponderà in primo luogo l'utente (o comunque il custode, a seconda della teoria che si voglia accogliere) e solo secondariamente il proprietario. Comunque la responsabilità è del proprietario anche se l'animale viene abbandonato.
Alcuni contestano questa affermazione perché in realtà, il padrone, abbandonando l’animale, dismette la proprietà dell'animale; secondo alcuni, però, la norma non si fonda sul rapporto di proprietà ma sull'uso che l'uomo fa dell'animale (o perlomeno sulla custodia). Il codice penale, che punisce l’abbandono e il maltrattamento di animali. Ciò rafforza sempre di più questo quadro normativo.

E' discusso se nella norma in questione rientrino solo gli animali mansuefatti e suscettibili di essere allevati, oppure qualunque tipo di animale. Anche cioè quelli feroci e selvaggi. Secondo una prima tesi, l'animale deve essere suscettibile di essere governato o custodito; fondamento della norma, infatti, è la violazione del potere-dovere di custodia e governo dell'animale e non può esserci governo di un animale selvaggio.
In senso contrario si è obiettato che la norma ha una portata tale da includervi qualsiasi tipo di animale. Del resto non ci sarebbe motivo di escludere la responsabilità di chi è proprietario di un leone (si pensi ad uno zoo). Oppure di chi nel suo giardino tenga animali selvaggi per diletto.

L'importante è individuare un utilizzatore, un custode o un proprietario.
Discorso diverso vale per quegli animali che circolino liberi nel territorio dello stato. Secondo Franzoni a seguito della L. 968/1977 gli animali selvaggi sono acquisiti al patrimonio indisponibile dello Stato e quindi non possono considerarsi res nullius; sarà quindi responsabile lo Stato per i danni da essi cagionati. In giurisprudenza, dopo un periodo in cui la responsabilità dello Stato era stata negata. Si sono orientate in questo senso alcune sentenze di merito; ad esempio, è stata affermata la responsabilità della Regione per i danni causati da un branco di lupi.

La prevalente dottrina contesta tale soluzione; partendo dal presupposto che la responsabilità di cui all'articolo 2052 si fonda sul potere continuativo esercitato sull'animale, non è corretto affermare che lo stato abbia un potere di controllo o di utilizzo sugli animali selvaggi; ne consegue che si applicherà l’articolo 2043 (Bigliazzi Geri-Busnelli-Breccia-Natoli; Scognamiglio; Corsaro, con ampia motivazione; in giurisprudenza, tra le altre, Cass. 1817/1982; 22673/2008; 4202/2011; 9276/2014).
Sperando di aver aiutato chi si ritrova a dover affrontare un problema legato a danni cagionati da un animale.
 
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fonti sito Altalex, Banche dati Giuffré