La legge n. 220 dell'11 dicembre 2012 ha introdotto,  l'articolo 1117-bis del codice civile che, , dispone come le disposizioni del capo inerente alla regolamentazione del condominio si applichino, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari - o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici - abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117, stesso codice (si veda anche, in argomento, amplius, "La responsabilità nel condominio dopo la riforma", Riccardo Mazzon, 2013).

L'articolo 1117 del codice civile si applica,  anche nel caso del c.d. “supercondominio”, ossia nel caso di pluralità di edifici, costituiti in distinti condomini, compresi in una ampia organizzazione condominiale: con la conseguenza,  che si applica la presunzione legale di comunione di talune parti, stabilita dall'art. 1117 c.c., purché si tratti di beni  stabilmente destinati all'uso od al godimento di tutti gli edifici (essendo gli edifici costituiti in altrettanti condominii, legati  tramite la relazione di accessorio a principale   come nel caso degli impianti di acqua sino al punto in cui è possibile stabilire a quale degli edifici la conduttura si riferisca, per poi considerare cessata la comunione dal punto in cui le diramazioni siano inequivocamente destinate a ciascun edificio; nel caso di specie, di conseguenza poiché la rottura si era verificata in un preciso punto nelle tubazioni afferenti a singoli edifici, precisa la pronuncia, la comunione non operava più e la spesa per il consumo abnorme conseguente

“non poteva essere ripartita tra tutti i partecipi del supercondominio”.

Per l'applicazione delle disposizioni anche ai supercondominii occorre una relazione di accessorietà tra beni e impianti di uso comune e i singoli condominii (per il resto, distinti ed autonomi): anche qui  

non è pertanto necessario un formale atto costitutivo, il quale ha, invece, valore meramente dichiarativo della nascita del supercondominio” (Trib. Bologna, sez. III, 23 febbraio 2007, n. 367).

Affinché possa costituirsi il supercondominio,  non serve alcuna manifestazione di volontà, sufficiente, che singoli edifici abbiano in comune talune cose, impianti o servizi legati con gli edifici medesimi e per ciò appartenenti, “pro quota”, ai proprietari delle singole unità immobiliari (comprese nei diversi fabbricati):

è da escludersi che il supercondominio possa costituirsi solo per manifestazione di volontà dell’originario costruttore o di tutti i proprietari” (Cass., sez. II, 31 gennaio 2008, n. 2305, DeG, 2008 – conforme, in fattispecie in tema di supercondominio avente ad oggetto il sistema fognario destinato al servizio comune di più edifici: Cass., sez. II, 3 ottobre 2003, n. 14791, RGE, 2004, I, 77).

per quanto concerne la  responsabilità in ambito di super condominio, si tenga presente che:

- è , legittimato ad impugnare le delibere dell'assemblea del supercondominio, non  l'amministratore di un singolo condominio (incorporato all'interno del "supercondominio" predetto), bensì il singolo condomino: 

- è nulla la delibera adottata da una assemblea di supercondominio, a maggioranza dei suoi componenti, istitutiva di un unico condominio tra i vari edifici interessati, lesiva del diritto di ciascun condomino di fare parte del condominio costituito dal solo edificio, in cui era proprietario di unità immobiliari; sono altresì nulle, di conseguenza, le delibere assunte, successivamente, da assemblee convocate   “come se esistesse un unico condominio, per deliberare su materie attinenti ai singoli fabbricati” :- i box e i loro viali di accesso non sono comuni a tutti i condomini di un supercondominio, ma solo ai proprietari dei box stessi, per cui quando si tratta di box appartenenti a partecipanti a diversi edifici condominiali, la loro amministrazione è affidata a soggetto diverso sia dall'amministratore del condominio, sia da quello del supercondominio;       - nei casi di scioglimento del condominio, mediante deliberazione dell'assemblea e costituzione di condomini separati, con il permanere in comune, di alcune delle cose indicate dall'articolo 1117 del codice civile, la disciplina condominiale persiste riguardo a dette cose, con la conseguenza che resta attribuito all'assemblea originaria - ed esula dai poteri delle assemblee di condomini separati - il provvedere  “all'approvazione delle spese ad esse relative e alla loro ripartizione fra i condomini."