Una delle peculiarità del condominio degli edifici è che il singolo condomino è al contempo: -       proprietario esclusivo del suo appartamento; -       comproprietario in virtù di comunione forzosa di alcune parti dell’edificio (il suolo su cui poggia l’edificio, le fondamenta, le scale, i muri perimetrali, i tetti, etc.). In forza di tale comunione forzosa, ciascun partecipante può fare uso della cosa comune ed apportare alla stessa, a proprie spese, le modificazioni necessarie per il miglior godimento, senza bisogno del consenso della maggioranza dei condomini (Cassazione 4 febbraio 1964, n. 391; Tribunale Milano Civile, sentenza del 28 febbraio 1991),  a condizione che: a)     non ne alteri la destinazione (art. 1102 c.c.); b)    non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (art. 1102 c.c.). c)     non pregiudichi la sicurezza, la stabilità e/o il decoro architettonico del fabbricato. Alterazione della destinazione A norma dell’art. 1102 c.c. ciascun partecipante alla comunione ha diritto di servirsi della cosa comune e modificarla al fine di trarne maggiore godimento purché non ne alteri la destinazione. All’uopo, secondo la giurisprudenza, la destinazione della cosa comune deve essere determinata attraverso elementi economici, quali gli interessi collettivi appagabili con l’uso della cosa (Cass. 22-11-76, n. 4397). Nello specifico essa va considerata non in astratto con esclusivo riguardo alla sua consistenza, bensì con riguardo alla complessiva entità delle singole proprietà individuali cui la cosa comune è funzionalizzata (Cass., 06-06-88, n. 3919).   Pari uso Altro limite all’uso individuale della cosa comune è quello del c.d. “pari uso”, da cui non possono essere esclusi gli altri compartecipi alla comunione. La nozione di pari uso, in ogni caso, non è da intendersi nel senso di uso identico, giacché l’identità nello spazio o addirittura nel tempo, potrebbe importare il divieto per ogni condomino di fare della cosa comune un uso particolare o addirittura un a proprio esclusivo vantaggio (Cass. 14-7-81, n. 4601). Per tale ragione la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto legittimo l’appoggio da parte di un condomino, di una trave del solaio di separazione tra due piani alla “cassa” delle scale comuni.   L’apertura di un varco nel muro comune L’utilizzo dei muri perimetrali, e nello specifico l’apertura negli stessi di varchi da parte del singolo condomino, deve ritenersi per costante giurisprudenza una forma di uso illegittimo della cosa comune se praticata per mettere in comunicazione un locale di proprietà esclusiva ubicato nel medesimo fabbricato con altro immobile pure di sua proprietà estraneo al condominio (Corte di Cass, 19-04-2006, n. 9036; Cass. 21-04-2008, n. 10234) Tale utilizzazione, infatti, comportando la cessione a favore di soggetti estranei al condominio del godimento di un bene comune, ne altera la destinazione, giacchè in tal modo viene imposto un peso sul muro perimetrale che dà luogo a una servitù, per la cui costituzione è necessario il consenso scritto di tutti i partecipanti al condominio. Al contrario, invece, è legittima l’apertura di un varco nel muro comune da parte di un singolo condomino per consentire l'accesso a una sua proprietà esclusiva interna all'edificio condominiale (per esempio, una nuova porta di accesso all'unità immobiliare dalle scale condominiali). Ciò ovviamente, sempre a condizione che: - non pregiudichi la sicurezza, la stabilità e/o il decoro architettonico del fabbricato ( cfr . Cass. 27 ottobre 2003, n. 16097; Cass. 26 marzo 2002, n. 4314); - non alteri la destinazione del muro; - non comporti per gli altri condomini una qualche impossibilità di farne parimenti uso.   Installazione di una canna fumaria   L’appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale, di una canna fumaria - a condizione che non derivi pregiudizio al diritto degli altri condomini di servirsi ugualmente della cosa comune o danno alla stabilità o sicurezza del muro o all'estetica dell'edificio, e che rispetti le norme tecniche in materia – individua una modifica della cosa comune conforme alla destinazione della stessa, che ciascun condomino può apportare. Al contrario, è vietato l'inserimento della canna fumaria  all'interno del muro comune, stante il carattere di invasività della proprietà altrui (Cass. 10-04-2004, n. 8852)   Installazione di un cancello     Costituisce uso illegittimo della cosa comune (perché ne altera la destinazione e impedisce agli altri di farne parimenti uso secondo il proprio diritto) l’installazione, effettuata da un condomino in corrispondenza di un'intercapedine di proprietà comune di un cancello per l'accesso a vani di proprietà individuale esclusiva dei condomini ove sono sistemate e custodite le utenze domestiche di ciascuno di essi, nonostante che sia stata messa a disposizione degli altri la chiave del cancello. (Trib. Roma, 24-07-2000, Cass. 25-11-95, n. 12227). Tutela Qualora un condomino, con l’esecuzione di nuove opere, abbia reso impossibile o menomato l’esercizio del diritto degli altri partecipanti, ciascuno di questi ultimi è legittimato all’esperimento dell’azione di reintegrazione con riduzione in pristino della cosa, affinché essa possa tornare a fornire quella utilitas alla quale era asservita prima della contestata modificazione (Cass. 13-07-93, n. 7691).