La materia della garanzia è regolata dal Codice del Consumo, che definisce come bene di consumo qualsiasi bene mobile, anche da assemblare (per esempio, il mobilio). Da tale definizione, la legge esclude però l’acqua e il gas (a meno che non siano venduti confezionati, quali le bombole di GPL e le bottiglie d’acqua minerale) e l’elettricità; a questi ultimi non sono applicabili le norme sulla garanzia previste per gli altri beni. Riferendosi, peraltro, la legge ai beni mobili, evidentemente sono esclusi gli immobili (terreni, fabbricati, ecc.).


La garanzia si riferisce al contratto di vendita, che, per i beni di consumo, è, nella maggior parte dei casi, verbale. Ai fini della garanzia, alla vendita sono equiparati altri istituti simili, quali la permuta, cioè lo scambio, totale o parziale, di un bene con un altro, diverso dal denaro (per esempio, l'acquisto di una auto nuova con contestuale ritiro dell’usato da parte del concessionario). Ricadono nella previsione della legge anche tutti quei contratti che prevedono una fornitura di beni di consumo insieme ad una prestazione di servizi (si pensi all’artigiano che, nell’esecuzione di un ordine, presta la sua opera e fornisce anche il materiale necessario).
 

La garanzia consiste nell'obbligo del venditore di consegnare al consumatore beni conformi a quanto previsto dal contratto di vendita (anche se verbale).

I beni di consumo sono considerati conformi al contratto se rispettano tutti i seguenti requisiti:

     - sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; in particolare, non presentano vizi o difetti di funzionamento;

     - sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e/o possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;

- presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, della pubblicità o dell'etichettatura;

-  sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore, a condizione che questo sia stato dall'acquirente portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato, consegnando di conseguenza un determinato bene al consumatore.
 

Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e, nel caso in cui sia verificato che il bene acquistato non corrisponde ai requisiti di conformità, di cui al capo precedente, il consumatore ha diritto

     - al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a scelta del consumatore;
 

oppure
 

     - ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto e all’integrale restituzione del prezzo pagato, se la riparazione o la sostituzione è impossibile, se il venditore non ha provveduto alla riparazione o sostituzione in un termine congruo, oppure se la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata non è stata efficace o ha arrecato ulteriori notevoli inconvenienti al consumatore.
 

Le spese di ripristino si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni; in particolare modo, il consumatore nulla deve pagare per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali, necessari alla riparazione o sostituzione.
 

Il venditore è responsabile, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Ciò vale anche per i beni usati, ma, in questo caso, può essere pattuita tra le parti la riduzione di tale termine fino ad un minimo di un anno.
 

Il consumatore decade dai diritti esposti sopra se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui lo ha scoperto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.
 

E’ importante rilevare che è il consumatore a dover fornire la prova che tra la consegna del bene acquistato e la denuncia dei vizi al venditore non siano trascorsi più dei due anni previsti dalla legge e che non siano trascorsi più di due mesi dalla scoperta di tali vizi. Pertanto,
 

- è indispensabile conservare accuratamente la documentazione di acquisto e, in particolare, lo scontrino fiscale o la fattura rilasciati dal venditore al momento della consegna;
 

- è opportuno, alla scoperta dei vizi, inviare al più presto al venditore una lettera raccomandata, descrivendo compiutamente il difetto del bene acquistato.
 

Il venditore è obbligato dalla legge a fornire al consumatore la garanzia di conformità. Ogni patto che escluda o limiti i diritti riconosciuti dalla legge al consumatore, è nullo.

La nullità può essere fatta valere dal consumatore in giudizio, nel cui ambito, peraltro, può essere rilevata e applicata dal giudice, anche se non è eccepita dal consumatore stesso.