Il TUB del 1993 prevede, all' art.17, comma 6, che :" sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse".
La giurisprudenza di merito e di legittimità è ormai unanime nel riconoscere la nullità della clausola di rinvio agli usi di piazza, per violazione degli articoli 1284 e 1346, i quali richiedono la necessaria determinazione scritta dei tassi ultralegali e la determinabilità dell' oggetto del contratto, quandanche essa sia contenuta nei contratti stipulati prima del 1992.
In presenza di tale clausola nulla, alla banca è dovuto il tasso nominale dei buoni ordinari del tesoro o quello legale.
Posto che la maggior parte dei contratti di apertura di conto corrente stipulati prima del 1993 contemplano detta clausola nulla che, nella maggior parte dei casi, non è stata rinegoziata dalle parti, tutti i correntisti italiani che hanno sottoscritto un contratto di conto corrente prima del 1993 hanno diritto, se il conto corrente è tuttora aperto, a chiedere la rideterminazione del saldo applicando il tasso legale.
Ciò comporta che un saldo debitore per il correntista può trasformarsi in saldo creditore.
Non è un gioco di prestigio! Si tratta di regole matematiche inconfutabili, atteso che il tasso legale tempo per tempo vigente è di gran lunga inferiore ai tassi debitori applicati arbitrariamente dalle banche ai conti correnti.
Per fare un esempio concreto, basti pensare che il Banco di Sicilia, ai contratti di apertura di conto corrente stipulati nel 1980, applicava un tasso debitore del 23% maggiorato del 2% per gli extrafido mentre, nello stesso periodo, il tasso legale non superava  il 10%.
Per ottenere il rimborso degli interessi ultralegali è tuttavia necessario disporre di una copia degli estratti conto perchè le banche sono tenute, per legge, a fornire, su richiesta del cliente correntista,solamente gli estratti conto degli ultimi dieci anni, a far data dalla richiesta.
Cio significa che se un correntista richiede oggi, alla propria banca, una copia degli esratti conto, potrà ottenere solamente quelli relativi al periodo 2001-2011.
Chi ha conservato tutti i vecchi estratti conto possiede un vero tesoro perchè intentando causa alla banca potrebbe trasformarli in denaro contante.
Se viceversa è la banca a fare causa al cliente chiedendo l'emissione di un decreto ingiuntivo, dovrà allegare tutti gli estratti conto (se il cliente contesta il saldo opponendosi al decreto ingiuntivo) pena il rigetto della domanda.
Tuttavia se la banca produce tutti gli estratti conto e il rapporto è di vecchia data, rischia di dovere restituire denaro al correntista piuttosto che incassarlo.
Per fare un esempio concreto la Unicredit Banca aveva revocato il fido concesso ad un mio cliente nonchè gli aveva intimato di pagare immediatamente il saldo rinveniente dal conto pari ad euro diecimila circa.
Il conto corrente era stato aperto negli anni settanta e il contratto prevedeva un rinvio agli usi per la determinazione del tasso debitore.
Il sottoscritto, con lettera raccomandata, ha fatto presente alla banca che il saldo apparente non corrispondeva a quello effettivo perchè il rapporto, mancando nel contratto una espressa indicazione del tasso di interesse, doveva essere riliquidato al tasso legale e che il correntista offriva alla banca mille euro per chiudere il conto a saldo e stralcio.
La banca ha accettato la proposta transattiva perchè sapeva bene che se avesse ottenuto un decreto ingiuntivo, il correntista si sarebbe opposto, chiedendo al Tribunale la riliquidazione del rapporto al tasso legale, nonchè avrebbe certamente ottenuto la condanna della banca alla restituzione, in favore del correntista, di una cifra ben maggiore di quella apparentemente risultante a debito.
Se il contenzioso con la banca trae origine da un rapporto di conto corrente di vecchia data ( aperto prima del 1993 ) ed è gestito da un avvocato specializzato in materia, il correntista può certamente azzerare il debito apparentemente rinveniente dal saldo banca e, in alcuni casi,diventare creditore della banca stessa,e ciò in conseguenza della sostituzione del tasso cosiddetto convenzionale con quello legale, che il Tribunale dispone qundo nel contratto di apertura del conto non è indicato il tasso debitore ma la sua determinazione è rimessa agli "usi di piazza".
La clausola di rinvio agli usi di piazza figura in quasi tutti i contratti ( formulari prestampati utilizzati da tutte le banche e sottoscritti per adesione da chi intendeva aprire un conto corrente ) stipulati prima del 1993, data in cui il TUB ha sncito la nullità della clausola in parola. 
La maggior parte dei vecchi contratti non sono stati rinegoziati e la nullità della clausola non è stata sanata, con le conseguenze di cui sopra.    
Avv.Francesco Gervasi