L’art. 1117 n. 3) c.c. elenca espressamente tra le proprietà comuni il sistema centralizzato di condizionamento dell’aria, con onere in capo a tutti i condomini della contribuzione alle relative spese. L’art. 1118 c.c. comma 4)  stabilisce che il rinunciante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma. Tale pagamento non è dovuto nei casi in cui sia fatta la rinuncia all’utilizzo dell’impianto mediante distacco purché non derivino aggravi di spesa per gli altri condomini o problemi al funzionamento dell’impianto stesso.
 
Diverso è il caso in cui un singolo condomino decida di installare un condizionatore sul muro perimetrale del condominio che serva esclusivamente la propria unità immobiliare.
 
In tal caso, la collocazione sulla facciata condominiale di un corpo sporgente può alterare la destinazione della facciata stessa che, ricordiamo,  è quella di fornire un aspetto architettonico regolare e gradevole dell’edificio e non quello di contenere corpi estranei che turbano l’equilibrio estetico dell’edificio.
 
Infatti, la legge tutela il diritto stesso degli altri condomini a non dover subire alterazioni antiestetiche del proprio bene comune, a nulla rilevando che la facciata in questione non sia esposta al pubblico.
 
Conseguenza di ciò è che il decoro architettonico è un bene suscettibile di valutazione economica, poiché un alterazione dello stesso può determinare un deprezzamento dell’intero fabbricato, a patto che la modifica al decoro sia obiettivamente rilevante (si veda ad es. sent. Cass. n.9717 /97).
 
Recentemente, la giurisprudenza ha adottato un orientamento più tenue, precisando  che la lesività estetica di un’opera abusivamente compiuta da uno dei condomini non può assumere rilievo in presenza di una già grave ed evidente compromissione del decoro architettonico dovuto a precedenti interventi sull’immobile (si veda Cass. n.21835/07 e Trib. Roma n.8564/12).
 
E’ quindi possibile installare un condizionatore nel proprio appartamento senza chiedere autorizzazione all’assemblea?
 
Ai sensi dell’art. 1102 c.c. si può liberamente collocare un impianto di condizionamento senza autorizzazione dell’assemblea a patto che:
1) non vi sia alterazione del decoro architettonico prediligendo l’installazione in un cavedio, all’interno del balcone, occultato alla vista, non ingombri o occupi parti comuni.
 
2) non vi sia l’impossibilità di fruire dello spazio comune da parte degli altri condomini
 
3) non vi sia trasformazione della destinazione del bene comune mediante trasformazione del fabbricato
 
Quindi non è necessaria l’ autorizzazione dell’assemblea condominiale e, ove intervenisse  potrà essere considerata come apprezzamento in concerto del fatto che l’uso più intenso non impedisce il pari uso della cosa comune agli altri condomini.
 
Tuttavia ai sensi dell’art. 1122 c.c. è necessario effettuare preventivamente comunicazione di inizio del lavori all'amministratore che ne riferisce all'assemblea.
 
Se un impianto di condizionamento di un vicino è rumoroso posso farlo togliere o spostare?
 
L’art. 844 c.c. legittima lo strumento giuridico utilizzabile per risolvere i conflitti tra le proprietà ivi incluso anche la salute dell’individuo.
 
Infatti, l’immissione di un rumore in una abitazione, priva il proprietario della possibilità di godere nel modo più pieno e pacifico della propria casa.
 
Pertanto il proprietario del fondo danneggiato può far chiedere al giudice l’eliminazione delle immissioni rumorose a tutela della proprietà.
 
In un recente caso che il nostro studio ha patrocinato, un condizionatore installato sulla parete condominiale cagionava fastidiosi rumori provocati dall’utilizzo che eccedevano la normale tollerabilità .
 
Il vicino portava la questione in assemblea chiedendo venisse votata la cessazione delle immissioni e turbative denunciate cosicché l’assemblea a maggioranza deliberava  una diversa allocazione del condizionatore in questione.
 
Impugnata la delibera da parte del proprietario dell’impianto di condizionamento, per nullità in seguito a violazione e contrarietà a legge, il Giudice ha stabilito che la pretesa di cessazione delle immissioni rumorose doveva essere azionata personalmente dai condomini che lamentavano la predetta lesione del loro diritto alla salute, in quanto diritto di natura personale, non potendo ciò costituire oggetto della decisione assembleare la quale, in materia, non ha alcun potere decisionale.