Il singolo o anche più condomini non hanno, di contro, la possibilità di installare un impianto di videosorveglianza, che "riprenda" aree condominiali comuni , neppure nel caso in cui lo scopo di tale innovazione e realizzazione sia la propria sicurezza, messa in pericolo in seguito ad alcuni episodi di furti e di effrazioni.

In tal senso si è espresso il Giudice Monocratico Civile del Tribunale di Foggia il quale, con una recentissima decisione , ha affermato che, nel silenzio della legge sull'argomento, il condomino non ha nessun potere di installare (per sua esclusiva iniziativa e decisione) una o più telecamere in ambito condominiale, al fine di riprendere gli spazi comuni o, addirittura, spazi ed aree che siano di esclusiva proprietà di altri condomini.

Il magistrato civile dauno, chiamato a valutare la fondatezza di un ricorso d'urgenza, in via cautelare, proposto da alcuni condomini che "lamentavano" di essere stati "violati" nel proprio diritto alla privacy dall'avvenuta installazione , da parte di un loro vicino, di ben due telecamere "puntate" parzialmente anche verso le proprie rispettive proprietà, ha accolto la suddetta istanza ed ha ordinato la immediata rimozione delle telecamere installate in ambito condominiale nella palazzina.

Nel motivare la propria sentenza il Tribunale di Foggia ha evidenziato che "la rimozione dell'impianto di videosorveglianza è giustificata dal " periculum in mora" ( lesione del diritto consumatasi nel frattempo) che è in "re ipsa" ( insita nella stessa situazione di fatto realizzata dal condomino), in quanto si tratta di violazione di diritti fondamentali e della personalità, che ad ogni lesione si consumano senza possibilità di ripristino dello "status quo ante"(cioè della situazione di fatto e di diritto originaria)" .

Il Giudice foggiano ha , poi, precisato che i problemi che si possono rilevare in assenza di una specifica norma in tal senso (ossia le videoriprese in condominio) hanno portato il "Garante della privacy" a sollecitare l'intervento del legislatore al fine di risolvere alcune questioni come il fatto di quale possa essere l'utilizzo fatto dalle videoriprese acquisite dal singolo proprietario, o ancora che limiti possa incontrare la videoripresa rispetto a soggetti considerati deboli quali l'incapace o il minore.

La medesima questione è stata, altresì, affrontata e valutata anche in sede penale, ove è stata risolta in senso affermativo. La Suprema Corte di Cassazione, infatti (Cass. pen. Sez. V, sentenza 21 ottobre - 26 novembre 2008, n. 44156), ha affermato che ".non commette il reato di cui all'articolo 615 bis del codice penale ("interferenze illecite nella vita privata") il condomino che installi per motivi di sicurezza, allo scopo di tutelarsi dall'intrusione di soggetti estranei, alcune telecamere per visionare le aree comuni dell'edificio (come un vialetto e l'ingresso comune dell'edificio), anche se tali riprese sono effettuate contro la volontà dei condomini", specie se i condomini stessi siano "a conoscenza dell'esistenza delle telecamere" e possano "visionarne in ogni momento le riprese".

Evidentemente, di diverso avviso, è stato il Tribunale di Foggia, sezione civile, che non ha potuto fare a meno di "ordinare in via cautelare e con urgenza" la rimozione dell'impianto di videosorveglianza, installato dal singolo condomino, su propria iniziativa, in quanto destinato a riprendere e prelevare immagini degli spazi comuni ed anche di "porzioni" di proprietà esclusive, andando così a ledere irrimediabilmente il "sacrosanto" ,e normativamente disciplinato, diritto alla privacy degli altri condomini!