Con la sentenza n. 313 del 19/01/2022, il Tribunale Civile di Milano, Sez. Settima, ha ricordato come, nel caso di appalto di lavori in un condominio in cui, per vari motivi, i costi lievitino rispetto ai contratti firmati e all’autorizzazione dell’assemblea condominiale, nessun compenso per opere extra sia dovuto alla impresa appaltatrice, se e nella misura in cui l’assemblea non le abbia autorizzate, e questo prescindendo dal fatto che invece l’amministratore del condominio lo abbia fatto (evidentemente senza averne i poteri).                                            

Il Tribunale riporta fedelmente un chiaro arresto giurisprudenziale della Suprema Corte (Ord. n. 20136/2017), che così recita: “L’iniziativa contrattuale dell’amministratore che, senza previa approvazione o successiva ratifica dell’assemblea, disponga l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio condominiale e conferisca altresì ad un professionista legale l’incarico di assistenza per la redazione del relativo contratto di appalto, non determina l’insorgenza di alcun obbligo di contribuzione dei condomini al riguardo, non trovando applicazione il principio secondo cui l’atto compiuto, benché irregolarmente, dall’organo di una società resta valido nei confronti dei terzi che abbiano ragionevolmente fatto affidamento sull’operato e sui poteri dello stesso, giacché i poteri dell’amministratore del condominio e dell’assemblea sono delineati con precisione dagli artt. 1130 e 1335 c.c., che limitano le attribuzioni del primo all’ordinaria amministrazione, mentre riservano alla seconda le decisioni in materia di amministrazione straordinaria; né il terzo può invocare l’eventuale carattere urgente della prestazione commissionatagli dall’amministratore, valendo tale presupposto a fondare, ex art. 1135, ultimo comma, c.c., il diritto dell ‘amministratore al rimborso selle spese nell’ambito interno al rapporto di mandato.“