Con la sentenza n. 297/22 del 12/01/2022 il Tribunale di Napoli, in materia di pagamento degli importi di appalto per ristrutturazione di un Condominio, interviene sul tema della esatta estensione degli effetti di cui all'art. 63 comma 2, disposizioni attuazione del Codice Civile, che inerisce la ripartizione dei debiti condominiale fra i singoli condomini morosi.


La vicenda vedeva una impresa edile svolgere alcuni lavori di ristrutturazione per un Condominio in Napoli. I lavori venivano portati regolamente a compimento, a regola d'arte, il Condominio neppure mai contestava alcunchè al riguardo.
Ciononostante, l'impresa emetteva fatture, invitava alla negoziazione assistita, diffidava il pagamento: il tutto senza esito.

                                                                                                                                                 
Il Condominio, da par suo, contestava di non poter essere il destinatario della rivendicazione delle somme da parte dell'impresa edile, che invece avrebbe dovuto richiederle direttamente ai condomini morosi; ne conseguiva la propria domanda di estromissione dal giudizio, con contestuale condanna diretta e pro quota ai singoli condomini morosi.

Il Tribunale, ricordando che l'attrice aveva esercitato un’azione di adempimento contrattuale, reclamando il pagamento del saldo di corrispettivi per opere prestate e mai contestate, pur non dubitando che in materia di obbligazioni condominiali vada affermata la natura parziaria delle stesse, con conseguente ripartizione del dovuto fra i condomini in mora, qualificava l'azione dell'impresa edile come una azione di cognizione - e non già esecutiva -, volta alla formazione di un titolo esecutivo in favore del creditore, da azionare, poi, nei confronti dei singoli condomini in proporzione delle rispettive quote.

In sostanza, la questione della previa escussione dei condomini morosi (ex art.63 comma 2 disp.att.cc) e della escussione degli stessi, in proporzione delle rispettive quote (secondo il criterio della parziarietà delle obbligazioni condominiali) si pone nella fase dell’esecuzione e non già nella precedente fase cognitiva.