La cambiale è un titolo di credito la cui funzione tipica, anche se non esclusiva, è quella di differire il pagamento di una somma di denaro. La cambiale è regolata dal r.d. 14-12-1933, n°1669, con il quale è stata data attuazione in Italia alla Convenzione di Ginevra del 1930 per unificazione internazionale del diritto cambiario. Esistono due tipi di cambiale:Il termine cambiale disegna due fattispecie distinte che sono la cambiale tratta ed il vaglia cambiario.
  • Cambiale tratta: ordine di pagamento; una persona (traente) ordina ad un’altra persona (trattario) di  pagare una somma di denaro al portatore del titolo.
  • Vaglia cambiario: promessa di pagamento l’emittente, promette il pagamento; il prenditore è il beneficiario del pagamento.
Sono requisiti formali essenziali della cambiale:
  1. Denominazione di cambiale espressa nella lingua in cui il titolo è redatto: cambiale tratta, vaglia/pagherò
  2. Ordine incondizionato o promessa incondizionata una somma determinata.
  3. Il nome di chi è designato a pagare.
  4. Il nome del primo prenditore.
  5. La data d’emissione.
  6. Sottoscrizione traente o emittente. A differenza di tutti gli altri requisiti la sottoscrizione deve essere autografa.. cioè apposta manualmente dal traente o dall’emittente.
Sono requisiti formali naturali della cambiale:
  1. Indicazione della scadenza del titolo: per esigenza di certezza del portatore, può essere: A vista, A certo tempo vista, A certo tempo data,a giorno fisso. L’omissione indica che la cambiale è esigibile a vista.
  2. Indicazione del luogo d’emissione
  3. Indicazione del luogo di pagamento.
La mancanza di uno di tali requisiti essenziali presuppone l’invalidità del titolo come cambiale.La cambiale che circola sprovvista di uno o più requisiti essenziali si chiama cambiale in bianco. E perché si possa parlare di titolo di credito cambiario, sia pure in bianco, basta la sola sottoscrizione autografa. Tutto il resto può essere aggiunto dopo ad opera del prenditore del titolo. Il protesto della cambiale
Come agire per ottenere il pagamento cambiario:
- azione cambiaria diretta e azione di regresso

- procedimento per ingiunzione

- procedimento di cognizione

- l'azione di arricchimento
Le azioni cambiarie: In caso di rifiuto del pagamento e nella cambiale tratta anche in caso di rifiuto di accettazione, il portatore del titolo può agire contro tutti gli obbligati cambiari, individualmente o congiuntamente, per ottenere il pagamento.
 
Azione diretta: L’azione diretta non è soggetta a particolari formalità ed in particolare non è subordinata alla levata del protesto. Inoltre, non è soggetta ad alcun termine di decadenza.. Azione di regresso: Più complessa è la disciplina dell’azione cambiaria di regresso. Condizioni sostanziali. L’azione contro gli obbligati di regresso può essere innanzi tutto esercitata alla scadenza, se il pagamento non ha avuto luogo. Può essere inoltre esercitata anche prima della scadenza: 1.     Se l’accettazione è stata rifiutata in tutto o in parte; 2.     In caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato, o dell’emittente nel pagherò cambiario, di cessazione dei pagamenti da parte degli stessi; di esecuzione infruttuosa sui loro beni, 3.     In caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile. Negli altri casi l’esercizio dell’azione di regresso è subordinata alla preventiva constatazione del rifiuto di accettazione o di pagamento con atto autentico denominato protesto. L’azione di regresso del portatore del titolo è soggetta al termine breve di prescrizione di un anno, che decorre dalla data del protesto levato in tempo utile o dalla scadenza, se vi è la clausola senza spese (art. 94, 2° comma l. camb.) Il Protesto Il protesto è l’atto autentico necessario che constata la mancata accettazione o il mancato pagamento della cambiale da parte del designato a pagare in via principale o trattario o emittente). Il protesto deve essere elevato dietro presentazione del titolo contro i soggetti designati nella cambiale per l’accettazione o il pagamento. Sono abilitati alla levata del protesto i notai, gli ufficiali giudiziari e i loro aiutanti o, in mancanza, anche i segretari comunali.
La cambiale protestata costituisce titolo esecutivo per l’ammontare non pagato.
Se il mancato pagamento è parziale, l’azione esecutiva potrà essere esercitata per quella parte della somma portata dalla cambiale e non pagata.
Il portatore del titolo potrà comunque richiedere:
- l’ammontare non pagato della cambiale;
- gli interessi al tasso legale dal giorno della presentazione;
- le spese per il protesto (o equivalenti) o altre spese. Il protesto può essere annotato sulla cambiale o può essere fatto con atto separato, ma in tal caso se ne deve fare menzione sulla cambiale.Il protesto ha valore di atto pubblico. I protesti per mancato pagamento ( ma non quelli per mancata accettazione9 sono soggetti a pubblicità legale. Il processo cambiario
 La cambiale originariamente in regola col bollo vale come titolo esecutivo (artt. 63 e 104 l. camb.). Il possessore della stessa può perciò iniziare la procedura esecutiva sui beni del debitore senza doversi preventivamente munire di un provvedimento giudiziale di condanna. L’esecuzione deve essere preceduta dalla notificazione del precetto. Il precetto è un atto redatto dalla parte col quale viene intimato al proprio debitore (a cui l’atto viene notificato) di eseguire entro un termine perentorio (non inferiore ai 10 giorni) la prestazione dovutagli in base al titolo esecutivo Soltanto dopo che sia decorso il termine indicato nell’atto di precetto è possibile iniziare l’esecuzione forzata sui beni del debitore.
  - procedimento di cognizione Il portatore della cambiale può avvalersi in alternativa dell’ordinario procedimento di cognizione diretto ad ottenere sentenza di condanna. Ed è questa la sola via praticabile se la cambiale non era originariamente in regola con il bollo, purché sia stata successivamente regolarizzata. - procedimento per ingiunzione Alle stesse condizioni, il portatore può infine far ricorso al procedimento monitorio per ottenere un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, che gli consente di iscrivere ipoteca giudiziale sui beni del debitore. In caso di opposizione al decreto ingiuntivo si instaura un ordinario procedimento di cognizione. - l'azione di arricchimento Può infine verificarsi che il portatore della cambiale abbia perduto, per decadenza o prescrizione, tutte le azioni cambiarie e non abbia alcuna azione causale da esercitare. In tal caso l’art. 67 l. camb. Gli consente di agire contro il traente, l’accettante o il girante “per la somma di cui si siano arricchiti ingiustamente a suo danno”.
  Prescrizione
  • L’azione del portatore contro gli obblighi in via diretta si prescrive in 3 anni dalla scadenza e, nel caso di cambiale a vista, dall’avvenuta presentazione infruttuosa.
  • L’azione di regresso dell’ultimo portatore si prescrive in 1 anno dalla data del protesto o della scadenza se vi è clausola senza spese.
  • L’azione di ulteriore regresso si prescrive in 6 mesi dal giorno in cui l’obbligato di regresso ha pagato la cambiale o è stata promossa azione nei suoi confronti.