A distanza di poche settimane dall’approvazione finale della riforma del condominio, arriva la prima, importante sentenza da parte della Cassazione che aggiorna alcune specifiche contenute nel testo, che ha rinnovato la legislazione dopo settant’anni.

Il titolo di primo “asterisco” alla riforma condominiale 2012 se lo aggiudica il provvedimento emanato dalla Cassazione, passato agli archivi come asentenza 71 del 3 gennaio 2013.

In fattispecie, questa disposizione da parte della Corte Suprema allarga una previsione contenuta nella riforma del condominio, e cioè che per installare impianti di videosorveglianza sia necessaria l’approvazione qualificata da parte dell’assemblea dei residenti.

La norma, per quanto ancora in vigore, viene però esclusa dai casi in cui un particolare inquilino intendaproteggersi dai furti in spazi condivisi. Così, ad esempio, installare macchine di ripresa in parcheggi dove sono state forzate alcune auto per rubare oggetti all’interno, sarà possibile in via del tutto autonoma, congaranzia di diritto al rimborso da parte del consesso condominiale.

La Cassazione ha definito questa previsione respingendo il ricorso impugnato da un consorzio in seguito proprio alla messa in funzione di una videocamera di sorveglianza da parte di un residente senza aver ottenuto il benestare da parte dei vicini di pianerottolo.

Dicendo no al ricorso del consorzio, la Suprema Corte ha confermato quanto già ritenuto dal giudice di pace, che non ha ravvisato, nella condotta del condominio, né una violazione della privacy, né una spesa indebita per la collettività condominiale.

Sulla privacy, la Cassazione ha sentenziato che non sussista violazione dell’altrui diritto alla riservatezza “nel caso in cui un soggetto effettui riprese dell’area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi destinati all’uso di un numero indeterminato di persone e esclusi dalla tutela di cui all’articolo 615-bis Codice penale“.

A maggior ragione, poiché urgente, l’onere sarebbe dovuto ricadere su tutti i condòmini: dunque, il diritto di rimborso è garantito. “Il ricorrente – si legge nella sentenza – pur facendo genericamente riferimento a un principio del nostro ordinamento in tema di spese condominiali, ha, in concreto, lamentato a tale riguardo la sola violazione delal norma di cui all’art. 1134 Codice civile, dolendosi della non ricorrenza dei presupposti per l’anticipazione e la rimborsabilità di spese condominiali”.