Assicurazione dell’edificio in condominio: stipula e prescrizione. Scheda informativa per amministratore e condomini sulle polizze assicurative

La polizza assicurativa stipulata per coprire da eventuali danni agli abitanti del condominio ed ai terzi che dovessero subirli non è che un normale contratto di assicurazione che la legge disciplina puntualmente [1].Esso è il contratto con cui l’assicuratore (di solito una compagnia assicuratrice) si obbliga a coprire i danni che l’assicurato avrà subìto a seguito di un evento (definito “sinistro”). Dal canto suo, l’assicurato, per essere coperto dai danni derivanti da un eventuale sinistro, è tenuto a pagare all’assicuratore, alle scadenze convenute, un importo che viene definito “premio assicurativo”.
 
La stipula di una polizza assicurativa va autorizzata dall’assemblea condominiale [2] e, successivamente, sulla base di tale autorizzazione, sarà l’amministratore a sottoscrivere la polizza e a raccogliere tra i condomini, alle scadenze pattuite, l’importo corrispondente al premio che sarà suddiviso tra i condomini sulla base della tabella generale millesimale.
 
Nell’ambito delle vicende condominiali si va diffondendo la cosiddetta polizza “globale fabbricati” che copre i condomini dai rischi quali l’incendio, la rottura di vetri, le infiltrazioni di acqua, i danni derivanti da rapporti con vicini estranei al condominio e, comunque, da tutti i danni descritti nelle clausole contrattuali.
 
Nella polizza “globale fabbricati” ad essere assicurato è il condominio e non il singolo proprietario condomino: perciò, in un eventuale contenzioso con la Compagnia assicuratrice, ad agire in giudizio potrà essere solo e soltanto il condominio attraverso il suo amministratore autorizzato dall’assemblea a stare in giudizio.
 
Un’ultima importante annotazione: l’assicurato ha tempo due anni dal giorno in cui si è verificato l’evento che ha prodotto il danno per richiedere l’intervento della Compagnia assicuratrice e pretendere il risarcimento dei danni
Decorso questo termine senza che l’assicurato (cioè l’amministratore nel caso di una polizza globale fabbricati) abbia richiesto, con raccomandata con ricevuta di ritorno,l’indennizzo, il diritto di ottenere da questa il risarcimento si intenderà prescritto e nulla più potrà essere preteso.
   
[1] Art. 1882 ss. cod. civ.
[2] Cass. sent. n. 8233/2007.