In base all'art. 31 del R.D. n. 1736/1933, l'assegno bancario è pagabile al momento della presentazione alla banca, ciò anche se lo stesso è post-datato (quindi, prima della data recata sullo stesso).
Infatti, l'emissione di un assegno post-datato, non è più sanzionato penalmente, ma solo  sotto il profilo amministrativo per evasione del bollo.
Pertanto, una volta superata l'irregolarità amministrativa (con il versamento del 12 per mille dalla somma in esso riportata e delle sanzioni previste in materia di bollo), potrà essere validamente incassato un assegno bancario, anche se postdatato.
Accade però frequentemente nelle prassi commerciali che l'assegno bancario post-datato non venga consegnato quale strumento di pagamento, ma bensì quale garanzia dell'adempimento di altra obbligazione convenuta fra le parti (con l'accordo quindi di non incassare l'assegno post-datato).
Per fare un esempio, in materia di locazione, è invalsa la pratica secondo la quale il proprietario dell'appartamento da locare richieda, alla sottoscrizione del contratto di affitto, il rilascio da parte del futuro inquilino-locatario di un assegno bancario per un importo corrispondente ad alcune mensilità anticipate (da non confondere con il deposito cauzionale che assolve alla funzione di risarcimento dei danni che alla riconsegna dell'immobile dovessero essere nello stesso riscontrati), il tutto al fine di garantirsi il puntuale pagamento dei canoni concordati da contratto.
Ebbene, la Giurisprudenza ritiene che il patto di garanzia sottostante l'emissione di un assegno post-datato sia nullo per contrarietà a norme imperative.
Infatti, l'assegno è unicamente un mezzo di pagamento e la sua natura non può essere snaturata liberamente dalle parti in strumento di garanzia.
Ciò, porta alla conseguenza che il prenditore di un assegno post-datato ricevuto con patto di garanzia, in realtà, può portare all'incasso il titolo immediatamente (in spregio quindi al patto di garanzia).
D'altro canto, l'emittente nulla può eccepire alla pratica di cui sopra.
Ciò ovviamente, presuppone che ci sia provvista sul conto corrente dell'emittente.
Qualora non vi sia provvista, l'assegno emesso in garanzia, può fungere anche da prova di promessa di pagamento (e quindi di riconoscimento di debito), con la possibilità per il creditore di ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e attivare il recupero coattivo del dovuto.
Incomberà sul debitore medesimo l'onere di provare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto originario dal quale l'assegno è scaturito.
Avv. Monica Carrettoni