Il potere di rappresentanza processuale dell’amministratore, tuttavia, assume caratteri differenti a seconda che si tratti di rappresentanza attiva o di rappresentanza passiva (Cass. 3-11-79, n. 5698). Legittimazione attiva Dal lato attivo, l’amministratore è legittimato senza la necessità di una specifica deliberazione assembleare ad agire in giudizio nei confronti dei singoli condomini e dei terzi al fine di: a) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini; b) disciplinare l'uso delle cose comuni così da assicurare il godimento a tutti i partecipanti al condominio; c) riscuotere dai condomini i contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea; d) di compiere gli atti conservati dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio” (Cass. 15-12-99, n. 14088). La legittimazione dell’amministratore dal lato attivo, dunque, coincide con i limiti delle sue attribuzioni (Cass. 21-5-2003, n. 7958), così come delineate dall’art. 1131, ma può essere ampliata in funzione dei maggior poteri concessi dall’assemblea dei condomini o dal regolamento di condominio. Ne consegue che, quando la rappresentanza attiva esula dalla sfera delle predette attribuzioni, essa deve necessariamente essere sorretta da apposita investitura, deliberata dall’assemblea condominiale (Cass. 29-10.75, n. 3655) Legittimazione passiva A differenza di quanto sopra esposto in materia di legittimazione attiva, la legittimazione dell' amministratore dal lato passivo non incontra limiti quando le domande proposte contro il condominio riguardano le parti comuni dell’edificio.   L’art. 1131 , 2° comma, c.c., prevede, infatti, la legittimazione passiva dell’amministratore in ordine a ogni lite che riguardi le parti comuni dell'edificio, con la conseguenza che egli può essere convenuto in giudizio in rappresentanza dei condomini per qualunque azione, anche di natura reale (Cass. 23-01.95, n. 735). All’uopo, tuttavia, è bene precisare che - proprio in forza dell’art. 1131 , 2° comma, c.c. - per quanto concerne le obbligazioni contratte dall’ amministratore verso terzi, la legittimazione passiva dello stesso deve ritenersi eventuale e sussidiaria, con la conseguenza che il terzo può legittimamente instaurare il contraddittorio nei confronti di tutti i condomini, anziché dell’ amministratore ovvero chiamare in giudizio, oltre a quest'ultimo, taluni condomini per l'accertamento dell'unico fatto costitutivo dell'unica obbligazione immediatamente azionabile anche nei loro confronti, atteso che, con riferimento alle spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune, per le innovazioni deliberate dalla maggioranza, i singoli condomini rispondono in proporzione al valore della proprietà di ciascuno (Cass. 19-04-2000, n. 5117).