Il balcone aggettante posto a piano terra è una parte di proprietà esclusiva. 
Quella relativa ai balconi è questione assai controversa, soprattutto per ciò che concerne il decoro architettonico. In un caso sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione, deciso con la sentenza n. 218 del 5 gennaio 2011, una condomina lamentava l’apposizione al di sotto della soletta del proprio balcone di alcuni contatori per la contabilizzazione di consumo di gas. Secondo la proprietaria dell’unità immobiliare si trattava d’un uso illegittimo d’un bene di sua esclusiva proprietà. Secondo il condominio, invece, quella parte del balcone era da considerarsi condominiale in quanto funzionale al miglior godimento delle cose comuni e nella specifica fattispecie della zona comune sottostante la medesima struttura. Nel caso in esame il balcone era posto al piano terra dell’edificio. La Corte di Cassazione, investita della vicenda, ha concluso per la proprietà esclusiva di quella parte d’edificio.
Afferma la Suprema Corte, “il balcone dell'attrice, essendo ubicato a piano terra, non svolge alcuna funzione di copertura neppure della sottostante proprietà condominiale, dovendo perciò escludersi che il bene sia destinato al servizio o al godimento collettivo: qui è appena il caso di ricordare che la c.d. presunzione di condominialità di cui all'art. 1117 cod. civ. si basa sul carattere strumentale ed accessorio dei beni ivi indicati rispetto alle unità di proprietà esclusiva dei condomini. Del tutto fuori luogo è, altresì, il riferimento alla presunzione di cui all'art. 1125 cod. civ., atteso che tale norma prevede la comunione del solaio divisorio fra l’appartamento sovrastante e quello sottostante, ipotesi che evidentemente non ricorre nella specie. Tali osservazioni, essendo assorbenti di ogni altra considerazione, rendono perciò superfluo anche ricordare l’orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, che il Collegio condivide, secondo cui i balconi “aggettanti”, i quali sporgono dalla facciata dell'edificio, costituiscono solo un prolungamento dell'appartamento dal quale protendono e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno nè di necessaria copertura dell'edificio - come, viceversa, accade per le terrazze a livello incassate nel corpo dell'edificio - non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani; pertanto ad essi non può applicarsi il disposto dell’art. 1125 cod. civ.: i balconi “aggettanti”, pertanto, rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono. (Cass. 15913/2007; 14576/20046; 637/2000; 8159/1996)”.   (Avv. Gianluca Perrone)