Con D.L.vo del 6 Settembre 2005, n° 206 è stato approvato il cd. Codice del consumo, attraverso il quale il nostro legislatore si è preoccupato di apprestare protezione e tutela a quella categoria di soggetti oggi definiti i “soggetti deboli” del rapporto contrattuale che si identificano nei consumatori. Con tale testo normativo, preceduto da altri interventi che si sono mossi nella stessa direzione, superando la tradizionale presunzione di uguaglianza delle parti contrattuali sono stati riconosciuti ai consumatori particolari diritti o prerogative. La ratio sottesa a tale mutamento è quella di “compensare” la situazione di squilibrio di potere negoziale che, di fatto, esiste tra le parti contrattuali di un rapporto di consumo. Ulteriore finalità perseguita attraverso l’approvazione di tale provvedimento è stata quella di adeguamento e di armonizzazione dell’ordinamento giuridico italiano a quei  principi riconosciuti in ambito comunitario e internazionale, volti alla tutela dell’acquisto e del consumo, che trovano espressione nei Trattati istitutivi delle Comunità Europee, nel Trattato dell’Unione Europea, nonché nei Trattati Internazionali, al fine di garantire un elevato livello di tutela che sia, altresì, effettiva ed accessibile. Il Codice del consumo si presenta articolato in cinque Parti, ripartite in titoli, capi e sezioni. La Prima Parte (artt. 1 – 3) comprende un solo Titolo nel quale trovano collocazione le Disposizioni generali e le finalità. La Parte Seconda (artt. 4- 32), sostituita dall’art. 1 del D.lgs 2 agosto 2007, n 146, disciplina l’educazione, l’informazione, le pratiche commerciali e la pubblicità. La Parte terza (artt. 33 – 101), si occupa del rapporto di consumo. È divisa in cinque Titoli: -         il Titolo I “ Dei contratti del consumatore in generale”; -         il Titolo II disciplina l’esercizio dell’attività commerciale. È distinto in due capi e una sezione, dedicati rispettivamente alle disposizioni generali, alla promozione delle vendite e al credito al consumo; -         il Titolo III disciplina le modalità contrattuali. In particolare, il Capo I concerne le modalità di conclusione del contratto, la sezione I contiene la disciplina dei contratti negoziati fuori dai locali commerciali, la sezione II è dedicata ai contratti a distanza, la  sezione III detta le disposizioni comuni, la sezione IV riguarda il diritto al recesso, la Sezione IVbis la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e, infine,  il Capo II si occupa del commercio elettronico. -         Il Titolo IV contiene disposizioni relative ai singoli contratti. Comprende il Capo I, che si riferisce ai contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili, e il Capo II, relativo ai servizi turistici. -         il titolo V riguarda l’erogazione di servizi pubblici. La Parte IV (artt.102 – 135) prevede le disposizioni in tema di sicurezza e qualità dei prodotti. È articolata in due titoli, concernenti, rispettivamente, “la responsabilità per danno da prodotti difettosi” e “la garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo”, e un Capo, in tema di vendita dei beni di consumo. La Parte V (artt. 136 – 141) si occupa de “le associazioni dei consumatori e accesso alla giustizia”. È distinta in due Titoli, “Le associazioni rappresentative a livello nazionale” e “Le azioni inibitorie e l’accesso alla giustizia”. Infine, la Parte VI ove si trovano le disposizioni finali. Alla luce dei suesposti principi, presupposto imprescindibile per beneficiare del “trattamento di favore” previsto dal codice di consumo e, dunque, per l’applicabilità della relativa disciplina è la sussistenza, in capo ai diversi soggetti di un rapporto contrattuale, della rispettive qualifiche di consumatore e professionista. Posto che la stessa non potrebbe trovare applicazione per la regolazione di rapporti contrattuali di consumatori o professionisti tra di loro. Ai sensi della vigente disciplina, art. 3 D.lgs 206/205, nonché, art. 1519 bis del codice civile, consumatore o utente è “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta”. Un esempio più chiarire meglio il concetto: Tizio, imprenditore edile, acquista dall’Agenzia di viaggi “Travel” un pacchetto viaggio. Il contratto di vendita deve ritenersi concluso tra consumatore e professionista anche se Tizio è un imprenditore, posto che, in tale sede contrattuale, egli ha concluso un contratto per la soddisfazione di esigenze della sua vita quotidiana estranee all’esercizio della sua attività d’impresa. Professionista è la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario. Ritornando all’esempio precedente l’agenzia “Travel” è un professionista, in quanto ha concluso un contratto che rientra nel quadro della sua attività imprenditoriale. Va, però, precisato che : è professionista non chi stipula un contratto nell’ambito dell’attività d’impresa ma chi lo stipula al fine di esercitare l’impresa. Così, se Tizio, imprenditore edile, acquista un autocarro, in quanto necessario lo spostamento degli strumenti o delle attrezzature connessi allo svolgimento della sua impresa, egli in forza del suesposto principio non potrà invocare la qualifica di consumatore. Va, infine, rilevato che professionista può essere anche una persona fisica o anche una persona giuridica pubblica, quando gestisce attività imprenditoriali. Al riguardo, la giurisprudenza ha precisato che la natura pubblica del soggetto che opera con strumenti privatistici nei confronti dei consumatori non osta alla sua qualifica in termini di “professionista” ed alla conseguente applicazione della disciplina dettata dal Codice del consumo. Produttore è il fabbricante del bene o il fornitore del servizio o un suo intermediario. In generale, deve identificarsi come tale qualsiasi persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo. A presidio del rispetto del presente testo legislativo sono state poste le associazioni dei consumatori o utenti, ossia quelle formazioni sociali che hanno come scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o utenti. Attraverso le stesse il consumatore può ricevere informazioni, assistenza e difesa dei suoi diritti. Esse hanno, infatti, il potere di rappresentare, innanzi alle preposte autorità giudiziarie, gli interessi di tutti i consumatori, utenti di servizi pubblici o privati, sia individualmente che collettivamente.