L’obbligo da parte dell’amministratore di far transitare tutte le somme riguardanti la gestione del condominio sul conto corrente, è stato introdotto con la L. 220/2012 del 18 giugno 2013, che ha riformato la normativa sul condominio ed in particolare l’art 1129 comma 7 Codice Civile.

Questa rappresenta una necessità di correttezza gestionale e che recepisce una realtà giurisprudenziale ormai duratura ( vedi ad es. la Sent. Cass. 7162/2012) che stabiliva l’obbligo dell’amministratore a far affluire i versamenti delle quote condominiali su un apposito e separato conto corrente onde evitare commistioni tra il patrimonio condominiale e quello dell’amministratore.

Addirittura la normativa prevede che, il singolo condomino, possa prendere visione ed estrarre copia della rendicontazione del conto corrente intestato al condominio.
Poiché tale adempimento è di responsabilità esclusiva dell’amministratore, se quest’ultimo non utilizza correttamente oppure omette di utilizzare il conto corrente condominiale, anche un singolo condomino può chiedere la convocazione dell’assemblea d’urgenza per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore in quanto ciò costituirebbe “grave irregolarità” ( si cfr. la nuova ipotesi di revoca introdotta dall’art. 9 della l. 220/2012 che ha modificato l’art. 1129 c.c.) nonché può rivolgersi al Tribunale per far condannare l’amministratore ad adempiere, oltre al risarcimento dei danni.

Secondo una interpretazione della legge si può affermare che, in presenza dell’amministratore corre  l’obbligo di aprire il conto corrente e nemmeno una delibera unanime dell’assemblea può dispensare l’amministratore dall’apertura, poichè l’art. 1129 c.c. è norma inderogabile anche se vi fosse , per ipotesi, di una diversa regolamentazione da parte del regolamento condominiale (si cfr. Cass. civ. n. 10199/2012).

Si evidenzia, infine, che  l’amministratore è tenuto, nella gestione contabile interna, ad indicare cosa e chi è stato pagato con il denaro versato così come previsto dal novellato art. 1130 c. 7 cod. civ.
Sul piano operativo, il pagamento delle rate condominiali , effettuato tramite bonifico bancario, si perfeziona solo alla data in cui la somma viene accreditata sul conto corrente condominiale.

Tale obbligo del conto corrente condominiale è valido sempre  tranne nel caso in cui i condomini siano pari o meno di 8: in tal caso la nomina dell’amministratore è solo facoltativa e, quindi, se nessun condomino lo richiede, si può restare senza amministratore e, di conseguenza, anche senza conto corrente.
In tal caso ogni responsabilità civile e penale ricadrà direttamente in capo ai singoli condomini.