A fronte del conflitto tra le esigenze dei condomini disabili abitanti ad un piano alto, impossibilitati a raggiungere la propria abitazione a piedi, e quelle degli altri partecipanti al condominio, per i quali il pregiudizio derivante dall'installazione dell’ascensore si sarebbe risolto soltanto in disagio e scomodità derivanti dalla relativa restrizione e nella difficoltà di usi eccezionali della stessa, la Corte di Cassazione ha adottato una soluzione palesemente equilibrata e conforme ai principi costituzionali della tutela della salute (art. 32) e della funzione sociale della proprietà (art. 42), rimuovendo un grave ostacolo alla fruizione di un primario bene della vita, quello dell’abitazione, da parte di persone versanti in condizioni di minorazione fisica, al riguardo riconoscendo la facoltà agli stessi di apportarla proprie spese, una modifica alla cosa comune, sostanzialmente e nel complesso migliorativa, in quanto suscettibile di utilizzazione anche da parte degli altri condomini. 
Nel caso in esame alcuni condomini che occupano le abitazioni dei piani alti, in un condominio sprovvisto di ascensore, hanno difficoltà ad uscire di casa e a farvi rientro per via dei loro handicap fisici che, limitandone la mobilità, impediscono loro di percorrere le scale. Proprio questi condomini propongo all’assemblea la realizzazione di un ascensore nella tromba delle scale dell’edificio di cui avrebbero sostenuto i costi. L’assemblea concede il permesso e i lavori cominciano. Nel frattempo però alcuni condomini chiedono l’interruzione dei lavori, poiché la realizzazione dell’ascensore comporterebbe una eccessiva riduzione dello spazio delle scale rendendo le stesse difficilmente percorribili. Il Tribunale prima e la Corte d’appello poi rigettano la domanda e la causa arriva in Cassazione.
La Suprema Corte afferma che “ciascuno dei partecipanti alla cosa comune può servirsene, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimente uso secondo il loro diritto, con facoltà di apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della stessa». Nel caso di specie, è evidente la presenza di un conflitto tra esigenze diverse: da una parte quella delle persone disabili di raggiungere la propria abitazione, dall’altra il disagio e la scomodità derivante agli altri dalla restrizione delle scale. È chiaro però che tra l’impossibilità dei primi e il fastidio dei secondi sia quest’ultimo a dover cedere. Infatti, i giudici di merito hanno adottato «una soluzione palesemente equilibrata e conforme ai principi costituzionali della tutela della salute e della funzione sociale della proprietà, rimuovendo un grave ostacolo alla fruizione di un primario bene della vita, quello dell’abitazione, da parte di persone versanti in condizioni di minorazione fisica, al riguardo riconoscendo la facoltà agli stessi di apportare, a proprie spese, una modifica alla cosa comune, sostanzialmente e nel complesso migliorativa, in quanto suscettibile di utilizzazione anche da parte degli altri condomini”.
(Avv.Gianluca Perrone)