Con la legge in commento, il legislatore è intervenuto profondamente nel riformare un istituto, quello del condominio, che attendeva da anni di essere adeguato alla realtà dei tempi.

Difatti, con la presente legge si è inteso prendere atto di quella che è stata l'elaborazione giurisprudenziale maggioritaria di questi anni, e che ha appunto supplito, attraverso la costante interpretazione, a quelle mancanze di precise indicazioni del legislatore.

Al momento, vi sono ancora alcuni mesi per prepararsi alle novità introdotte dalla riforma: infatti, le nuove norme entreranno in vigore a far data dal 17 giugno 2013.

 

Nell'approfondimento di oggi, ci occupiamo della maggioranza richiesta per approvare determinate innovazioni e del divieto di compiere opere su parti che pure siano di proprietà esclusiva del condomino.

 

È noto che il primo comma dell'art. 1120 preveda una maggioranza abbastanza ampia per approvare quelle opere innovative che abbiano l'obiettivo di migliorare, rendere più comodo o più redditizio una parte comune.

È altresì noto che alcune leggi speciali prevedano delle maggioranze diverse per realizzare talune innovazioni aventi particolari scopi. Il legislatore, al riguardo, ha voluto portare “dentro” il Codice Civile, tali maggioranze.

Si tratta della doppia maggioranza del 50%+1 degli intervenuti all'assemblea e 50% millesimi, ed è richiesta per approvare quelle innovazioni che riguardino:

* opere ed interventi aventi lo scopo di la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;

* opere ed interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche, a ridurre il consumo energetico degli edifici, a realizzare parcheggi riservati ai condomini, a produrre energia tramite impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili, direttamente da parte del condominio o con l'ausilio di terzi che conseguano, a pagamento, un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di una altra superficie comune idonea all'installazione dell'impianto di cogenerazione;

* l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva o per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, nonché i relativi allacci fino alla diramazione delle singole utenze.

Trattandosi di una di tali innovazioni, l'amministratore ha l'obbligo di convocare l'assemblea entro trenta giorni da quando gli viene richiesto anche da un singolo condomino (che deve però avere un concreto interesse a vedere approvata la relative delibera autorizzatoria).

Nella richiesta rivolta all'amministratore, l'interessato dovrà indicare:

- contenuto della delibera

- modalità di esecuzione dell'intervento da approvare.

Se la richiesta non ha entrambi tali elementi, l'amministratore deve comunque invitare il proponente ad integrarla.

 

Con riferimento alla possibilità per il singolo condomino di effettuare opere sulla parte di proprietà esclusiva, ciò è consentito ora anche riguardo alle parti che normalmente sarebbero destinate al'uso comune ma che appunto siano andate in proprietà esclusiva o che, pur essendo ancora comuni, siano state destinate all'uso esclusivo del condomino.

Rispetto al passato, non sarà più sufficiente che dette opere rechino danno alle parti comuni, affinchè al singolo condomino sia vietato effettuarle, ma si richiederà anche che esse non siano pregiudievoli:

- per la stabilità

- la sicurezza

- o il decoro architettonico dell'edificio.

A prescindere peraltro che sussista tale pericolo di pregiudizio o meno, il condomino ha l'obbligo di preavvisare l'amministratore; quest'ultimo a sua volta è tenuto ad informare l'assemblea.