Convocazione dell’assemblea di condominio e consegna dell’avviso mediante raccomandata a mano: quando ha pieno valore legale?
 
Ai sensi del comma 6 dell’art. 1136 c.c. “l’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione. Il terzo comma dell’art. 66 disp. att. c.c. specifica che “l'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza”.
Ogni condomino ha diritto ad essere informato della data, del luogo, dell’ora e dell’ordine del giorno dell’assemblea almeno 5 giorni prima rispetto a quello in cui la stessa si terrà in prima convocazione. Resta salvo un maggior termine previsto dal regolamento condominiale. Non esiste una forma prescritta dalla legge per l’avviso di convocazione. E’ sempre necessario consultare il regolamento di condomino e in assenza di indicazioni varrà quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ossia “per l’avviso di convocazione dell’assemblea, obbligatorio per tutti i condomini ai fini della sua regolare costituzione, non è previsto alcun obbligo di forma che il relativo invito a partecipare debba rivestire, tanto che, […], la comunicazione può essere fatta anche oralmente” (Cass. 1 aprile 2008, n. 8449).
L’art. 1136 c.c. non prescrive particolari modalità di notifica ai condomini dell’avviso di convocazione per la regolarità delle relative assemblee. L’avviso di convocazione può essere inviato a mezzo raccomandata o consegnato a mani: l’importante è avere sicura prova di avvenuta convocazione di tutti i condomini.
 
Qual è il valore legale dell’avviso di convocazione consegnato manualmente dall’amministratore? Se l’amministratore si limita ad imbucare l’avviso di convocazione nella cassetta postale il suo valore sarà minimo e nel caso di contestazioni sarà compito del giudice valutare se tale modalità abbia effettivamente raggiunto il suo scopo, quello di avvisare il condomino. Diversa l’ipotesi della c.d. raccomandata a mano. In questo caso facendo sottoscrivere una dichiarazione di ricezione l’amministratore potrà agevolmente dimostrare d’aver consegnato l’avviso. In definitiva è possibile affermare che la consegna a mano dell’avviso di convocazione con annessa attestazione del fatto resta il modo certamente più sicuro per evitare qualsivoglia contestazione.
Si precisa che la corrispondenza, anche se a mano, deve essere affrancata o annullata, ai sensi degli artt. 1 e 39 del D.P.R. 29.03.1973 n. 156. L’art. 1 statuisce che “Appartengono in esclusiva allo Stato .. i servizi di raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza”, l’art. 39 del medesimo D.P.R. prosegue stabilendo che “Chiunque .. trasporti o distribuisca, direttamente od a mezzo di terze persone, corrispondenze in contravvenzione all’art. 1 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa eguale a venti volte l’importo della tassa di affrancatura, col minimo di Euro 5,16”.
Da quanto appena esposto emerge che l’amministratore di un Condominio quand’anche opti per la raccomandata a mano debba comunque affrancarla onde evitare le sanzioni previste per legge e la nullità della notifica; considerato che la convocazione dell’assemblea o la consegna di un verbale assembleare debba avere data certa, così non è se la raccomandata non è conforme alla legge. L’onere di provare la regolare e tempestiva notifica della convocazione incombe in capo all’amministratore.
(Avv. Perrone Gianluca)