Se nel singolo appartamento si propagano rumori provenienti da impianti condominiali (per esempio, l’ascensore), ed essi superano la normale tollerabilità, hai diritto a far interrompere le immissioni rumorose e a ottenere il risarcimento del danno (sia patrimoniale chenon patrimoniale”) da parte del condominio. 
La Corte di cassazione, con la sentenza in oggetto, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per condomino che lamentava l’incessante rumore dell’ascensore, particolarmente invasivo durante la notte per via dell’apertura e chiusura delle porte.
E’ pur sempre un “fatto illecito”, anche in condominio, il superamento delle soglie minime di rumorosità stabilite dalla normativa antirumore del 1997, anche nel caso in cui lo sforamento della soglia massima consentita non superi il decibel. A sottolinearlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26898/2011.
Nel caso preso in esame dalla Suprema Corte, un condomino, infastidito dall’ascensore installato nel condominio dove abitava che soprattutto nelle ore notturne la svegliava con l’apertura e chiusura delle porte, dopo la vittoria in primo grado, veniva negato in appello sia il diritto al risarcimento dei danni patiti che quello ad ottenere l’esecuzione di lavori “diretti a contenere la rumorosità dell'impianto”.
Secondo la Corte d'Appello, i limiti di accettabilità erano superati solo per 0,8 decibel e pertanto il lieve sforamento “non era di per sé sufficiente ad integrare l'intollerabilità dei rumori, anche in considerazione del fatto che gli stessi erano discontinui e rari in periodo notturno e che la signora era risultata essere un soggetto particolarmente sensibile ai rumori”.
Secondo la Corte di Cassazione, nemmeno “il contenimento delle emissioni, di qualsiasi genere, entro i livelli massimi fissati dalle normative di tutela ambientale e nell'interesse della collettività, costituisce circostanza sufficiente ad escludere in concreto l'intollerabilità dei rumori”, pertanto, e a maggior ragione, “deve ritenersi senz'altro illecito, per converso, il superamento di detti livelli, da assumersi quali criteri minimali di partenza ai fini del giudizio di tollerabilità. La diretta ed immediata esposizione, per motivi di vicinanza, alle fonti di emissione acustica, ove queste siano normativamente fissate, giustifica in ogni caso il vicino a chiedere la tutela inibitoria e risarcitoria”. (Avv. Gianluca Perrone)