Consiglio di Stato , sez. IV, sentenza 24.07.2012 n° 4214
 Con la sentenza in esame, il Consiglio di Stato interviene in materia edilizia offrendo chiarimenti in tema di “nuova costruzione”.   In base a tale sentenza è possibile affermare che anche per i manufatti leggeri è richiesto il rilascio del permesso di costruire ove siano posti a servizio permanente di un’attività. All’interno di tale nozione, devono essere comprese quelle opere che comunque implichino una stabile - anche se reversibile - trasformazione urbanistico - edilizia del territorio preordinata a soddisfare esigenze non precarie del committente sotto il profilo funzionale e della destinazione dell’immobile. Tale orientamento, secondo la giurisprudenza amministrativa, si attaglia alla fattispecie concreta riferita a strutture quali bagno chimico, roulottes e tende in metallo e plastica.
Nel caso di specie, l’appellante aveva impugnato la sentenza del T.A.R. con cui erano stati respinti i motivi aggiuntivi relativi al rigetto dell’istanza, ai sensi dell’art. 32 L. n. 326/03, diretta ad ottenere la sanatoria di alcuni manufatti, tra cui una roulotte adibita ad ufficio e locale di ricovero, una struttura di metallo con copertura in plastica adibita ad asciugatura autovetture, un box adibito a bagno chimico realizzati nell’ambito del proprio autolavaggio dall’appellante. La contestazione dello stesso si rivolge contro l’affermazione contenuta nel diniego della domanda di condono edilizio in cui si sostiene che “le nuove costruzioni non residenziali e le opere abusive realizzate su aree vincolate dopo l’imposizione del vincolo stesso, non possono essere suscettibili di sanatoria”. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, la struttura non condonata, avendo natura precaria e strumentale, non avrebbe richiesto concessione edilizia e quindi non avrebbe avuto alcuna necessità di ottenere la sanatoria.
Il Consiglio di Stato, non ha ritenuto di poter accogliere l’impostazione data dall’appellante alla questione, in quanto nel caso di specie -non vi sono dubbi che, come esattamente affermato dal Tar, le strutture installate avrebbero dovuto essere qualificate come "intervento di nuova costruzione" a nulla rilevando che si trattasse di manufatti mobili (come la roulotte) o leggeri (come la tenda in metallo e plastica o il bagno chimico) data la loro funzione a servizio permanente all’attività di autolavaggio. Inoltre, prosegue il T.A.R., alle strutture impiantate non era applicabile il condono edilizio, previsto dall’articolo 32 del D.L. n. 269 del 2003, in primo luogo in quanto, dovendo qualificarle come “nuove costruzioni” non attinenti all’edilizia residenziale, non potevano essere ricomprese nell’ambito oggettivo di applicazione dello stesso art. 32 richiamato. Inoltre, le stesse insistevano in un’area per una parte sottoposta a vincoli ambientali imposti antecedentemente al momento di realizzazione dell’abuso. 
(Avv. Gianluca Perrone)