Il diritto di recesso consiste nella possibilità, riconosciuta al consumatore, di sottrarsi, entro il termine stabilito dalla legge o concordato dalle parti attraverso un’apposita clausola contrattuale, dall’obbligo di adempimento delle obbligazioni derivanti da un contratto concluso con il professionista, determinando, così, lo scioglimento del rapporto giuridico contrattuale. Il diritto di recesso è riconosciuto al consumatore per tutti i contratti a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali senza alcuna penalità per lo stesso e senza l’obbligo di specificarne la ragione. Il termine previsto dalla legge per l’esercizio del diritto di recesso è di dieci giorni lavorativi, salvo un termine più lungo per i casi in cui il professionista si sia reso responsabile dell’inadempimento di taluni obblighi imposti dalla legge. Il diritto di recesso si esercita con l’invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. È possibile inviare la dichiarazione di recesso anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica a condizione che la stessa venga confermata, entro le quarantotto ore successive, dall’invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini della verifica dell’effettivo rispetto dei termini per l’esercizio del diritto di recesso fa fede il timbro postale, in altre parole la lettera raccomandata dovrà essere consegnata all’ufficio per essere spedita entro il termine utile. Qualora espressamente previsto nell’offerta o nell’informazione concernente il diritto di recesso, in luogo di una specifica comunicazione, il diritto di recesso può essere esercitato attraverso la restituzione del bene entro il termine di giorni dieci. Con riferimento alla decorrenza dei termini, per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il termine entro il quale il consumatore potrà legittimamente esercitare il suo diritto, decorre dalla data di sottoscrizione della nota d’ordine contenente le informazioni o dalla data di ricevimento delle informazioni stesse, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi o la fornitura di beni. Per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora l’acquisto sia stato effettuato senza la presenza del professionista o sia stato presentato un prodotto diverso da quello oggetto del contratto, l’esercizio del diritto di recesso decorre dalla data di ricevimento della merce. Con riferimento ai contratti a distanza aventi ad oggetto l’acquisto di beni, il termine decorre dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore. Ove, però, il professionista non abbia soddisfatto gli obblighi di informazione previsti dalla legge, i termini decorrono dal giorno in cui gli stessi sono stati soddisfatti, purchè non oltre tre mesi dalla conclusione del contratto. Per i servizi, i termini decorrono dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione o dal giorno in cui gli stessi sono stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto, purchè non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione dello stesso. Qualora il professionista non abbia soddisfatto gli obblighi di informazione il termine per l’esercizio del diritto di recesso è di sessanta giorni per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali e novanta giorni per i contratti a distanza, e decorre per i beni dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore e per i servizi dal giorno della conclusione del contratto. La giurisprudenza ha chiarito che anche la insufficiente chiarezza informativa circa le modalità e i termini per l’esercizio del diritto di recesso da un contratto stipulato fuori dai locali commerciali o a distanza comporta che il consumatore può legittimamente recedere dallo stesso entro i termini di legge. Le parti posso anche convenire garanzie più ampie. Il diritto di recesso per le compravendite concluse a distanza non può essere applicato in questi casi:
 a) per la fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l’accordo del consumatore, prima della scadenza del termine di 10 giorni.
 b) per la fornitura di beni o servizi, il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare.
 c) per la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente.
 d) per la fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore.
 e) per la fornitura di giornali, periodici e riviste.
 f) per i servizi di scommesse e lotterie.
Appare opportuno precisare che con l’espressione “beni confezionati su misura” devono intendersi soltanto quelli effettivamente realizzati ad personam, ossia con caratteristiche tali da risultare rispondenti ad esigenze o gusti strettamente soggettivi o personali. Pertanto, ad esempio, non può astrattamente considerarsi tale la scelta del colore del bene. I beni personalizzati sono per esempio medaglie, bracciali, anelli con incisi i nomi o le date di nascita, ma non quelli con prestampato un nome di persona. Infine, i beni che non possono essere rispediti o che rischiano di deteriorarsi potrebbero essere i generi alimentari. Con la ricezione della dichiarazione di recesso le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti dal contratto. Nel caso in cui le obbligazioni siano stata eseguite in tutto o in parte prima del recesso si applicano le seguenti disposizioni. Qualora il bene acquistato sia già stato consegnato al consumatore, quest’ultimo deve restituirlo secondo le modalità e termini previsti nel contratto e, comunque, entro i dieci giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento del bene stesso. Il bene da restituire deve essere integro. Le sole spese dovute dal consumatore sono legate alla restituzione del bene, dunque, le spese di spedizione. D’altro canto, il professionista, in caso di legittimo esercizio del recesso, è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore entro il termine di giorni trenta dalla data in cui è venuto a conoscenza del recesso. Il professionista non può onerare il consumatore di spese diverse per il conseguimento del rimborso. Nel caso in cui il pagamento del bene sia avvenuto tramite assegno e lo stesso non sia stato ancora incassato il professionista dovrà provvedere alla sua restituzione. Infine, il legislatore al fine di assicurare l’effettivo recupero della somma pagata ha, con ampia formula, previsto che qualsiasi clausola contrattuale contenente limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore per le somme versate è nulla.