La predetta riforma, oltre ad introdurre il conto corrente dedicato, a prevedere il distacco dal riscaldamento centralizzato e ad abolire il divieto di tenere animali domestici, ha riformato le norme civilistiche – introducendo diverse modifiche - riguardanti il mancato pagamento delle quote condominiali al fine di agevolare il relativo recupero dei crediti. Infatti, non sono stati posti in essere nuovi strumenti di “attacco” nei confronti dei condomini morosi, ma è stata offerta una migliore definizione di quelli già esistenti, da utilizzare con maggior forza e celerità.
Con la riforma del condominio si è ridisciplinato l’art. 1129 cod.civ., stabilendo, tra le altre novità, che in caso di condomini morosi, l’amministratore deve attivarsi per il recupero delle quote condominiali entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito è divenuto esigibile, salva diversa dispensa dell’assemblea.

I COMPITI DELL’AMMINISTRATORE
Lo strumento tipico utilizzato per il recupero dei crediti di natura condominiale è rappresentato dal decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo.
In primo luogo, quindi, l’amministratore sarà obbligato  ad agire contro i ritardatari entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. In sostanza dovrà richiedere al giudice un decreto ingiuntivo con cui poter aggredire immediatamente il debitore. Non rispettare la previsione codicistica comporterà grave irregolarità, e quindi potrà essere causa di revoca del mandato dell’amministratore. Il passaggio in assemblea non è più previsto, così come anche per la sospensione del condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni.
Si tratta di strumenti che potranno essere utili a contrastare un fenomeno ormai in continua crescita.
L’assemblea, comunque, conserva la possibilità di dispensare l’amministratore dall’azione legale.
Qualora, pertanto, sia stata promossa azione giudiziaria per il recupero dei contributi condominiali, l’amministratore può incorre in “gravi irregolarità” ed è passibile di revoca - se da ciò deriva danno per il condominio - se ha omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva.
 
LA POSIZIONE DEBITORIA DEL CONDOMINO MOROSO
Con la riforma del condominio e' altresi confermata la responsabilità solidale dell’acquirente con il venditore per il pagamento dei contributi condominiali relativi all’anno in corso e a quello precedente l’acquisto.
Inoltre, è stata introdotta la responsabilità solidale di chi cede l’immobile con l’acquirente, anche per contributi maturati successivamente al trasferimento, fino a quando all’amministratore non sia trasmessa copia autentica dell’atto di trasferimento.
L’amministratore, in caso di mora nel pagamento dei contributi protratta per un semestre, può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato. Ciò anche se tale facoltà non sia prevista dal regolamento di condominio, difformemente dal previgente regime.
Inoltre, il condomino moroso è penalizzato in sede di esecuzione forzata promossa dai terzi per crediti verso il condominio in quanto, i creditori del condominio sono tenuti ad escutere preventivamente i morosi e, solo in caso di esito infruttuoso dell’azione esecutiva,  a soddisfarsi sul patrimonio dei condomini in regola con i pagamenti.
Tra le altre novità introdotte dalla riforma condominiale del 2012, si segnala anche la possibilità per il creditore del condominio di accedere ai dati di gestione per individuare il condomino moroso e agire direttamente verso di loro con ciò evitando che il condominio, quale soggetto giuridico, venga aggredito per ragioni legate principalmente alla mancanza di fondi causata dalla morosità di alcuni condomini. Appena è a conoscenza dei nomi del condomino moroso o dei condomini morosi, visto che possono essere tanti, il creditore deve agire preventivamente contro i comproprietari morosi e, soltanto ove non riuscisse a soddisfarsi su di loro, potrà agire nei confronti dei condomini in regola.
La riforma del condominio ha reso più efficaci de rimedi che potranno essere utili a contrastare un fenomeno in continua crescita, soprattutto nei casi di proprietari che hanno la possibilità di pagare ma che approfittano delle mancate azioni giudiziarie per continuare a vivere sulle spalle degli altri.