Sovente gli istituti di credito, a causa della sopravvenuta mancanza di fiducia nella solvibilità delle aziende correntiste, revocano integralmente o parzialmente gli affidamenti concessi e chiedono l' immediata restituzione delle somme risultanti dal saldo debitorio del conto corrente affidato, prospettando al cliente, nell' ipotesi di omesso versamento delle somme risultanti a debito, il passaggio a sofferenza della posizione, la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, la richiesta di decreti ingiuntivi e l' inizio di azioni esecutive mobiliari o immobiliari che, nell' ipotesi in cui restino infruttuose ( pignoramento negativo ), aprono la strada a possibili istanze di fallimento e procedure concorsuali.
L' imprenditore che si vede recapitare una lettera siffatta si reca immediatamente dal direttore della filiale che propone al malcapitato cliente di sottoscrivere un piano di rientro fido con pagamenti frazionati e, possibilmente, garantiti da cambiali, fideiussioni o ipoteche volontarie.
L' imprenditore, al fine di scongiurare il rischio di fallimento e salvare l' azienda, è disposto ad accettare qualsiasi piano di rientro anche se consapevole del fatto che difficilmente potrà rispettare le scadenze convenute.
Per l'imprenditore ciò comporta l' inizio della fine della propria azienda perchè sottoscrivendo il piano di rientro predisposto dalla banca riconosce il debito ed esonera la banca dall' onere di provare il rapporto fondamentale da cui scaturisce il proprio credito. Ciò significa che, nell' ipotesi in cui l' imprenditore ritardi il pagamento di una rata, la banca potrà ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ed iscrivere ipoteca giudiziale mentre il correntista non potrà, nemmeno in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, contestare il saldo del conto corrente ( per illegittima applicazione di interessi ultralegali, anatocismo, cms e quant' altro ) perchè ha già dichiarato, riconoscendo il debito, di essere debitore di quell' importo, precludendo al Giudice ogni ulteriore indagine, fatta eccezione per l' eventuale superamento del tasso usuraio che, integrando gli estremi di un reato, da diritto alla restituzione degli interessi ( ex art.1815 c.c.) anche se il debito è stato riconosciuto dal correntista mediante adesione al piano di rientro fido predisposto dalla banca.
Detto questo, va da se che l' imprenditore che riceve una richiesta di rientro fido non deve assolutamente firmare alcun documento bancario ma rivolgersi ad avvocati e consulenti specializzati al fine di valutare la legittimità della pretesa creditoria della banca ed agire di conseguenza.
Se il conto corrente è stato aperto prima del 2000 vi è la certezza assoluta di potere azzerare o ridurre l' apparente saldo debitore.
Se arriva la richiesta di rientro non bisogna firmare alcun documento predisposto dalla banca ma contestare il saldo debitore mediante la notifica di un atto di citazione corredato da una perizia tecnico contabile, rivolgendosi a professionisti altamente specializzati ( tra cui, nella maggior parte dei casi, non figurano l' avvocato o il commercialista di fiducia della azienda).
Se avete ricevuto una richiesta di rientro non esitate a contattarmi per una consulenza riservata e gratuita.
Avv. Francesco Gervasi