a) Le ss.uu. con la sentenza che si esamina hanno stabilito che il danno alla persona è bipolare, danno patrimoniale e danno non patrimoniale

b) il danno non patrimoniale per la corte è una figura unitaria che
ricomprende il danno biologico, il danno esistenziale, il danno alla vita di
relazione, il danno morale etc.
. Tale figure di danno, che prima venivano
variamente e separatamente risarcite quali forme autonome, per la corte
sono tutte “sfaccettature” della voce danno non patrimoniale, hanno quindi
funzione descrittiva.

c) Nonostante tale premessa tuttavia la corte non esclude affatto che
tali danni possano essere risarciti ma subordina la loro risarcibilità alla
ricorrenza dei seguenti presupposti: l’art. 2059 dice che il danno non
patrimoniale è risarcibile solo nei casi previsti dalla legge. Come noto
rientrano in questa previsione i danni non patrimoniali derivanti da reato
(ex art. 185 c.p.) i danni non patrimoniali che norme di legge riconoscono
come risarcibili (es. la legge Pinto) e i danni non patrimoniali che
derivano dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti ed
inviolabili (secondo la lettura costituzionalmente orientata del 2059 già
fatta propria dalla sentenza gemelle 8827 e 8828 del 2003 e secondo la
coscienza sociale).

d) Tra i danni non patrimoniali risarcibili rientra anche il danno
biologico . Rispetto a questo le ss.uu. affermano che il risarcimento del
danno biologico è omnicomprensivo, ciò però non significa affatto che il
danno morale e quello esistenziale non siano più risarcibili
.

e) Infatti a mio parere la definizione di danno biologico cui
la corte fa riferimento
non è la definizione di danno biologico che noi
siamo abituati ad utilizzare e che identifica la sola invalidità permanente
secondo le tabelle medico legali, ma è la definizione di cui all’art. 138
cod. ass. per la quale il danno biologico è costituito dalla lesione
dell’integrità psico fisica suscettibile di valutazione medico legale (prima
parte) che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli
aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato (seconda parte)
.

f) Le ss.uu a proposito di ciò affermano proprio che quando il giudice
utilizza per il risarcimento del danno biologico le tabelle
(e fa
riferimento allo stato o a quelle delle micro o a quelle dei Tribunali
perché quelle che dovevano essere emanate sempre secondo il disposto del 138
e che dovevano essere redatte tenendo conto dei diversi aspetti del danno
biologico secondo a definizione del 138 stesso non sono ancora state
emanate) poiché queste si riferiscono al solo danno derivante dalla lesione
dell’integrità psico fisica e non anche alle conseguenze morali e/o
esistenziali che tale lesione esplica sulla vita del danneggiato) egli non
potrà più utilizzare il criterio automatico (danno morale = una percentuale
del biologico) ma dovrà personalizzare il valore delle tabelle onde comunque
si giunga al ristoro del danno nella sua interezza (altro principio
affermato alle ss.uu). Questo non può che voler dire che egli dovrà adattare
le tabelle (mi riferisco ora alle lesioni supereroi al 10%) al caso
specifico e quindi in buona sostanza farci rientrare il danno morale e poi
sul valore omnicomprensivo del biologico così calcolato, potrà
ulteriormente operare un aumento del 30% (sempre ex art. 138 cod. ass.)
;

g) Quello che cambia, quindi, non è tanto l’ammontare dei
risarcimenti,  ma l’onere di allegazione e probatorio
. Infatti la
sentenza in altro punto, scardinando quanto stabilito molto tempo fa (1986) dalla
giurisprudenza ha cancellato la figura del c.d. danno evento (per cui la
lesione dei diritto provoca danno in re ipsa, cioè per il solo fatto che si
verifichi la lesione) ed ha affermato che qualsiasi danno (anche il nostro
vecchio pretium doloris) è danno conseguenza e va quindi allegato
(bisognerà quindi dire che il tizio ha sofferto molto, che quel tipo di
malattia influisce in certo modo sulla vita etc. etc.) e poi provato (anche
con presunzioni)
.