Il compenso dell’amministratore di condominio può essere liberamente concordato tra le parti; o forfettariamente ovvero, l’amministratore presenta un prezzo onnicomprensivo per tutta la gestione annuale; questo sistema, si contrappone a quello “analitico” (secondo singole e dettagliate voci di spesa).L’ipotesi più rilevante è quella relativa all’esecuzione di lavori straordinari. La Corte di Cassazione ha negato (sentenza 12/03/2003 n. 3596) che spetti un compenso ulteriore all’amministratore che partecipi alle assemblee straordinarie rientrando, la partecipazione all’assemblea, tra i compiti istituzionali dell’amministratore, salvo diversa convenzione.Una recente pronunzia (del 03 dicembre 2008 n. 28734) ha riconosciuto che rientra, tra i poteri dell’assemblea, quello di stabilire un compenso straordinario in caso di lavori di rilevante entità e che detto potere si concreti nella sovranità dell’assemblea nello stabilire il compenso dell’amministratore, per cui non è censurabile, per violazione di legge, la delibera che abbia approvato, in sede di consuntivo ordinario, il pagamento all’amministratore di una somma a titolo di “competenze tecniche amministrative per lavori straordinari”.
In conclusione l’assemblea può, discrezionalmente ed in ogni momento, anche successivamente all’esecuzione delle opere ed i sede di rendiconto, riconoscere un compenso integrativo all’amministratore.  Il condomino Tizio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GdP che aveva rigettato la domanda con cui il medesimo aveva chiesto l'annullamento della delibera approvata dal condominio Il Ponte relativamente alla spesa concernente la voce “competenze tecniche amministrative per lavori straordinari” menzionata nel bilancio consuntivo. Il Giudice di Pace riteneva dovuta la spesa, relativa al compenso riconosciuto all'amministratore per i lavori eseguiti nello stabile condominiale, giacché era stata approvata dall'assemblea nel rispetto delle norme di cui agli artt. 1135 e 1136 cod. civ., osservando che il vizio denunciato concerneva il merito e non la validità della delibera. …………… il Giudice di Pace, nel ritenere dovuta la spesa relativa al compenso straordinario riconosciuto dal Condominio all'amministratore, ha evidenziato che la stessa trovava fondamento nella delibera che aveva approvato il bilancio consuntivo, in cui era stata indicata alla voce “competenze tecniche amministrative per lavori straordinari”. In proposito la sentenza ha escluso l'esistenza di alcun vizio di legittimità, evidenziando come le doglianze sollevate dall'attore, in realtà, avessero ad oggetto il merito e non la legittimità della delibera, secondo quanto al riguardo statuito dalla Suprema Corte, secondo cui il sindacato dell'Autorità giudiziaria sulle delibere delle assemblee condominiali non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo del potere discrezionale che l'assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, deve comprendere anche l'eccesso di potere, ravvisabile quando la decisione sia deviata dal suo modo di essere, perché in tal caso il giudice non controlla l'opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma deve stabilire solo che essa sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'organo deliberante (Cass. 5889/2001).” (Cass. Sez. II, sentenza 3 dicembre 2008 n. 28734”  (Avv. Gianluca Perrone)